I dividendi rappresentano una delle fonti di guadagno degli azionisti. Più in particolare, essi rappresentano una forma di remunerazione in relazione al capitale investito in azioni. In questo senso, in base alle quote possedute, ciascun socio avrà diritto a ricevere una certa somma di dividendi.
Il dividendo è sempre distribuito?
No. Il dividendo non è sempre garantito. Infatti, viene distribuito ogni volta che l’assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione.
A certe condizioni, e per alcune strategie imprenditoriali, l’assemblea potrebbe per esempio decidere di non distribuire i dividendi:
- in caso di bilancio negativo
- per rafforzare la struttura patrimoniale
- per reinvestire gli utili
- per coprire perdite pregresse
- per accantonare risorse da destinare a investimenti futuri.
Che tipi di dividendi esistono?
Dividendi in denaro: sono la forma più comune, in questo caso il pagamento viene liquidato all’azionista in modo proporzionale al numero di azioni possedute.
Dividendi in azioni: in questo caso la remunerazione viene a costituirsi per azioni aggiuntive emesse dalla società a favore del socio. È una forma di capitalizzazione degli utili.
Tassazione dei dividendi
I dividendi percepiti da persone fisiche, non imprenditori, residenti in Italia, sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.
Questa ritenuta, a titolo di imposta, si applica indipendentemente dal tipo di partecipazione, che sia qualificata o non qualificata.
È bene specificare che l’applicazione dell’aliquota al 26% avviene alla fonte da parte dell’intermediario residente. In questo senso il contribuente riceve già l’importo netto (salvo casi particolari).
Il contribuente pertanto non deve riportare tali redditi in dichiarazione a meno che non provengano da fonti estere senza intermediario residente.
Implicazioni fiscali dei dividendi esteri per le persone fisiche (e credito d’imposta)
Qualora la persona fisica sia residente in Italia ma i dividendi percepiti provengono da società estera, e siano già stati tassati all’estero, si configura un problema di doppia imposizione.
In questo caso il contribuente potrà chiedere un credito di imposta, se:
- tra l’Italia e il paese estero esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni
- i dividendi non sono stati percepiti tramite intermediario residente
- il credito è richiesto nei limiti dell’aliquota convenzionale prevista dalla Convenzione.
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che in presenza di Convenzione contro le doppie imposizioni, il credito di imposta per le imposte estere può essere riconosciuto anche quando i dividendi sono tassati in Italia con imposta sostitutiva del 26%.
Il nodo della doppia tassazione
Come messo appena sopra in evidenza, quando una persona fisica residente riceve dividendi distribuiti da società estera potrebbe subire due tassazioni:
- nel paese della fonte
- in Italia (imposta sostitutiva del 26%).
Se lo stato estero applica un’imposta superiore a quella prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo stato italiano e lo stato estero il contribuente potrà:
- chiedere l’applicazione dell’aliquota convenzionale, se più favorevole, presentando apposita documentazione
- subire l’intera aliquota e chiedere il rimborso per l’eccedenza.
In Italia il credito di imposta è riconosciuto entro i limiti dell’aliquota convenzionale.
Alcune domande e risposte sui dividendi
- I dividendi incidono sull’ISEE?
Si i dividendi incidono sull’ISEE anche se soggetti a ritenuta di imposta.
- Cosa succede se i dividendi sono percepiti tramite banca italiana?
La banca applicherà direttamente il 26% sul netto frontiera e non sarà necessario dichiararli
- Cos’è l’aliquota convenzionale?
È l’aliquota prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese estero (da cui vengono distribuiti i dividendi). Per applicarla occorre presentare apposita documentazione.
- I dividendi vanno dichiarati?
Qualora i dividendi esteri sono percepiti senza intermediario il contribuente deve dichiararli nel quadro RM della dichiarazione e versare l’imposta al 26% tramite F24.

