Prosegue il cantiere della riforma fiscale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 14 luglio – in esame preliminare – due schemi di decreto legislativo che danno ulteriore attuazione alla delega n. 111 del 9 agosto 2023. Si tratta di provvedimenti attesi, che puntano da un lato a correggere e integrare alcune disposizioni in materia di imposte dirette e indirette (compreso il ravvedimento speciale) e dall’altro a riordinare in un unico corpus normativo la disciplina relativa all’Imposta sul valore aggiunto (Iva).
Primo decreto: correzioni e novità fiscali
Il primo decreto, di natura correttiva e integrativa, interviene su numerosi fronti, che riguardano la disciplina dell’Irpef ed Ires, la fiscalità internazionale, le imposte di successione e di donazione, l’imposta di registro, le sanzioni, la riscossione dei tributi ed anche la giustizia tributaria.
Alcune novità principali
A titolo esemplificativo, tra i profili di novità della prima bozza di decreto legislativo troviamo:
- il rafforzamento del principio di derivazione rafforzata tra valori contabili e fiscali anche per le microimprese che redigono bilancio in forma abbreviata;
- la riformulazione della disciplina fiscale delle correzioni di errori contabili non rilevanti;
- la revisione della disciplina sulla determinazione della base imponibile;
- la prospettata estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
Il filo conduttore che lega tra loro tali interventi è chiaro: semplificare gli adempimenti tributari, aumentare la trasparenza, rafforzare le garanzie per il contribuente e migliorare l’efficienza complessiva del sistema.
Secondo decreto: il nuovo Testo Unico Iva
Il secondo decreto, invece, istituisce il nuovo Testo Unico in materia di Iva. Un’opera di razionalizzazione normativa che punta a offrire un quadro legislativo più chiaro, moderno e certo, con i conseguenti effetti (benefici) sugli operatori a vario titolo coinvolti nell’attuazione del tributo.
Novità sul ravvedimento speciale
Tra gli aspetti di maggiore interesse previsti dallo schema correttivo – in particolare, dal primo decreto – si apprezza anche una peculiare novità in materia di adempimenti fiscali.
Si tratta dell’introduzione di un’ipotesi di ravvedimento speciale per i ritardi nei versamenti delle ritenute sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria.
Una novità che, se da un lato s’inserisce nel più ampio obiettivo della riforma, che ha fatto della compliance fiscale, della disclosure volontaria e del rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti il proprio paradigma, dall’altro testimonia una volta di più la volontà di unificare le due ipotesi reddituali – quelli di capitale e diversi – che condivideranno dunque anche l’ipotesi di ravvedimento in parola.
Condizioni per l’applicazione del ravvedimento speciale
Riguardo agli aspetti più tecnici, lo schema di decreto legislativo è chiaro nel prevedere, all’articolo 14, che se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate, ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’articolo 14, comma 1, lettera a) – ovvero a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione – qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali.
Una novità importante, che tuttavia non opera tout court, ma presuppone il rispetto di due condizioni, in linea con altre forme di ravvedimento già previste dall’ordinamento.
A tal riguardo, lo schema di decreto precisa che la nuova ipotesi di ravvedimento si applica purché:
- la violazione non sia stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza;
- il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.
Obiettivo e finalità della nuova misura
L’introduzione di questa nuova ipotesi di ravvedimento ha dunque un obiettivo chiaro: premiare la tempestività e la spontaneità del contribuente, in chiave di logica continuità con la ratio sottesa anche ad altre ipotesi di ravvedimento già previste nel nostro sistema tributario e con le linee guida individuate dalla legge delega per la riforma del 2023, la quale ha invitato – e prosegue tutt’ora – il legislatore delegato a ripensare sia le norme tributarie sia il rapporto tra fisco e contribuente.
Rapporto che – nella stagione post riforma che va delineandosi – punta a superare approcci rigidamente sanzionatori, privilegiando invece strumenti (come appunto il nuovo ravvedimento speciale per i ritardi nei versamenti delle ritenute sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria) che valorizzano la collaborazione spontanea del contribuente.

