Cassazione: nuova sentenza sugli accordi patrimoniali tra ex conviventi
Con la recente ordinanza n. 1324 del 20 gennaio 2025 la Corte di Cassazione ha tratteggiato la linea di confine tra gli accordi patrimoniali e quelli in funzione non patrimoniale stipulati tra ex conviventi more uxorio, con ripercussioni significative in termini di disciplina applicabile.
Accordi tra ex conviventi: cosa dice la legge?
La questione portata all’attenzione della Suprema Corte ha a oggetto una scrittura privata stipulata tra due ex partner al momento della cessazione della loro convivenza more uxorio. In particolare, con tale accordo, i due ex conviventi avevano pattuito, in un unico atto, taluni profili inerenti al mantenimento del comune figlio minore e, contestualmente, anche alcune previsioni a contenuto meramente patrimoniale, prevedendo, nella specie, l’impegno di uno dei due a versare una certa somma di denaro in favore dell’altro a titolo transattivo, con l’intento di porre fine a pretese economiche insorte reciprocamente tra i medesimi.
Quando un accordo tra ex è valido?
Il nodo giuridico del caso in esame riguarda dunque la natura del particolare accordo in causa, formalizzato all’interno della ex coppia di conviventi more uxorio, in quanto costituito sia da clausole volte a disciplinare aspetti legati al mantenimento della prole (le quali clausole, avendo ad oggetto l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge fintanto che la prole non abbia raggiunto l’indipendenza economica, non hanno carattere contrattuale e possono quindi contenere soltanto le modalità di esecuzione di tale adempimento, che deve essere sempre e comunque in linea con l’interesse morale e materiale dei figli minori), sia da clausole per la sistemazione di questioni puramente patrimoniali originate dalla crisi relazionale (che, invece, in quanto tali, possono costituire oggetto di ordinaria contrattualizzazione e, pertanto, soggiacciono alla disciplina generale dei contratti, essendosi ravvisato, nel caso di specie, un contratto di transazione finalizzato alla tacitazione di una potenziale litigiosità dei due ex partner in merito ad alcune poste patrimoniali reciproche controverse).
Contratti di transazione e obblighi di mantenimento: le differenze
Tanto premesso, mentre i giudici di prime cure avevano valorizzato il lato “patrimoniale” dell’accordo in questione, ritenendo conseguentemente a esso applicabile la disciplina generale dei contratti (ivi incluse le norme in materia di risoluzione del contratto per inadempimento), la corte di appello, viceversa, aveva posto l’accento sulle clausole volte a regolamentare il mantenimento del figlio minore e, per l’effetto, aveva sancito la natura non contrattuale dell’atto stipulato, ritenendo non esperibili i correlati rimedi in caso di inadempimento.
Cosa dice la Cassazione sugli accordi economici tra ex?
La Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi sul punto, per addivenire a una soluzione circa la natura dell’atto controverso stante il suo contenuto “misto”, ha invocato i criteri stabiliti dalla legge per l’interpretazione contrattuale.
In particolare, sostenendo che un organo giudicante non può arrestarsi a una considerazione atomistica delle singole clausole di un accordo ma, al contrario, deve analizzare il contenuto complessivo delle pattuizioni stipulate ricostruendo la volontà complessiva delle parti, la Suprema Corte ha concluso che, nel caso di specie, la volontà degli ex conviventi era quella di formalizzare un atto finalizzato (non alla regolamentazione dell’obbligazione ex lege di mantenimento del figlio minorenne che, in quanto tale, non avrebbe avuto natura contrattuale per quanto sopra detto, bensì) alla sistemazione di reciproci specifici profili patrimoniali controversi attraverso un contratto di transazione.
Se un ex convivente non paga, quali rimedi legali ci sono?
In ragione di tale interpretazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto, pertanto, applicabile all’accordo in causa i principi civilistici in materia contrattuale, dichiarando esperibili le relative azioni rimediali a presidio dell’adempimento delle obbligazioni contratte.