Diversamente, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1); peraltro, l’Agenzia ricorda che in materia successoria, fra l’Italia e la Francia vige una Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni. Ai sensi dell’articolo 5 della citata Convenzione, “i beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato”. Orbene, per quanto riguarda, quindi, l’applicazione dell’imposta di successione, limitatamente al bene sito in Italia di cui alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha quindi precisato come occorra fare riferimento alla legislazione in materia, vigente in Italia. Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’applicazione delle franchigie d’imposta previste dai commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, rilevano, dunque, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Tus), e quindi, ai sensi dell’articolo 2 del Tus medesimo, comma 2, “se alla data di apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Ciò premesso, in relazione all’ulteriore quesito dell’istante, concernente le modalità di devoluzione all’istante, moglie del de cuius, del bene immobile sito in Italia, l’Agenzia osserva che l’acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria sono definiti secondo le norme del diritto francese, mentre, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione, eventualmente dovuta per il bene immobile sito in Italia, occorre far riferimento all’articolo 2, comma 48, del citato Dl n. 262 del 2006, ove è stabilito che per il coniuge e i parenti in linea retta, si applica l’aliquota nella misura del 4 per cento sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro. Da ultimo, l’Agenzia precisa che è necessario presentare la dichiarazione di successione, indicando tra i chiamati anche la figlia ed indicando la rinuncia.
Successione tra soggetti esteri di immobile in Italia
2 MIN
26 Novembre 2020
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Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate riguarda una pratica di successione tra l’Italia e la Francia. Oggetto della discussione un’immobile nel Belpaese
Nella riposta interpello 9.7.2020 n. 206, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la successione di un uomo residente in Francia, a favore della moglie, residente in Francia, e della figlia, che rinuncia a favore della madre, avente ad oggetto un immobile sito in Italia, precisando che, con riferimento agli aspetti civilistici (tra cui acquisto della qualità di erede e rinuncia alla riserva ereditaria) si applica il diritto francese (con le precisazioni di cui nel seguito, richiamanti il Regolamento Ue n. 650/2012) e per l’applicazione dell’imposta di successione all’immobile in Italia si applica la disciplina italiana, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni tra Italia e Francia.
In particolare, in relazione agli aspetti civilistici, e quindi con riguardo alla conferma – richiesta dall’istante – dell’applicabilità, alla fattispecie sopra illustrata, della legge dello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso, l’Agenzia delle Entrate richiama il Regolamento Ue n. 650/2012, che all’articolo 21 individua il criterio generale per l’individuazione della lex successionis, stabilendo che “salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”. Dunque, la legge applicabile viene identificata, in linea generale, nella legge dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso, fatta salva diversa scelta del de cuius (infatti ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte). La legge designata regola, tra l’altro, “l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite ;…… il trasferimento agli eredi … dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato». Pertanto, l’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la legge dello Stato di residenza del de cuius (a quanto si evince infatti non risulta operata diversa scelta) disciplina gli aspetti civilistici della successione, compresi quelli relativi alla devoluzione dell’eredità.
Nella riposta interpello 9.7.2020 n. 206, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la successione di un uomo residente in Francia, a favore della moglie, residente in Francia, e della figlia, che rinuncia a favore della madre, avente ad oggetto un immobile sito in Italia, precisando che, con riferimento…
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