La separazione personale e il dovere di assistenza
La separazione personale, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Di conseguenza, resta valido il dovere di assistenza materiale tra i coniugi. Questo dovere di assistenza non entra in conflitto con la situazione temporanea di separazione, che implica solo la sospensione degli obblighi di natura personale, come fedeltà, convivenza e collaborazione.
Va sottolineato che la separazione ha una natura ben diversa dalla solidarietà post-coniugale che giustifica l’assegno di divorzio. Quest’ultimo, infatti, si fonda sul riconoscimento del ruolo e del contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale, e non mira a ricostruire il tenore di vita matrimoniale.
La determinazione dell’assegno di mantenimento
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, la sua determinazione deve essere basata su una ricostruzione attendibile delle situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 30119 del 2024, ha chiarito che anche un coniuge lavoratore può avere diritto a ricevere un assegno di mantenimento in caso di separazione.
In linea generale, infatti, l’assegno di mantenimento del coniuge deve garantire non solo il soddisfacimento delle necessità primarie, ma anche di tutte le attività svolte in costanza di matrimonio in relazione al contesto sociale.
Infatti, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell’imposizione e della determinazione dell’assegno, occorre tener conto non solo del fatto che il richiedente sia autonomo, ma anche del contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente.
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile
Un aspetto fondamentale riguarda la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile:
• Assegno di separazione: Presuppone la permanenza del vincolo coniugale e ha l’obiettivo di adeguare i redditi del coniuge più debole al tenore di vita goduto durante la convivenza
• Assegno divorzile: Non si basa sul tenore di vita matrimoniale, ma sulla natura assistenziale, compensativa e perequativa. Serve a riconoscere il contributo fornito dal coniuge beneficiario alla creazione del patrimonio familiare e personale.
I presupposti per l’assegno di mantenimento in caso di separazione
Il giudice, nel pronunciarsi sulla separazione, stabilisce l’assegno di mantenimento per il coniuge che non ha redditi sufficienti, tenendo conto di diversi fattori:
• Il coniuge a cui non è addebitabile la separazione ha diritto a ricevere un contributo per il mantenimento, qualora non abbia redditi adeguati.
• L’entità dell’assegno è determinata in relazione alle circostanze personali e patrimoniali di ciascun coniuge, mirando a bilanciare gli interessi e le esigenze di entrambe le parti.
Riassumendo:
La separazione mantiene il vincolo coniugale, quindi persiste il dovere di assistenza materiale.
I redditi adeguati sono quelli che consentono di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Chi ha diritto all’assegno di mantenimento e cosa deve dimostrare
Per ottenere l’assegno di mantenimento, il coniuge richiedente deve soddisfare alcuni requisiti:
• Non addebitabilità della separazione: Il coniuge non può essere responsabile della separazione.
• Mancanza di adeguati redditi propri: Il richiedente deve dimostrare che i suoi redditi non consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
• Disparità economico-patrimoniale: Il richiedente deve provare la disparità economica rispetto al coniuge obbligato a pagare l’assegno.
Il coniuge richiedente, pertanto, deve fornire evidenza della propria situazione economica, dimostrando che i suoi redditi sono insufficienti rispetto al tenore di vita del matrimonio. Tra i documenti che potrebbero essere richiesti:
• Redditi percepiti, anche se non dichiarati.
• Patrimonio mobiliare, come giacenze su conti correnti, titoli, azioni, polizze assicurative.
• Patrimonio immobiliare, come case, terreni e altre proprietà.
Inoltre, come ha statuito consolidata giurisprudenza, il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di altri redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
In questo senso, nel valutare tale presupposto, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato.
Perciò, per accordare o negare il diritto all’assegno di mantenimento, il giudice dovrà esaminare la posizione economica complessiva del coniuge richiedente, per verificare se sia tale da consentire, attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, la conservazione per entrambi i coniugi del pregresso tenore di vita.
Il diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge che lavora
Come stabilito dalla giurisprudenza, anche un coniuge che lavora può avere diritto all’assegno di mantenimento, purché la sua situazione economica non gli consenta di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Infatti, l’assegno non si limita a coprire le necessità primarie, ma deve anche garantire la possibilità di soddisfare le attività di svago e sociali che facevano parte della vita coniugale. In questo senso, il giudice valuterà:
• Non solo l’autonomia economica del richiedente, ma anche il contesto sociale in cui i coniugi vivevano prima della separazione.
L’assegno deve permettere a entrambi i coniugi di mantenere il tenore di vita preesistente, senza compromettere il patrimonio di nessuno dei due.