Donazione ed eredità: novità fiscali nel trasferimento di ricchezza

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La donazione, prevista dall’art. 769 e ss. del codice civile, è spesso utilizzata come uno degli strumenti per la realizzazione del passaggio generazionale di ricchezza. Recentemente, alcuni interventi di prassi e le prospettate possibili riforme legislative, hanno riacceso l’attenzione sull’istituto

Indice

Donazione e passaggio generazionale

La donazione è uno degli strumenti giuridici più utilizzati per la realizzazione del passaggio generazionale di ricchezza.

Premesso che in Italia le aliquote fiscali applicabili sono tra le più favorevoli in Europa e, forse, nel mondo (si pensi alle donazioni tra parenti in linea retta come padre-figlio, o nonno-nipote, soggette all’aliquota del 4% sull’importo che eccede la franchigia di 1 milione di euro per ciascun donatario), alcune recenti novità, sia legali che fiscali, hanno riacceso l’attenzione nel settore dei private client sulla donazione, quale strumento di pianificazione del passaggio generazionale.

L’eliminazione del coacervo successorio

Fra questi, in primis, la conferma espressa dall’Agenzia delle entrate (cfr. Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023) dell’eliminazione del coacervo successorio. Infatti, in passato, uno dei profili più critici della donazione era l’applicabilità del cosiddetto coacervo, ovvero l’obbligo di tenere conto di tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, non solo ai fini dell’imposta sulle donazioni (coacervo donativo), ma anche ai fini dell’imposta sulle successioni (coacervo successorio).

In altre parole, l’Amministrazione finanziaria imponeva la verifica dell’erosione della franchigia disponibile per ciascun erede, al momento dell’apertura della successione, tenendo conto di tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius.

Tale posizione contrastava, peraltro, con l’orientamento consolidato in giurisprudenza (da ultimo, Cassazione, Sez. V, ordinanza 31 maggio 2022, n. 17623) che, invece, riteneva non più applicabile il coacervo successorio, non essendo compatibile con un sistema di aliquote proporzionali, al contrario di quanto accadeva in precedenza con un sistema di aliquote progressive.

Con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il coacervo successorio non risulta più applicabile nell’attuale impianto normativo.

Rimane, invece, applicabile il coacervo donativo e, quindi, tutte le donazioni ricevute devono essere sommate per verificare la capienza della franchigia a favore del donatario in presenza di donazioni provenienti dallo stesso donante.

La proposta di modifica dell’imposta sulle successioni e donazioni

La recente proposta di modifica dell’imposta sulle successioni e donazioni, così come risultante dallo schema di decreto legislativo dell’aprile 2024, contiene alcune possibili novità.

Tra queste, va segnalata la previsione con cui è introdotta, al pari di quanto già accade con l’imposta di successione, la possibilità di detrarre dall’imposta di donazione, il quantum riferibile alle imposte pagate all’estero per la stessa donazione e/o in relazione a beni esteri. Nella proposta di decreto legislativo, tale detrazione è determinata “fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali”.

Tale facoltà aumenta l’appeal della donazione avente ad oggetto beni situati all’estero.

Riflessioni di carattere civilistico su donazione e successione

Sappiamo che l’art 782 c.c. richiede che la donazione sia fatta per atto pubblico, a pena di nullità. Ed essendo un negozio recettizio, è previsto che anche l’accettazione della liberalità debba rivestire la stessa forma.

Quando l’oggetto della donazione è un bene immobile la libertà di circolazione dei diritti beneficiati può incontrare alcuni ostacoli dovuti al coordinamento tra le norme che regolano i diritti successori e la donazione stessa.

L’art. 563 c.c. garantisce ai legittimari – cioè coloro i quali per legge è riservata una quota di eredità, cosiddetta quota di legittima) – il diritto di agire in giudizio per ottenere la restituzione, dagli aventi causa del donatario, del bene donato e per il quale è stata esperita azione di riduzione per violazione della quota di eredità di riserva.

Questa azione, molto articolata nel suo dispiegarsi, può essere esperita nel termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione; e premessa l’escussione dei beni del donatario, può essere diretta poi contro il terzo acquirente, anche in buona fede. Il risultato è che questi potrebbe esser costretto a restituire l’immobile, salvo il pagamento del quantum (terzo comma).

