Il caso di un cittadino italiano residente all’estero che vuole acquistare un casa antisismica nello Stato
L’Amministrazione fiscale sostiene che questo soggetto può godere dell’agevolazione
Il caso
L’istante, cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’Aire, senza redditi in Italia, intende sottoscrivere un contratto preliminare per l’acquisto, da un’impresa di costruzioni, di un’unità immobiliare facente parte di un edificio in fase di costruzione all’interno di un complesso residenziale, anch’esso in fase di costruzione, ricadente in zona sismica 3, previa demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi, rispetto all’edificio precedente.
In particolare, l’Istante fa presente che:
- l’impresa di costruzioni ha ottenuto il permesso di demolizione di un immobile di sua proprietà in data 29 marzo 2018 (categoria catastale D/6, fabbricati e locali per esercizi sportivi, censito al catasto fabbricati);
- l’impresa di costruzioni, in data 10 luglio 2018, ha ottenuto il permesso di costruire n. 3 palazzine ad uso abitativo incidenti sullo stesso lotto, con variazione volumetrica rispetto all’edificio precedente;
- gli interventi edilizi relativi alle procedure autorizzatorie di cui sopra (demolizione e nuova costruzione) sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017 ma comunque prima del 1° maggio 2019;
- l’acquisto dell’immobile è previsto entro il 31 dicembre 2021, ovvero le spese per l’acquisto saranno sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
- l’asseverazione delle classi sismiche dell’edificio precedente e di quelli risultanti dalla ricostruzione sono tardive, essendo l’obbligo di deposito entrato in vigore il 1° maggio 2019, ossia successivamente al rilascio dei due titoli autorizzativi di demolizione e costruzione;
- l’asseverazione sarà presentata dall’impresa costruttrice entro la data di stipula del rogito.
Tanto premesso, l’istante chiede di sapere se possa beneficiare della detrazione, il superbonus, pur non producendo alcun reddito in Italia.
Risposta
Nel caso di specie, il soggetto, che intende acquistare l’immobile entro il 31 dicembre 2021, può beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63/2013, con riferimento agli immobili che la società di costruzioni intende realizzare attraverso la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio che comporti un aumento di volumetria.
Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la citata circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione in questione riguarda tutti i contribuenti residenti e non nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Ma attenzione perché il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
E dunque, nel caso di specie, il soggetto, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito fondiario, e quindi non gli è precluso l’accesso al superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. Si può dunque usufruire del superbonus, relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale, nei termini ed alle condizioni sopra descritte. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, si potrà optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.