Cosa succede se un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno decide di effettuare una donazione? Quali limiti incontra l’autonomia del soggetto?
L’articolo ripercorre gli istituti dell’amministrazione di sostegno e della donazione per rispondere a queste domande.
L’Amministrazione di sostegno
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6. Il suo scopo primario è attribuire ai soggetti che si trovano nell’impossibilità, anche temporanea o parziale, di occuparsi dei propri interessi, uno strumento che sacrifichi nella minor misura possibile la loro capacità di agire e di autodeterminarsi. Questo istituto è finalizzato a garantire la protezione del beneficiario in relazione alle sue effettive esigenze, senza che vengano necessariamente in rilievo interessi di natura patrimoniale
Differenze con interdizione e altri strumenti di tutela
A differenza di altri strumenti di tutela più invasivi, come l’interdizione, l’amministrazione di sostegno si distingue per la sua maggiore duttilità nell’adeguarsi alle specifiche esigenze del beneficiario.
Il legislatore ha concepito una misura che può essere modellata dal Giudice Tutelare in base allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario, mirando al concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità.
I presupposti applicative
I presupposti per l’applicazione di tale istituto, come stabilito dall’art. 404 del codice civile, sono l’incapacità, temporanea o parziale, obiettivamente valutabile e derivata da una menomazione fisica o psichica, di provvedere ai propri interessi.
Il ruolo del giudice tutelare
Come indicato all’art. 405 del codice civile, il giudice quando emette decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, deve, tra le altre cose, indicare anche l’“oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” e gli “atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno”.
Il beneficiario conserva quindi la sua capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono, in base al decreto di nomina, la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 c.c.)
Il contratto di donazione: spirito di liberalità e forma
Per comprendere le implicazioni di una donazione compiuta da un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, è fondamentale ripercorrere gli elementi costitutivi della donazione stessa.
Ai sensi dell’art. 769 codice civile la donazione è definita come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo in favore di quest’ultima un diritto proprio (già esistente nel proprio patrimonio) o assumendo verso la medesima un’obbligazione.
L’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo
Gli elementi costitutivi della donazione sono due: un elemento oggettivo e un elemento soggettivo
L’elemento oggettivo è rappresentato da un atto di disposizione del donante che comporti il suo depauperamento e il corrispondente arricchimento del donatario.
L’elemento soggettivo è lo spirito di liberalità. Non tutti gli atti di disposizione a titolo gratuito sono qualificabili come donazione; è necessario che la disposizione patrimoniale sia animata da tale “spirito di liberalità”.
La giurisprudenza di legittimità identifica lo spirito di liberalità nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. La spontaneità dell’attribuzione patrimoniale non è incompatibile con un’eventuale conflittualità tra le parti, a meno che non ricorrano motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà.
La forma richiesta dalla legge
La donazione è un contratto necessariamente formale che richiede la forma dell’atto pubblico e la presenza di due testimoni a pena di nullità (art. 782 c.c.).
Gli interventi della Cassazione e della Corte Costituzionale
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12460 del 21 maggio 2018, ha affrontato il tema giuridico a partire da un caso che aveva ad oggetto un decreto di nomina di amministratore di sostegno emesso dal Giudice Tutelare di Ravenna il quale indicava tra le limitazioni della capacità di agire anche il divieto di effettuare donazioni.
L’oggetto della controversia verteva intorno alla possibilità o meno di conservare la capacità di donare in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno e sulla legittimità di una riduzione di capacità con riferimento a tali atti.
La sentenza della Corte di Cassazione (2018)
Con la sentenza la Corte ha ribadito che la peculiarità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è quella di potersi adattare “alle peculiarità delle singole fattispecie ed alle specifiche esigenze di protezione del beneficiario”.
La Cassazione specifica che “se è vero che, in riferimento alla capacità di testare, tali esigenze sono destinate a cessare con la morte di quest’ultimo, mentre rispetto sia al testamento che alla donazione quelle di tutela dei familiari possono essere soddisfatte mediante l’impugnazione dell’atto, è anche vero, però, che, in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rivelarsi uno strumento di tutela assai più efficace non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla successione, ma anche della persona del beneficiario, potenzialmente esposta a pressioni e condizionamenti”.
In sintesi, il provvedimento di nomina può legittimamente estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto di donare previsto dall’art. 774, comma 1, c.c., poiché altrimenti tale divieto non sarebbe applicabile, sia per il principio generale di capacità residua (cfr. art. 404 c.c.), sia per gli indici normativi chiari desumibili dai commi 2 e 3 dell’art. 411 c.c.
In difetto di espressa previsione nel decreto, opera le regola generale secondo cui il beneficiario gode di generale capacità di agire in ordine agli atti non indicati nel decreto di nomina e quindi anche per la donazione.
La pronuncia della Corte Costituzionale (2019)
Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema dopo essere stata investita di una questione di legittimità costituzione relativa all’art. 774 c.c., primo comma, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Con sentenza n. 114 del 10 maggio 2019 la Corte ha precisato che il primo periodo del primo comma dell’art. 744 c.c. è sempre stato applicato (unicamente) agli incapaci legali, quali sono gli interdetti giudiziali, gli inabilitati e d i minori.
La Corte ha quindi precisato che “la disciplina introdotta dalla legge n. 6 del 2004 delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima”.
Pertanto, anche citando precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione si afferma che “il giudice tutelare non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame […], ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo” (Cass., sez. prima civ., n. 25366 del 2006).
Pertanto, la Corte ribadisce il principio secondo cui il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la propria capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla (o nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione) tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, comma 1, primo periodo, c.c.
Accettazione di una donazione da parte del beneficiario
Quanto all’accettazione di una donazione da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, anche qui bisogna far riferimento al decreto di nomina del giudice tutelare. Infatti il decreto può includere anche l’accettazione di una donazione tra gli atti da compiersi con la rappresentanza o assistenza dell’Ads e in tal caso il notaio rogante ne farà riferimento; il tutto a pena di annullabilità della donazione. Se invece nulla è previsto nel decreto, il beneficiario potrà accettare la donazione e senza alcuna autorizzazione.

