Le criticità emerse in passato
A miglior chiarimento di quanto precede, vale brevemente ricordare che:
- prima della Legge di Bilancio 2018, gli utili distribuiti dai soggetti Ires alle società semplici concorrevano alla formazione del reddito in misura parziale (ed esattamente per il 58,14% del relativo ammontare), ex articolo 47, comma 1, primo periodo, del Tuir. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% era applicabile alle sole persone fisiche; per le società semplici, quindi, i dividendi rientravano sempre nella regola di cui al citato articolo 47 del Tuir;
- successivamente, la legge di bilancio 2018 ha uniformato il trattamento fiscale dei dividendi sulle partecipazioni, abrogando la regola dell’imponibilità parziale degli utili distribuiti dai soggetti Ires e generalizzando la ritenuta d’imposta del 26% sugli utili corrisposti alle (sole) persone fisiche non agenti nell’esercizio di impresa. Nel modificato assetto normativo, tuttavia, la mancata menzione delle società semplici fra i soggetti destinatari della ritenuta d’imposta si è tradotta nella integrale tassabilità dei dividendi da esse percepiti, con evidenti problemi in termini di doppia imposizione economica dei medesimi flussi (tassazione in capo alla società partecipata e tassazione del dividendo percepito dalla società semplice) e di conseguenti effetti distorsivi.
La tassazione dei dividendi percepiti da società semplici a decorrere dal 2020
Come indicato, l’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 è intervenuto sul descritto assetto, disponendo che, a decorrere dal 2020 (precisamente per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020), valga un approccio “look-through”, secondo cui «i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale».
Ne consegue che, a partire dal 2020 (e salvo specifiche situazioni derivanti da disposizioni transitorie che non saranno qui analizzate), le distribuzioni di utili alle società semplici trovano il seguente trattamento:
- per la quota “imputabile” a società di capitali residenti, i dividendi sono (esclusi per il 95% del relativo ammontare e pertanto) imponibili per il 5% del loro importo (e quindi, applicando l’aliquota Ires del 24%, subiscono una tassazione effettiva dell’1,20%);
- per la quota “imputabile” agli imprenditori individuali e alle società di persone residenti, i dividendi sono (esclusi per il 41,86% del relativo ammontare e quindi) imponibili per il 58,14% del loro importo, con una tassazione effettiva del socio che dipende dall’aliquota ad esso applicabile;
- per la quota “imputabile” alle persone fisiche non agenti nell’esercizio dell’attività d’impresa, i dividendi sono assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%.
La società semplice come strumento di gestione dei patrimoni familiari
La società semplice costituisce una forma societaria spesso utilizzata come holding pura, per la detenzione e la protezione delle ricchezze familiari, alla luce della semplicità e duttilità della relativa governance e, soprattutto, per la possibilità di introdurre clausole specifiche (ad esempio, volte a preservare l’appartenenza familiare della compagine sociale) per il caso in cui uno dei soci venga meno. A tale ultimo proposito, infatti, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2284 del codice civile, «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano».
Oltre a ciò, giova ricordare che l’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990 prevede che, al ricorrere di determinante condizioni, «i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni» non siano soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni; condizioni che, nel caso della società semplice, si risolvono nell’impegno, da parte del beneficiario, di mantenere la quota per (almeno) cinque anni dalla data del trasferimento.
Rispetto a detta forma societaria, pertanto, il neo-introdotto regime di tassazione dei dividendi ha rimosso un elemento di distorsione e di “inefficienza fiscale”, consentendo di guardare nuovamente alla società semplice come strumento giuridico di interesse per la gestione e la protezione dei patrimoni familiari e per la trasmissione intergenerazionale della ricchezza.