L’interpello è presentato da un veicolo per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili (ossia dalla società proprietaria di beni immobili, letteralmente real estate owned company, in gergo, ReoCo secondo il nuovo art 7.2 introdotto da decreto Crescita nella Legge sulla Cartolarizzazione) che intende partecipare ad aste pubbliche in esito alle quali può acquistare alcuni beni immobili costituiti da impianti fotovoltaici che saranno oggetto della cartolarizzazione.
In relazione alla fattispecie rappresentata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:
- Le società di cartolarizzazione immobiliare hanno come sottostante, anziché i crediti (previsti dalle operazioni di cartolarizzazioni tipiche) i beni immobili che rappresentano il patrimonio separato, a garanzia della cartolarizzazione. Alla luce di ciò, nel corso della cartolarizzazione, eventuali somme derivanti dai beni della cartolarizzazione:
– non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires della Reo.Co 7.2. Ciò poiché il vincolo di destinazione del patrimonio separato esclude il possesso del reddito nelle mani di tali società.
– non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irap. Ciò a seguito del principio della “presa diretta dal bilancio”, considerato che tali somme non sono rilevate a conto economico della Reo.Co.
Al termine della cartolarizzazione, è soggetto a tassazione ai fini Ires l’eventuale risultato di gestione che residua dopo avere soddisfatto i creditori del patrimonio separato e pagato i costi della cartolarizzazione. Stesso trattamento ai fini Irap, assumendo che l’eventuale risultato residuo sia contabilizzato in voci del conto economico rilevanti ai fini Irap.
- Per quanto riguarda la tassazione degli interessi dei titoli emessi dalla ReoCo 7.2, si applica l’ordinaria disciplina prevista per i titoli emessi dalle società di cartolarizzazione. È possibile quindi, a talune condizione, beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta.
- Per quanto riguarda l’attività immobiliare svolta dalla Reo.Co 7.2, la stessa è soggetta ai fini Iva e ai fini delle imposte ipotecarie e catastali all’ordinaria disciplina prevista per le locazioni e le cessioni di beni immobili.