In vista della dichiarazione dei redditi 2024 relativa all’anno di imposta 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce dettagliate istruzioni al fine di illustrare ai contribuenti quali sono le agevolazioni e le voci che possono essere “scaricate”.
In linea generale possono essere portate in detrazione le spese sanitarie, quelle sostenute per l’istruzione, quelle dipendenti da un mutuo, quelle legate ad un assicurazione o di tipo previdenziale, le spese per ristrutturare un immobile o per efficientarlo.
Di seguito si riporta un approfondimento su alcune delle principali spese che possono essere portate in detrazione per il 2023 con la dichiarazione 2024.
(a proposito di detrazione fiscale, We Wealth si è occupato delle novità Irpef in questo articolo)
Spese sanitarie
A norma dell’art. 15 del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11.
Si tratta di spese mediche generiche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere sostenute per sé o nell’interesse di familiari a carico.
Come ha chiarito l’Agenzia in un’apposita circolare, tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Tuttavia, non rientrano nel novero delle spese detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute.
Ai fini della detrazione di dette spese è opportuno conservare tutti i documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento da parte del contribuente: si tratta quindi di scontrini fiscali, ricevute o fatture, certificazioni che attestino la relativa patologia, documenti concernenti le spese effettuate per i familiari a carico.
Interessi passivi, mutui
È possibile scaricare in relazione ad un mutuo gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione ad esso collegati.
In merito a ciò è prevista la possibilità di ottenere una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento.
Sono incluse nel novero delle spese detraibili in dipendenza di un mutuo:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione
- gli oneri fiscali, compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato
- la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo.
Per ottenere la detrazione degli interessi passivi del mutuo occorre conservare la seguente documentazione:
- il contratto del mutuo stipulato con l’Istituto di Credito
- la certificazione della banca riguardante gli interessi pagati nel corso dell’anno e la relativa quota capitale residua
- i documenti concernenti gli oneri accessori e le altre spese legate al mutuo
- il rogito
Come ha chiarito l’Agenzia delle entrate in apposita circolare: se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta.
Spese per l’istruzione
Anche le spese sostenute per l’istruzione sono detraibili per il 19%.
Più in particolare, la detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia (scuole materne)
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie)
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore) sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
- istruzione universitaria.
La detrazione per le spese di frequenza relative alla scuola (fino a quella secondaria) è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2023 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Sono detraibili le spese sostenute per la mensa scolastica, per le gite scolastiche, per i servizi scolastici integrativi, per i servizi di trasporto scolastico.
Venendo alle spese universitarie, la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria
- corsi universitari di specializzazione
- corsi di perfezionamento tenuti presso l’università
- master universitari
- corsi di dottorato di ricerca
- corsi di specializzazione artistica e musicale.
Nell’ambito delle spese universitarie, possono essere portate in detrazione:
- le tasse di immatricolazione
- i costi per la partecipazione ai test di ingresso
- tirocini formativi (TFA).
Premi di assicurazione
Sempre nei limiti del 19% è poi possibile fruire della detrazione fiscale per le spese sostenute per i premi di assicurazione.
È bene chiarire che ha diritto alla detrazione il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.
La detrazione spetta al contribuente se:
- egli è contraente e assicurato
- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Come specifica l’Agenzia, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530.
Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.