Divorzi miliardari: anche le criptovalute sono oggetto di contesa

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I litigi non riguardano più solo i figli, la casa o il conto in banca. Sempre più spesso riguardano anche le criptovalute che (forse) il marito, o la moglie, ha tenuto nascosto al coniuge. Cosa succede?

Il New York Times, in un recente articolo di costume, commentava le nuove linee di tendenza nei divorzi all’“americana”, quelli delle coppie ricche s’intende. La notizia sta nel fatto che il litigio non riguarda più solo i figli, la casa, o il conto in banca, ma, sempre più spesso, il bottino in criptovaluta che (forse) il marito, o la moglie, ha tenuto nascosto al coniuge.

La disintermediazione e l’estrema riservatezza che caratterizzano, ad esempio, i bitcoin, si sposano benissimo, per restare in tema, con l’eventuale intento di un coniuge di mantenere totalmente ignoto all’altro le proprie disponibilità finanziarie digitali, custodite e protette dalla blockchain; anche l’utilizzo di investigatori privati, a volte ingaggiati nei divorzi più complessi, rischia di essere totalmente vanificato dall’anonimato che caratterizza le criptovalute.

In Italia, e in generale nell’Unione Europea, questo anonimato risulta però profondamente scalfito da un recentissimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (datato, per la precisione, 13 gennaio 2022).
Vediamo perché.
Il decreto, emanato in forza di leggi nazionali che recepiscono direttive comunitarie, stabilisce le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale; i primi sono i “cambiavalute digitali”, ovvero i soggetti che convertono le valute aventi corso legale (euro, dollari etc.) in criptovalute e viceversa; i secondi sono quelli che custodiscono le chiavi crittografiche (stringhe alfanumeriche) indispensabili per operare nel modo digitale, ma il cui smarrimento (a differenza del Pin del bancomat) comporta la perdita definitiva dell’investimento.

Orbene, tali soggetti, già destinatari di una rigorosa disciplina antiriciclaggio, sono ora obbligati a iscriversi in uno specifico registro atto a monitorarne l’esistenza e la regolare attività.
Non solo, sono anche chiamati a comunicare trimestralmente all’Oam (l’organismo nazionale per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) i dati relativi alle operazioni effettuate sul nostro territorio, tra cui i dati identificativi del cliente: insomma, addio anonimato!

Ovviamente non si tratta di dati pubblici, ma resta il fatto che il coniuge desideroso di occultare parte della ricchezza all’altro coniuge, sarà di conseguenza costretto a rivolgersi a un “exchanger” (così si chiamano, su internet, i suddetti “cambiavalute digitali”) straniero, tendenzialmente extracomunitario (la direttiva riciclaggio si applica, infatti, in tutti gli Stati della Ue).
A ciò si aggiunge l’obbligo, confermato ufficialmente dall’Agenzia delle entrate, di segnalare, nell’ambito del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri, le criptovalute detenute (sopra la soglia dei 15mila euro).

In definitiva quindi, anche nel campo delle criptovalute, almeno a livello comunitario, l’anonimato è indice di provenienza illecita delle disponibilità digitali. Insomma, in caso di coniugi ricchi, ma “normali”, resta ancora più comodo e conveniente sorvolare sugli screzi e coltivare la pace familiare.

di Aldo Bisioli

Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1997 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 2003. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1992. Revisore contabile dal 1999, ora Revisore Legale. Specializzato in fiscalità d’impresa.

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