Ripartire in modo omogeneo è solo un’opzione
La divisione ereditaria tra coeredi non fa necessariamente rima con frazionamenti omogenee per tutti. Al contrario.
Come si evince da una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 27602 del 2024, il principio per il quale dallo scioglimento della comunione seguirebbe una divisione dei beni in frazionamenti omogenei tra gli eredi non ha natura vincolante.
Piuttosto, come spiegano i giudici della Suprema Corte, la formazione da parte del giudice, nel corso del giudizio di divisione, di lotti di eguali quantità di beni, mobili immobili e crediti, costituisce solo un criterio di massima.
In buona sostanza, come è stato anche sottolineato da precedente giurisprudenza (17862del 2020)
nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma: nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
L’ipotesi del conguaglio
Quello che mettono in evidenza i giudici della Corte di Cassazione, non ha niente a che vedere con una sproporzione iniqua dell’eredità. Piuttosto, i giudici segnalano la circostanza che è del tutto possibile, in fase di divisione, e più in particolare al momento della formazione delle porzioni, che queste possano essere tutto meno che omogenee.
La ripartizione delle quote e il frazionamento dovrà essere effettuato in ragione della tipologia di bene da dividere,.
Infatti, il principio generale da seguire nell’ipotesi di divisione non è quello del frazionamento quotistico delle singole entità, ma pur tendendo sempre alla proporzionale divisione dei beni, si dovrà cercare di evitare ove possibile frazionamenti eccessivi o non necessari dei cespiti appartenenti alla stessa categoria.
Se ne ricava, dunque, che si procederà ai conguagli
- in caso di concreta indivisibilità dei beni
- in caso di operazione di divisione considerata strutturalmente rischiosa
- in presenza di beni non “comodamente” divisibili, dalla cui divisione discenderebbero ostacoli al libero godimento del bene, compromettendo altresì le servitù, o determinando limitazioni eccessive o opere complesse e di notevole costo
- in caso di divisioni economicamente sconvenienti, che deprezzerebbero il bene per l’intero suo valore.
Il compito del giudice
Alla luce di quanto sinora messo in evidenza, sarà quindi facoltà del giudice, valutando caso per caso, predisporre i lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l’interesse dei condividenti possa essere meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento.
Beni non comodamente divisibili
Se i beni non sono facilmente divisibili o se, ancora, il loro frazionamento determinerebbe un pregiudizio agli stessi o al loro valore economico, questi beni saranno, in fase di divisione, compresi nella loro interezza nella quota di uno dei coeredi, con addebito per l’eccedenza. In questo senso, l’erede che ha ricevuto per intero il bene dovrà versare in denaro la differenza, a favore degli altri condividenti.
Qualora invece non vi sia in alcun modo accordo tra i coeredi rispetto a questa modalità di divisione si potrà procedere alla vendita all’incanto.
Alcune finali considerazioni
La comunione di beni integra la situazione in cui una proprietà o un diritto reale appartengono a più persone insieme.
Ci sono varie tipologie di divisione, che seguono iter e tempi differenti. In linea generale si può distinguere tra:
• Divisione amichevole:
– effettuata tramite un atto notarile
– non richiede particolari formalità e si basa sugli accordi tra le parti
• Divisione formale:
– può avvenire tramite un atto notarile
– può avvenire con un procedimento giudiziale che mira alla suddivisione dei beni comuni
– può anche derivare da un’altra azione, come un’esecuzione forzata (es., pignoramento di una quota del bene)
• Divisione giudiziale:
Viene effettuata attraverso l’intervento del giudice per attribuire porzioni specifiche a ciascun comproprietario. Ogni porzione deve rispettare alcune condizioni, quali il valore proporzionale alla quota (i beni assegnati devono corrispondere a valore della quota astratta del comproprietario), il principio di omogeneità (ogni porzione deve includere una parte di tutti i beni comuni – mobili, immobili, crediti in proporzione alla quota), il conguaglio in denaro (se un bene non può essere diviso, il comproprietario che non riceve una quota in natura deve essere compensato economicamente).
Tuttavia, esistono delle deroghe al principio di omogeneità. In particolare, il principio di omogeneità può essere ignorato quando una rigida applicazione di detto principio lederebbe il diritto dei comproprietari di ricevere una porzione di valore proporzionale; quando la divisione di un unico bene porterebbe a una perdita economica o il costo del frazionamento supererebbe il valore del bene stesso.
Per tale ragione, nelle divisioni ereditarie e nelle divisioni di beni in comune, non è obbligatorio mantenere un’omogeneità assoluta delle porzioni. Infatti, all’interno di ciascuna categoria di beni (immobili, mobili, crediti), alcuni beni potranno essere assegnati completamente a una quota e altri a un’altra, con eventuali conguagli.