Le Foundation degli Emirati Arabi Uniti si affermano come strumento di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, ma la loro fiscalità verso i beneficiari italiani resta terreno di interpretazione. Il nodo: l’Uae va considerato un paese a fiscalità privilegiata? La risposta cambia il carico impositivo finale.
La fiscalità delle Foundation negli Emirati: il quadro normativo
Dal 1° giugno 2023 le Foundation del Dubai Mainland scontano la Federal Corporate Tax (Fct) al 9% sui profitti oltre 375.000 Dirham. Sul piano civilistico, l’istituto è assimilabile al Trust – segregazione patrimoniale, gestione a favore dei beneficiari, consiglio con funzioni di trustee – come confermato dalla Circolare 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, che estende la disciplina del trust agli «istituti aventi analogo contenuto».
Residenza fiscale e opacità: quando la Foundation è soggetto estero
Al fine di poter definire la Foundation quale soggetto passivo autonomo in Italia, solo per i redditi ivi prodotti, questa deve possedere residenza fiscale estera ex art. 73 Tuir (sede legale, direzione effettiva o gestione ordinaria all’estero) ed avere qualificazione di opacità: ovvero beneficiari senza diritti automatici individuati per classi e non per nome e distribuzioni dei redditi della Foundation discrezionali da parte del consiglio di amministrazione.
Fiscalità privilegiata: il bivio tra Ires e Convenzione Italia-Uae
Qui si colloca il punto critico. Secondo la Circolare 34/E/2022 e la risposta a interpello 131/2025, il confronto imposto dall’art. 47-bis Tuir, che per non qualificare la Foundation quale soggetto residente in paesi a fiscalità privilegiata impone una tassazione nominale non inferiore al 50% di quella italiana, si opera tra aliquota estera e Ires italiana (24%): la Fct del 9%, inferiore al 12%, collocherebbe l’Uae fra i paesi a fiscalità privilegiata.
Conseguenza: le erogazioni ai beneficiari italiani scontano il 26% come redditi di capitale ex
art. 44, c. 1, lett. g-sexies Tuir.
Una lettura alternativa, di natura logico-sistematica, valorizza invece la Convenzione Italia-Uae, che limita al 5% la ritenuta sui dividendi in uscita (art. 10, par. 2 della Convenzione).
Assunto tale parametro come «livello di tassazione applicabile in Italia», la soglia rilevante scende al 2,5%, ovvero ben al di sotto del 9% emiratino.
L’Uae pertanto in questa prospettiva non sarebbe più qualificabile come paradiso fiscale e le attribuzioni ai beneficiari non subirebbero ulteriore imposizione.
La tesi poggia su tre pilastri:
- prevalenza delle norme pattizie sul diritto interno;
- coerenza sistematica del raffronto, che deve riferirsi alla reale incidenza fiscale sui flussi transfrontalieri;
- principio di non discriminazione, poiché trattare l’Uae come paradiso fiscale aggraverebbe la disparità rispetto ai dividendi intra-italiani, tassati ex art. 87 Tuir all’1,20% effettivo.
Foundation negli Emirati: i principali profili di rischio fiscale
Tre cautele restano imprescindibili.
- Primo: l’opzione in Uae per la trasparenza fiscale della Foundation vanificherebbe l’opacità.
- Secondo: l’eventuale scelta, ove ammissibile, del regime Fct allo 0% per le Qualifying Free Zone Persons comporterebbe in ogni caso la qualificazione privilegiata della Foundation.
- Terzo: la disciplina CFC ex art. 167 Tuir può attrarre per trasparenza gli utili della Foundation in presenza di controllo di fatto del fondatore o dei beneficiari sulla gestione della Foundation.
Resta fermo l’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro Rw) in capo ai titolari effettivi.
Conclusioni: perché la Convenzione può cambiare la tassazione
L’orientamento restrittivo dell’Agenzia produce effetti impositivi difficilmente conciliabili
con la ratio della Convenzione Italia-Uae. Un chiarimento in sede amministrativa o giurisprudenziale – che valorizzi il parametro pattizio – assicurerebbe coerenza sistematica ed equità di trattamento.
(Articolo scritto da Gilberto Grana, dottore commercialista, revisore legale, ingegnere gestionale e socio dello Studio Boldrini Pesaresi & Associati)

