Convivenza e morte del partner: quali diritti per chi non è sposato

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Immagine di una bilancia in ottone posta su un tavolo insieme a un libro aperto, un teschio e un vecchio libro chiuso, il tutto illuminato da una luce calda e spettacolare su uno sfondo scuro. Il riferimento va al tema della convivenza e morte del partner.

Cosa succede se muore il partner non sposato? Focus sui diritti del convivente. Cosa prevede la legge e come tutelarsi con il testamento e il contratto di convivenza

Indice

Convivenza e diritti successori: cosa dice la legge

La convivenza è una realtà sempre più diffusa nella società moderna, ma dal punto di vista giuridico, essa presenta delle peculiarità che la differenziano nettamente dal matrimonio e dalle unioni civili. Una delle domande più frequenti che sorgono in questo contesto riguarda i diritti successori del partner convivente in caso di morte dell’altro.

Vediamo insieme cosa prevede la legge italiana e quali sono le soluzioni possibili per tutelare il convivente superstite.

Ai conviventi more uxorio (che l’art.1, comma 36, della l.20 maggio 2016, n. 76 definisce come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”) la legge non riconosce alcun diritto successorio, per cui in assenza di testamento non si avrà alcuna successione dall’uno all’altro dei partners.

Conviventi e successione: cosa succede senza testamento

Questo significa che, se uno dei partner muore senza aver predisposto un testamento, il convivente superstite non ha diritto all’eredità.
La situazione dei conviventi di fatto è diversa da quella dei coniugi e delle parti dell’unione civile, che invece godono di diritti successori ben definiti.

Convivenza e successione: la posizione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 26 maggio 1989, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 565 e 582 del Codice Civile, nella parte in cui non includono fra i successibili ab intestato il convivente more uxorio.
In tale occasione la Corte ha affermato che “è vero che l’art. 29 Cost. non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio”.

Questo principio si riflette anche nella normativa successoria, che esige che le categorie di successibili siano individuate in base a rapporti giuridici certi e incontestati.
Inoltre, per la Corte, l’equiparazione del convivente more uxorio comporterebbe anche conseguenze che contraddirebbero la stessa natura della convivenza “che è un rapporto di fatto per definizione rifuggente da qualificazioni giuridiche di diritti e obblighi reciproci”.

I pochi diritti del convivente superstite previsti dalla legge

In ragione di tali differenziazioni, la legge 20 maggio 2016, n. 76, che disciplina le convivenze di fatto, ha introdotto alcune tutele per il convivente superstite, pur non prevedendo diritti successori.

In particolare:

  • l’articolo 1, comma 42 riconosce al convivente superstite un diritto di abitazione di durata biennale (o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni) nell’abitazione di proprietà del convivente defunto.
    La Cassazione, con sentenza n. 18354 del 31 luglio 2013, ha chiarito che “il riconoscimento di tale diritto di abitazione al convivente di fatto non è subordinato alla relativa domanda dal convivente stesso, trattandosi di un diritto attribuito direttamente dalla legge”.
  • l’articolo 1, comma 44, stabilisce che, in caso di morte del conduttore della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione.

Successione e diritti esclusi: cosa succede alla casa e ai mobili per il convivente?

Si sottolinea altresì che i diritti di abitazione e di uso sui mobili spettanti al coniuge e previsti dall’art. 540, comma 2 c.c. non spettano anche al convivente more uxorio.

La Cassazione Civile con sentenza del 27 aprile 2017 n. 10377 ha affermato che “Nè appare configurabile una lesione del principio di pari trattamento di situazioni identiche nella omessa estensione anche al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso previsto dall’art. 540 c.c.”, avendo ritenuto il Giudice infondata la questione in considerazione del differente presupposto della successione mortis causa cui si ricollega l’applicazione di tale norma: “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall’art. 540 c.c., comma 2, sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità.

Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un’appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell’art. 540, comma 2, non è il bisogno dell’alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l’altro, dell’art. 1022 c.c., che regola l’ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell’abitatore”.

Come tutelare il partner convivente: testamento e contratto di convivenza

Per ovviare alla mancanza di tutela prevista dalla normativa, si suggerisce di operare una corretta pianificazione tramite un testamento o tramite la redazione di un contratto di convivenza.
È infatti la stessa Legge 20 maggio 2016, n. 76 ad offrire degli strumenti per tutelare, almeno in parte, la situazione finanziaria del convivente, anche in assenza di diritti successori.

Contratto di convivenza: cos’è, a cosa serve e cosa può contenere

Oltre a quanto già menzionato, rilevano in particolare:

  • l’articolo 1, comma 50 introduce la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza;
  • l’articolo 1, comma 53, lettera b) prevede che all’interno del contratto di convivenza, le parti possano specificare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, tenendo conto delle sostanze di ciascuno e della capacità di lavoro professionale o casalingo.;
  • l’articolo 1, comma 53, lettera c) dispone che il contratto di convivenza possa anche prevedere l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni. Anche se non conferisce diritti successori automatici, la comunione dei beni influisce sulla titolarità dei beni acquistati durante la convivenza e sulla loro gestione.

Conclusioni: perché testamento e pianificazione sono fondamentali

Alla luce di tutto quanto sopra esposto di sottolinea che per garantire al convivente superstite una protezione adeguata in caso di morte dell’altro partner, è fondamentale tutelarsi attraverso il contratto di convivenza che può definire aspetti finanziari durante la relazione e predisporre un testamento che deve essere redatto in forma scritta e rispettare le formalità previste dalla legge per essere valido.

Domande frequenti su Convivenza e morte del partner: quali diritti per chi non è sposato

Quali diritti successori ha un convivente in Italia secondo la legge attuale?

La legge italiana non riconosce al convivente superstite gli stessi diritti successori del coniuge o del partner unito civilmente. In assenza di testamento, il convivente non ha diritto all'eredità del partner defunto.

Cosa succede alla casa di proprietà del defunto se era adibita a residenza comune con il convivente?

Il convivente superstite non ha automaticamente diritto alla casa di proprietà del defunto, né ai mobili in essa contenuti. La successione di questi beni segue le regole ordinarie, a meno che non vi siano disposizioni testamentarie specifiche.

Come può un testamento tutelare il partner convivente in termini di eredità?

Il testamento è lo strumento principale per tutelare il partner convivente, permettendo di designarlo come erede o legatario. Attraverso il testamento, è possibile attribuire al convivente una quota dell'eredità o specifici beni, nei limiti previsti dalla legge.

Cos'è un contratto di convivenza e come può influire sulla tutela del partner superstite?

Il contratto di convivenza è un accordo scritto che disciplina alcuni aspetti patrimoniali e personali della vita di coppia. Sebbene non attribuisca diritti successori diretti, può contenere clausole che indirettamente favoriscono il partner superstite, ad esempio regolando la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza.

Perché l'articolo sottolinea l'importanza della pianificazione successoria per i conviventi?

La pianificazione successoria, tramite testamento e/o contratto di convivenza, è fondamentale per i conviventi perché permette di superare le lacune legislative in materia di diritti successori. Senza una pianificazione adeguata, il convivente superstite rischia di non ricevere nulla dall'eredità del partner.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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