Con una recente sentenza, n. 31322 del 2023 la Corte di Cassazione si è espressa in materia di successione, prendendo in considerazione la fattispecie del testamento olografo.
A tal riguardo, oltre a mettere in evidenza il principio esposto dai giudici di legittimità è appena il caso di porre l’attenzione sul tema indicando le caratteristiche principali di questa tipologia di testamento.
L’importanza della data e il ruolo del terzo
Occorre prestare molta attenzione all’indicazione della data all’interno del testamento olografo. Infatti l’eventuale omissione o incompleta indicazione di questa comporta l’annullabilità del testamento.
Inoltre, costituisce un caso di nullità l’ipotesi in cui l’apposizione della data venga posta in essere da soggetti terzi, tanto in un momento successivo quanto durante il confezionamento del documento stesso. Infatti, elemento essenziale del testamento olografo è l’autografia dell’atto, di modo che qualsiasi alterazione è idonea a colpirne la validità.
Ad esempio, osservano i giudici: l’autografia deve riguardare anche la data a pena di nullità e occorrerà accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri indicanti il giorno di redazione della scheda sia un’alterazione del documento ad opera di terzi e se sia contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà.
Vi è però un’eccezione, secondo i giudici di legittimità: l’eventuale intervento del terzo, se intervenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore quando sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”.
Testamento olografo: di cosa si tratta?
Come previsto ai sensi dell’art 602 c.c.
- il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
- la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
- la data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Gli elementi che caratterizzano e valorizzano il testamento olografo si individuano nel fatto che questa forma di testamento è particolarmente semplice da redigere, non comporta dei costi, e garantisce la segretezza.
Allo stesso tempo, questa tipologia di testamento implica il rischio di alterazione da parte di terzi nonché di smarrimento.
È per questa ragione che particolare attenzione è posta alla data, all’autografia e a ogni elemento idoneo a dimostrare e confermare la volontà definitiva del testatore.
Il patto di non pubblicazione
È ammissibile l’accordo con il quale si conviene di non pubblicare all’apertura della successione il testamento olografo?
La risposta è sì. E non solo: si tratta di una pratica piuttosto diffusa tra i successibili.
Tuttavia, il patto di non pubblicazione soggiace ad alcune condizioni e può essere realizzato entro un certo numero di ipotesi.
In linea generale il patto di non pubblicazione è realizzato tra gli aventi diritto alla successione al momento dell’apertura della successione. Questi decidono di non presentare al notaio la scheda testamentaria per la pubblicazione.
Anzitutto è evidente che la possibilità di non pubblicare il testamento olografo prevede a monte la circostanza che questo non sia stato depositato presso il notaio. Infatti, qualora il testamento olografo redatto dal de cuius fosse già depositato presso un notaio, questo avrà il dovere di redigere il verbale di pubblicazione, a prescindere dalle richieste delle parti.
Ciò chiarito, al patto di non pubblicazione devono partecipare tutti coloro che hanno anche interesse alla successione (anche laddove non siano espressamente citati nel testamento, e tenendo anche conto dei legatari). Deve partecipare anche il detentore materiale della scheda testamentaria.
L’effetto principale relativo al patto di non pubblicazione consiste nel fatto che si realizzerà la devoluzione dell’asse ereditario non in ragione delle disposizioni presenti nella scheda testamentaria ma tenendo conto delle sole norme che regolano la successione legittima. Gli eredi potranno così gestire tra di loro anche in via transattiva il patrimonio del testatore.
Si tratta tuttavia di una tematica molto delicata, su cui la stessa giurisprudenza si è spesso pronunciata in senso contrastante. Per tale ragione è sempre raccomandabile rivolgersi ad un avvocato competente, onde evitare di violare la sacralità delle volontà del de cuius e, attraverso la scelta di non pubblicare il testamento, incorrere in possibili lesioni dei diritti di altri eredi.
Stante quanto detto, è bene specificare però che in tutti i casi e in linea generale il patto di non pubblicazione è vietato qualora anche un solo erede non è d’accordo. Quando il testamento è di per sé nullo ab origine. Quando, come accennato, il testamento risulta già depositato presso un notaio il quale non potrà sottrarsi al dovere di pubblicare il testamento.
Testamento irreperibile: quali conseguenze?
Fotocopia del testamento olografo
Con una recente sentenza (Trib. Latina, 2023/201), il Tribunale ha affrontato il caso di un testamento olografo – la forma più semplice di testamento, redatto senza la necessità di testimoni o pubblici ufficiali – prodotto esclusivamente attraverso una fotocopia non autenticata, nel contesto di un giudizio volto a provarne l’esistenza e la validità.
Secondo i giudici, la parte interessata ha l’onere di presentare l’originale del documento, poiché una semplice copia non può essere sottoposta né a verificazione né a querela di falso. Di conseguenza, la sola fotocopia del testamento olografo non ha effetti giuridici, a meno che in giudizio non ne venga accertata la conformità all’originale.
L’autenticità della grafia e degli elementi essenziali del documento deve essere verificata direttamente sull’originale. Solo successivamente, eventuali copie o scansioni potranno essere utilizzate nel procedimento, purché ne sia stata accertata la conformità all’originale.
Irreperibilità del testamento olografo
Se un testamento olografo, la cui esistenza sia stata dimostrata in un determinato momento attraverso una copia informale, risulta poi irreperibile, tale circostanza equivale alla sua distruzione e fa sorgere una presunzione di revoca. Tale presunzione non viene meno neanche se la conformità della copia all’originale non viene contestata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/10/2020, n. 22191), chi ha interesse a far valere il testamento ha l’onere di provare che esso sia stato distrutto, lacerato o cancellato da un soggetto diverso dal testatore o che, in ogni caso, il testatore non avesse l’intenzione di revocarlo.
Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, dimostrando ad esempio:
- l’esistenza del testamento al momento della morte del testatore;
- che il documento, pur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto accidentalmente, senza il concorso della volontà del testatore;
- che, anche in caso di distruzione da parte dello stesso testatore, non vi fosse l’intenzione di revocare le disposizioni contenute nel testamento.
L’assenza dell’originale giustifica la presunzione che il testatore lo abbia revocato distruggendolo volontariamente. Chiunque voglia ricostruire il contenuto del testamento tramite prove testimoniali, ai sensi degli artt. 2724, n. 3, e 2725 del Codice Civile, deve dimostrare che il documento esisteva al momento dell’apertura della successione.
Superamento della presunzione di revoca
In presenza di una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della conformità all’originale assume rilevanza solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca. La legge consente l’uso di qualsiasi mezzo di prova, incluse testimonianze e presunzioni, purché sia dimostrato che la scomparsa del testamento non sia stata causata da chi ne richiede la ricostruzione.
Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato deliberatamente. Per vincere tale presunzione occorre provare che:
- la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e quindi la sua irreperibilità non può essere attribuita al testatore;
- il testatore, pur avendo distrutto il documento, non era animato da volontà di revoca.
La questione della validità di un testamento irreperibile o distrutto richiede dunque un’attenta valutazione probatoria e l’applicazione rigorosa delle norme giuridiche per evitare interpretazioni errate o indebite esclusioni successorie.