Questo obbligo di restituzione si traduce in una incertezza nella circolazione degli immobili di provenienza donativa, (salvi recenti accorgimenti usati quali, quali specifiche polizze assicurative, che tutelino donante, donatario e terzo acquirente).

Nella bozza di legge di bilancio 2024 era stata provvidenzialmente prevista la modifica proprio dell’art. 563 del c.c. consentendo ai legittimari di agire contro il donatario, al quale è concessa la facoltà di sostituire la restituzione in natura con il pagamento del valore attribuito a quel bene all’apertura della successione.
Tale modifica, purtroppo, non è stata riportata nella legge di bilancio in vigore, così che ancora oggi, vigendo l’art. 763, la donazione di immobili presenta le medesime difficoltà, da approfondirsi caso per caso, tenendo conto anche della tipologia di immobile (casa di famiglia vs altre proprietà) e dei bisogni e/o volontà di chi riceve la donazione (detenzione a lungo termine vs cessione).

Conclusioni

Dal confronto con altri istituti giuridici più sofisticati, la donazione risulta spesso preferibile sotto il profilo del passaggio generazionale, per la sua semplicità. Tuttavia, è necessario rammentare che la scelta di ricorrere alla donazione non deve guardare solo al risultato “immediato”, ma contenere anche valutazioni di carattere più generale come, ad esempio, la composizione del patrimonio familiare che si vuole trasmettere alle future generazioni e le loro esigenze.

È opportuno, quindi, che queste valutazioni non si basino su un profilo temporale di breve termine ma abbraccino una prospettiva più ampia, di medio/lungo periodo, per evitare che il ricorso a soluzioni non adeguatamente ponderate possano pregiudicare l’efficacia stessa della pianificazione.

(Articolo scritto in collaborazione con Giada Mazzola e Martina Moscardi, Studio Caldara e Associati)

di Massimo Caldara

Partner dello studio legale tributario Caldara & Associati, Massimo Caldara è specializzato nell’assistenza alla clientela HNWI, in particolare nella scelta di soluzioni di wealth planning, nelle relocation familiari, e nella pianificazione successoria, tanto per clienti nazionali che internazionali.

Membro della Commissione “Wealth Planning” dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, di Ifa Italia e di Step Italy, ricopre, per quest’ultima, l’incarico di Responsabile dello Special Interest Group (“SIG”) “Digital Asset”.

È inoltre relatore in seminari e convegni nazionali e autore di pubblicazioni su tematiche di diritto tributario.

di Massimo Caldara

Con una laurea in economia e commercio e un master in diritto tributario d’impresa conseguiti presso l’università Bocconi, ha avuto l’opportunità, nel corso della propria carriera, di occuparsi sia di fiscalità d’impresa sia di fiscalità delle persone fisiche, specializzandosi in pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari, trust e relocation familiari.

È managing partner di Caldara & Associati che ha fondato nel corso del 2020 per assistere clienti private in ambito legale tributario e finanziario, proponendo soluzioni di wealth planning e servizi di family office.

In precedenza, è stato revisore in una società “big four” (2000-2001), fiscalista presso uno studio tributario internazionale (2002-2007) e cofondatore e partner di uno studio milanese specializzato in private client (2008-2020).

In questi anni si è occupato anche di servizi fiduciari e di family office ed è tutt’ora socio di una delle principali fiduciarie indipendenti in Italia.

Divide la propria attività tra Milano e Firenze, assistendo clientela sia nazionale che internazionale grazie alla membership in un primario network internazionale, International tax specialist group, con il quale affronta abitualmente tematiche cross-border.

Da alcuni anni è docente al master di pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari organizzati da Step Italy in collaborazione con Business school del Sole 24 Ore e università Cattolica di Milano.

È iscritto all’Albo dei dottori commercialisti di Milano, al Registro dei revisori e, dal 2022, all’Albo dei consulenti finanziari autonomi.

Sposato e con due bambini, dedica il tempo libero a hobby (tennis, sci e lettura) e amici.


Competenze distintive:

  • Pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari
  • Trust
  • Relocation familiari

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