Controtendenza “neo-residenti”: tutti in fuga dall’Italia?

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Fino a qualche mese fa, l’Italia era una delle mete preferite dagli Hnwi che trasferivano la propria residenza fiscale nel nostro Paese per beneficiare di un regime a loro favorevole al ricorrere di determinate condizioni. In epoca di covid-19 cosa cambia?

La norma che disciplina il regime agevolativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia prevede, se taluni requisiti risultano rispettati, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione (con possibilità di estendere l’opzione ai familiari).
Detta norma non è recente, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita significativa del fenomeno dei cosiddetti “neo-residenti”, proprio per i benefici concreti che detto regime opzionale può garantire in presenza di ingenti patrimoni all’estero, i cui proventi (o i cui trasferimenti a titolo gratuito) vengono tassati nel nostro Paese in via forfettaria.
L’emergenza pandemica di questo periodo ha però causato un’inversione di tendenza.

Poiché vi sono casi di soggetti bloccati per molto tempo in un Paese diverso da quello di residenza oppure, al contrario, soggetti che volontariamente hanno lasciato la “nuova” residenza e sono ritornati nel Paese di origine, oppure ancora soggetti che si trovano nell’impossibilità di compiere gli atti formali necessari per il perfezionamento del trasferimento in Italia, ci si chiede in che misura le restrizioni delle norme anti covid-19 possano incidere sull’acquisizione o sulla perdita dello status di residente (ai fini fiscali) in un Paese.

Si precisa che la perdita dello status di “neo-residente” in Italia ai fini fiscali può essere causata dall’omesso o incompleto versamento dell’imposta sostitutiva alla scadenza del pagamento (con effetto dal periodo d’imposta per il quale il versamento si sarebbe reso dovuto), oppure a causa del trasferimento della residenza fiscale all’estero (la decadenza dal regime fiscale agevolativo in questo caso ha effetto dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia).

Diversa è la posizione di un soggetto che aveva programmato di trasferirsi in Italia e che aveva già compiuto, ante pandemia, alcuni atti preparatori e funzionali al trasferimento della residenza nel nostro Paese (ad esempio, l’acquisto di un immobile per poi andarci a vivere con la famiglia); ossia aveva posto in essere una serie di comportamenti e atti, ben riconoscibili all’esterno, idonei a dimostrare in concreto l’intenzione di stabilire in Italia il proprio centro di interessi e che non si sono del tutto perfezionati esclusivamente a causa dell’immobilismo forzato dovuto all’emergenza pandemica.

L’Ocse è recentemente intervenuto in tal senso con alcune indicazioni agli Stati affinché si privilegi l’intenzione del soggetto di mantenere un legame stabile e duraturo con un determinato luogo e di radicare in quel luogo, in modo concreto e tangibile, il centro dei propri interessi patrimoniali, economici, sociali e familiari.

L’Italia, ad oggi, a differenza di altre giurisdizioni anche molto vicine alla nostra, non ha purtroppo né adottato specifiche misure in tema di residenza fiscale e di variazione dello status di residente per effetto della crisi che stiamo vivendo, né ha fornito indicazioni riguardo all’individuazione di condotte che possano supplire alle difficoltà di circolazione.

Pur auspicando un chiarimento dell’amministrazione finanziaria in tal senso, si ritiene che un prolungamento della durata della permanenza di un soggetto in un Paese diverso da quello di residenza di fatto dovuto alla crisi sanitaria non sia suscettibile di avere effetti sui criteri di individuazione della residenza fiscale. Ciò vale, ovviamente, se il soggetto estero si è già iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia, e quindi la sua posizione non rischia di essere compromessa, ove anche sia temporaneamente in un altro Paese.

di Emanuela Rollino

Dottore commercialista e revisore legale, partner di Lca studio legale e membro dei dipartimenti tax, asset protection e arte, è specializzata in tutte le tematiche relative alla fiscalità d’impresa e ha competenze specifiche in tema di monitoraggio fiscale e regolarizzazione di patrimoni detenuti all’estero; trasferimenti di residenza fiscale e regimi fiscali agevolativi connessi; gestione, protezione e trasferimenti di patrimoni tra generazioni, anche in differenti giurisdizioni.

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