Il caso
Inizialmente, Alfa s.s. era detenuta equamente da due famiglie (soci A e B da un lato, soci C e D dall’altro), mentre i soci A e B controllavano anche la società Beta s.s. nella misura del 70% e del 30%.
Entrambe le realtà si occupavano dell’esercizio di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c., Alfa sfruttando terreni e fabbricati sia di sua proprietà che dei soci A e C, mentre Beta utilizza sia quelli di Alfa che quelli di A e C, non detenendone di sua proprietà.
Il persistere di divergenze personali e dissensi circa la gestione di Alfa s.s. ha causato, oltre alla creazione di Beta s.s nel 2016 così da differenziare le varie attività, la necessità per le due famiglie di separare i rispettivi patrimoni. Per risolvere il conflitto è stato deciso di conferire i terreni detenuti dai soci A e C ad Alfa s.s., attuando infine una scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Alfa S.S. a favore di Beta s.s, costituendo due realtà distinte e indipendenti rappresentanti le due famiglie.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate:
Con riguardo ad eventuali profili di abuso del diritto, l’Agenzia si è espressa precisando che “la scissione parziale asimmetrica preceduta dal conferimento costituiscono operazioni fisiologiche alla gestione agricola autonoma e differenziata del patrimonio immobiliare da parte dei soci riconducibili ai due nuclei familiari”. La fattispecie, pertanto, non può considerarsi né priva di sostanza economica né indirizzata al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti, essendo giustificata da necessità gestionali ed organizzative.
Relativamente all’imposizione diretta, l’operazione di conferimento attuata dai soci A e C nei confronti di Alfa s.s non rientra nelle fattispecie dell’articolo 67 Tuir, il quale assoggetta a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni (…) nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
In questo caso, infatti, i terreni e i fabbricati ceduti erano posseduti da più di cinque anni, rendendo le plusvalenze immobiliari realizzate non soggette ad imposizione. L’operazione, comunque, determinerà per Alfa s.s. il riconoscimento dei maggiori valori emersi in sede di conferimento.
In quanto all’imposizione diretta dell’operazione di scissione, l’articolo 173 del Tuir caratterizza fiscalmente la suddetta come neutrale, affermando che “non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. L’Agenzia delle Entrate è però intervenuta con la risoluzione 9 aprile 2009 n. 150/E rilevando che la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel Tuir è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali. Pertanto, circostanze come l’operazione in esame in cui si realizza una scissione tra società semplici, quindi assoggettate alla disciplina per le persone fisiche contenuta nel Tuir, non esercitanti attività commerciale e i cui redditi, coerentemente, non sono considerati come d’impresa, sono state riconosciute dall’Agenzia come non assoggettabili al principio di neutralità fiscale, estraniandole dal perimetro applicativo dell’articolo 173 Tuir.
Passando alla trattazione delle imposte indirette, il conferimento in esame, essendo classificato come atto a titolo oneroso, beneficia della possibilità di applicare l’imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 € e l’imposta catastale nella misura dell1% (agevolazioni ppc) grazie all’articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004 che ha esteso il vantaggio anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto.
Ai sensi della disciplina riguardante le agevolazioni ppc, queste decadono nel caso in cui i beneficiari, prima del termine di cinque anni, alienino i terreni ovvero cessino di coltivarli o condurli direttamente.
A seguito del conferimento si ha la scissione parziale, ma secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. Del 8/2/2006 n. 2637 in ipotesi di fusione) questa viene considerata come “vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” e che quindi non realizza nessuno degli estremi di decadenza individuati dalla norma.
Le società risultanti da scissione, pertanto, potranno continuare a beneficare delle agevolazioni ppc, a condizione che non smettano di condurre i terreni per i successivi cinque anni.