Senza dubbio il riferimento all’atto notorio e alla relativa dichiarazione sostitutiva richiama concetti apparentemente noti a molti. Infatti, per varie ragioni, capita spesso di imbattersi nella richiesta di fornire una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”. Ma di cosa si tratta esattamente e come si realizza?
Prima di entrare nel dettaglio di ciò che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è, occorre anzitutto specificare cosa rappresenta l’atto notorio e quando, appunto, è possibile sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva.
Atto notorio: di cosa si tratta?
L’atto notorio, anche detto atto di notorietà o dichiarazione giurata, è un documento scritto idoneo a dimostrare e attestare fatti, stati o qualità pubblicamente noti. Poiché viene formato innanzi a un pubblico ufficiale, come un notaio, possiede una forza dichiarativa molto forte. La dichiarazione del dichiarante deve essere resa sotto giuramento alla presenza di due testimoni.
Chi possono essere i testimoni?
Affinché l’atto notorio sia valido, i due testimoni devono:
- Essere maggiorenni, capaci di intendere e volere e in pieno possesso dei diritti civili;
- Non avere rapporti di parentela o affinità con il dichiarante;
- Non avere conflitti di interesse con le dichiarazioni contenute nell’atto.
Cosa consente di fare l’atto notorio?
L’atto notorio permette di attestare situazioni che non possono essere autocertificate o che non sono reperibili presso le amministrazioni pubbliche. Può essere utilizzato per:
- Dichiarare la proprietà di un bene;
- Dimostrare la qualità di erede;
- Attestare la nascita o la morte di una persona;
- Dichiarare l’esistenza di un testamento;
- Fornire prove di diritti reali su beni mobili e immobili.
Una volta formato, l’atto notorio eleva le dichiarazioni in esso contenute a dichiarazioni di pubblico dominio, ritenute vere fino a prova contraria.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Ora che a grandi linee sono state delineate le caratteristiche e le finalità dell’atto notorio è possibile passare all’esame di quei casi in cui è possibile, con apposita dichiarazione, sostituire l’atto notorio. La cui formazione, come è stato messo in evidenza, è comunque piuttosto complessa e non sempre facilmente realizzabile, posto che ad esempio occorre la presenza del notaio, il giuramento e i due testimoni.
E infatti, poiché la formazione dell’atto notorio è complessa e richiede la presenza di un notaio e di testimoni, la legge consente, in determinate situazioni, di sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Questa dichiarazione consente di attestare, con un’autodichiarazione scritta, la veridicità di alcuni status personali o fatti di cui il dichiarante ha diretta conoscenza, purché non si tratti di documenti autocertificabili ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Come si redige una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere redatta su carta semplice o su un modulo prestampato fornito dagli uffici pubblici e sarà valida se:
- Sottoscritta davanti a un dipendente pubblico che la riceve;
- Trasferita telematicamente con firma digitale e documento d’identità valido;
- Inviata via fax o presentata unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità;
- Autenticata, se usata nei rapporti con soggetti privati.
In alcuni casi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere autenticata presso l’anagrafe, con pagamento dell’imposta di bollo.
Esempi di utilizzo
Esempi comuni di dichiarazioni sostitutive di atto notorio includono:
- Dichiarazione in caso di smarrimento di un documento originale;
- Dichiarazione sulla titolarità di un diritto su un immobile;
- Dichiarazione sostitutiva per la separazione consensuale dei coniugi.
Sentenze recenti in materia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, pur essendo strumenti semplificati rispetto all’atto notorio, hanno dei limiti. Ecco alcune sentenze che ne chiariscono l’ambito di applicazione:
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/02/2025, n. 3445
Questa sentenza stabilisce che, in ambito giudiziario, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce prova sufficiente della qualità di erede. Secondo l’art. 2697 c.c., chi sostiene di essere erede deve fornire una prova adeguata del decesso della parte originaria e della propria posizione. Se la dichiarazione viene contestata, il giudice può richiedere ulteriori prove documentali o testimoniali.
Cass. civ., Sez. V, 09/09/2024, n. 24179
Questa sentenza riguarda l’ambito fiscale. Se si richiede un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legge (art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006). Se il documento non viene presentato in tempo, si decade dal beneficio fiscale, anche se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti.
Cons. Stato, Sez. IV, 23/07/2024, n. 6633
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere usata come prova nel processo amministrativo. In altre parole, non può sostituire la testimonianza di una persona in tribunale. Può essere considerata solo un indizio e non ha valore probatorio autonomo. Inoltre, le amministrazioni pubbliche non sono obbligate ad accettare dichiarazioni sostitutive quando esistono prove documentali più affidabili.
Conclusioni
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rappresenta un’alternativa semplificata all’atto notorio, utile per comprovare determinate situazioni senza bisogno di un notaio e testimoni. Tuttavia, ha dei limiti, specialmente in ambito giudiziario e amministrativo, dove il suo valore probatorio è spesso subordinato ad altre forme di prova documentale o a valutazioni più rigorose.