Una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate getta luce sulla regole in merito alla tassazione di bitcoin & co a un anno dalla Legge di Bilancio che per la prima volta ha normato la questione in Italia. Ecco cosa c’è di nuovo secondo Francesco Avella, partner dello studio Avella & Associati
No news, good news: è tempo di bilanci, a un anno dalla pubblicazione della Finanziaria che ha stabilito per la prima volta in Italia come devono comportarsi sul piano fiscale i detentori di bitcoin & co. Ed è una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate a cercare di fare chiarezza.
Proviamo a fare un po’ di ordine e a capire cosa in effetti è cambiato. Con la Legge di Bilancio 2023 che introduce la tassazione sulle criptovalute di fatto sono state confermate le regole fiscali già indicate dall’Agenzia delle Entrate per affinità rispetto alla detenzione di valute estero. “Sono due gli obblighi a cui devono sottostare le persone fisiche – dice Francesco Avella, partner dello studio Avella & Associati – il primo è la ricognizione annuale del patrimonio posseduto, attraverso la compilazione del quadro RW; il secondo la dichiarazione dei proventi, come per esempio le plusvalenze del trading, e dei debiti che derivano dalle attività svolte”.
Plusvalenze tassate al 26% con una franchigia di 2mila euro
Come noto, per le persone fisiche, le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%), con una franchigia di 2mila euro, e a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Le società, invece, hanno l’obbligo di indicare a bilancio le cripto-attività possedute, “ma manca tuttora una disciplina contabile di riferimento – dice Avella – e quindi si utilizzano elaborazioni di tipo dottrinale su come vanno indicate”.
Un approccio organico che comprende anche Nft
“Una delle modifiche significative introdotte dalla Legge di Bilancio riguarda la non imponibilità delle plusvalenze latenti indicate nel bilancio, anche se non ancora realizzate, come ad esempio i proventi derivanti da svalutazioni”, dice Avella. Ma nel complesso la nuova disciplina fiscale, sebbene abbia cercato di mantenere alcune logiche già presenti, ha ora un approccio più organico che comprende tutte le tipologie di attività, “non limitandosi solo alle criptovalute, ma estendendosi a tutte le cripto-attività, definite come rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Dunque, criptovalute, utility token e Nft (Non fungible token)”, spiega Avella. “Questa indicazione è contenuta nei chiarimenti dell’Agenzia Entrate: parliamo di una circolare di oltre 100 pagine che ha toccato davvero tanti temi, di cui cerchiamo di estrapolare i più significativi”.
Come le attese posizioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti le operazioni di compravendita contro valuta fiat “cioè quel tipo di attività – spiega Avella – che ha come caratteristica l’essere legata al valore di una moneta tradizionale, tipicamente il dollaro. Su questo l’Agenzia ha preso una posizione che ancora oggi lascia molti dubbi operativi. Vi sono già degli interpelli per cercare di avere maggiori chiarimenti, perché al momento l’Agenzia sembrerebbe aver detto che le plusvalenze derivanti da queste compravendite sono da tassare prima ancora che il valore venga riconvertito in euro”.
La definizione di territorialità
Un punto su cui la circolare del Fisco è invece stata risolutiva è la definizione di territorialità: si considerano prodotti in Italia i redditi relativi a cripto-attività detenute in Italia presso prestatori di servizi o intermediari residenti o presso la loro stabile organizzazione, anche se fanno capo a non residenti. Allo stesso modo, se le cripto-attività sono detenute in chiavette Usb, anche senza l’intervento di intermediari, il reddito si considera prodotto in Italia se la chiavetta si trova in Italia.
“Oltre a ciò, l’Agenzia ha affrontato diverse questioni di natura normativa e fiscale, fornendo chiarimenti in merito all’Iva, alle imposte sulle successioni e donazioni e ad altri aspetti che richiedevano maggiori delucidazioni. Questi chiarimenti sono stati particolarmente apprezzati, considerando la complessità della materia fiscale”. Ma la strada da fare per sgombrare il campo dalle incertezze residue è ancora lunga.