Augmented Intelligence, l’asta di Christie’s dedicata a opere d’arte create mediante intelligenza artificiale, si è conclusa lo scorso 5 marzo, superando le stime e, secondo la casa d’aste, attirando una nuova ondata di collezionisti. L’asta (più di 30 lotti, spaziando dai primi pionieri dell’IA degli anni Sessanta, come Harold Cohen, ad artisti contemporanei come Refik Anadol, Pindar Van Arman, Holly Herdnon & Mat Dryhusrt, Alexander Reben, Claire Silver, Sasha Stiles) si è conclusa con un totale di vendite pari $728.784 (incluso il buyer’s premium), superando le aspettative di prevendita. Il prezzo più alto è stato raggiunto da un’opera di Refik Anadol “Machine Hallucinations – ISS Dreams – A”, che è stata venduta per $277.200, andando oltre la stima massima. L’asta ha anche attirato nuovi partecipanti: il 37% degli iscritti era completamente nuovo a Christie’s; il 48% degli offerenti era rappresentato da esponenti della generazione dei Millennials e Gen Z.
Augmented Intelligence, l’asta che ha visto l’opposizione di migliaia di artisti
Come è noto, l’asta è andata avanti nonostante la feroce opposizione di migliaia di artisti, che hanno sostenuto che i modelli di AI sfruttano la creatività umana senza avere ottenuto il consenso. Una lettera aperta, firmata da quasi 4.000 persone, e artisti come Kelly McKernan e Karla Ortiz, ha esortato Christie’s a cancellare l’evento, sostenendo che le opere d’arte generate da AI si basano su set di dati addestrati, utilizzando materiale protetto da copyright senza attribuire alcun compenso agli artisti.
Arte e AI, le questioni irrisolte
Dalla robotica alle GAN (Generative Adversarial Networks) fino alle esperienze interattive, gli artisti incorporano e collaborano con l’AI, in una varietà di mezzi, tra cui dipinti, sculture, stampe, arte digitale e altro ancora. Ma cosa comporta questo genere di arte?
L’AI Art ha sollevato un ampio dibattito e, nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, lascia aperte ancora alcune sfide al diritto d’autore che pone al centro della protezione il contributo umano della creazione intellettuale dell’opera d’arte.
Ma chi è l’autore dell’opera d’arte creata mediante IA? L’IA è solo uno strumento usato dall’essere umano per creare l’opera d’arte? E una volta che l’opera d’arte è creata con IA, se non gode di protezione, diviene allora di “dominio pubblico”?
La legge italiana sul diritto d’autore
La nostra legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.) protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono, tra le altre, alle arti figurative, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La legge non fornisce una definizione di “autore”, concentrandosi invece sulle definizioni delle categorie di opere protette e sulla disciplina dei diritti economici e morali d’autore. La legge prevede che è “autore” dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle “forme d’uso” (ad es. per un dipinto, la firma autografa apposta sulla tela o chi è indicato come autore nel certificato di autenticità dell’opera), prevedendo altresì che il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale ossia che il diritto d’autore nasce con la creazione stessa dell’opera d’arte.
E allora quale inquadramento giuridico possiamo conferire a un’opera d’arte creata mediante AI con riguardo al suo “autore”?
L’arte creata con l’ausilio di AI: chi è l’autore?
Nel contesto della legge italiana, un’opera d’arte è generalmente definita come una creazione originale che esprime il lavoro intellettuale dell’autore, manifestando un “atto creativo”. Le opere d’arte generative create mediante AI, come quelle prodotte da sistemi GAN, pongono questioni non banali in ordine alla tradizionale concezione di autorialità. Nel caso di un’opera creata interamente da AI, la difficoltà principale riguarda l’attribuzione dell’opera a una persona fisica umana che sia considerata “autrice” in base alla legge sul diritto d’autore. La legge italiana, infatti, stabilisce che il diritto d’autore spetta esclusivamente a una persona fisica, non essendo prevista una figura ibrida di “autore” non umano, come, ad esempio, un algoritmo o un sistema di AI. Nel caso delle opere generate da AI, il tema dell’autorialità dipende, in gran parte, dal ruolo dell’essere umano nell’intero processo creativo:
- Se l’uso della AI è completamente autonomo (ossia l’algoritmo genera l’opera senza alcuna interazione creativa umana), la questione dell’autorialità resta controversa. Non essendo un’entità umana a compiere l’atto creativo, la legge italiana potrebbe non riconoscere alcun autore, considerandola un’opera priva di protezione.
- Se l’umano ha un ruolo attivo nel guidare l’algoritmo (ad esempio, nella scelta dei parametri, nell’elaborazione dei dati o nella definizione degli input), si potrebbe attribuire l’autorialità all’essere umano che ha gestito e diretto il processo creativo, anche se l’output finale è stato generato automaticamente.
In sostanza, l’autore potrebbe essere considerato colui che ha avuto un intervento creativo significativo nel processo di creazione, anche se l’AI ha prodotto l’opera finale. Tuttavia, non esiste una definizione chiara e uniforme di “autorialità” per le opere AI, e tale incertezza necessita di chiarimenti.
Arte e AI, il confronto con gli Stati Uniti d’America
In tal senso, il recente rapporto dell’U.S. Copyright Office “Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability” riafferma il principio secondo cui la tutela del diritto d’autore è riservata alle opere di autori umani. I risultati creati interamente dall’AI generativa, senza alcun contributo creativo umano, non possono essere protetti dal copyright.
In conclusione, l’opera creata da AI potrebbe non essere considerata un’opera tutelabile nel caso in cui non fosse univocamente attribuibile a un autore umano, a meno che non si riconosca l’autorialità nell’essere umano che ha programmato o gestito il sistema AI. In assenza di autorialità, un’opera generata da AI potrebbe essere considerata priva di protezione e finire nel “dominio pubblico”, ma la mancanza di un orientamento chiaro rende il tema ancora oggetto di discussione e di potenziale evoluzione normativa.
In copertina: ROOPE RAINISTO, The Swimming Hall (2024-2025), Non fungible token (NFT). Image courtesy Christie’s Images LTD.