I recenti dissesti di alcune compagnie italiane e straniere operanti nel settore delle assicurazioni vita hanno messo in luce la necessità di garantire una maggiore tutela ai contraenti di polizze vita. Qui si colloca l’introduzione dell’arbitro assicurativo.
Eurovita, Fwu Life, Novis: i casi che hanno scosso le assicurazioni
Si pensi al caso di Eurovita in Italia e alle vicende che hanno coinvolto la Fwu Life Insurance Lux in Lussemburgo e la Novis in Slovacchia, entrambe compagnie di assicurazione comunitarie autorizzate a distribuire contratti di assicurazione sulla vita a contraenti italiani, ora sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale nei rispettivi paesi.
Questi episodi – seppure diversi tra loro e ciascuno sottoposto a una disciplina speciale – hanno evidenziato le difficoltà che i contraenti o i beneficiari possono affrontare nel recuperare il premio investito o l’indennizzo assicurativo e più in generale la necessità per tali soggetti di disporre di strumenti più rapidi ed efficaci per la gestione delle controversie che possono sorgere in seguito all’acquisto di un contratto di assicurazione.
Arbitro assicurativo: cos’è e come funziona
In questa prospettiva si colloca l’iniziativa del legislatore italiano che ha recentemente introdotto l’arbitro assicurativo, come nuovo strumento di tutela. Con il decreto ministeriale n. 215/2024 è stato infatti istituito presso l’Ivass – l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni – un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che offre ai contraenti di polizze assicurative (non solo del ramo vita) un metodo rapido, semplice ed economico per risolvere le dispute con le compagnie e gli intermediari, evitando il ricorso all’autorità giudiziaria.
Questa novità si inserisce in un panorama già consolidato di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come l’Arbitro bancario finanziario (Abf) per le questioni bancarie e l’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) per le problematiche legate agli investimenti finanziari effettuati per il tramite di intermediari vigilati dalla Consob.
Quali controversie può risolvere l’arbitro assicurativo?
L’arbitro assicurativo è competente – con alcune esclusioni – per le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, che siano esclusivamente documentali e che abbiano per oggetto l’accertamento di diritti, anche di natura risarcitoria, obblighi e facoltà inerenti a prestazioni assicurative, ovvero la violazione delle regole di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni in materia di esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
La domanda può anche avere ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, purché non superiore a determinate soglie in funzione del tipo di contratto su cui verte la controversia. Ad esempio, per le controversie relative a polizze unit linked e polizze index linked la domanda può avere ad oggetto somme di denaro fino ad un massimo di 150.000.000 di euro.
Per quanto riguarda le controversie relative ai prodotti d’investimento assicurativi distribuiti da banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Consob, rimane valida la competenza dell’Acf qualora riguardino la presunta violazione di regole di condotta dettate dal Testo Unico della Finanza e dalla regolamentazione attuativa della Consob in materia.
A tal riguardo, è auspicabile nel prossimo futuro un coordinamento tra le autorità di vigilanza di settore (Ivass e Consob) per quanto attiene alle limitazioni di competenza dei due arbitri, in quanto potrebbero verificarsi ipotesi di controversie di natura complessa con il rischio di un possibile conflitto di competenze tra i due organismi.
Come funziona l’arbitro assicurativo? La procedura per il ricorso
Per poter accedere alla procedura dell’arbitro assicurativo, il contraente deve aver presentato un reclamo alla compagnia o all’intermediario assicurativo coinvolto. Questa fase preliminare permette all’impresa o all’intermediario di esaminare la questione ed eventualmente rispondere al reclamante evitando ulteriori conseguenze.
In mancanza di una risposta soddisfacente e tempestiva il reclamante può presentare un ricorso all’arbitro assicurativo avente il medesimo oggetto del reclamo.
Il ricorso può essere inoltrato esclusivamente in modalità telematica, attraverso un portale dedicato accessibile dal sito internet dell’arbitro, attualmente in via di predisposizione da parte dell’Ivass.
Tutte le decisioni dell’arbitro assicurativo, sebbene non munite di efficacia vincolante, espongono le compagnie e gli intermediari che non vi ottemperino a conseguenze reputazionali derivanti dalla pubblicazione dell’inadempimento sia sul sito dell’arbitro sia su quello della compagnia o dell’intermediario interessato.
Da quando è operativo l’arbitro per le controversie assicurative?
L’arbitro assicurativo sarà operativo quando Ivass lo dichiarerà con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito internet, entro pochi mesi dalla conclusione della suddetta consultazione con il mercato.
Tuttavia, tutte le compagnie e gli intermediari assicurativi operanti in Italia in quanto iscritti negli appositi registri tenuti dall’Ivass aderiscono automaticamente all’arbitro assicurativo. Tuttavia, le compagnie e gli intermediari esteri operanti in Italia in libera prestazione di servizi (ovvero senza una stabile organizzazione in Italia) possono decidere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie del proprio Stato membro d’origine, previa comunicazione all’Ivass, da effettuarsi entro il 30 luglio 2025 (salvo modifiche nel provvedimento che sarà emanato dall’Ivass a conclusione della pubblica consultazione avviata il 6 marzo per la definizione delle disposizioni tecniche e attuative del decreto ministeriale).
Vantaggi e limiti per i contraenti di prodotti assicurativi
L’introduzione dell’arbitro assicurativo rappresenta uno strumento di tutela importante per i contraenti di prodotti assicurativi, per gli elementi tipici che lo contraddistinguono. Da un lato la semplicità e l’economicità della procedura: non è necessario il patrocinio di un avvocato ed è richiesto il versamento di un contributo esiguo che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza, con accoglimento in tutto o in parte del ricorso. Dall’altro la rapidità del procedimento, infatti il collegio arbitrale dispone di 90 giorni per decidere, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.
Le limitazioni previste dalla regolamentazione dell’arbitro – sia in termini di ammissibilità del ricorso, che in relazione ai limiti temporali dell’oggetto della controversia che si intende far valere – sono finalizzate a scoraggiare la proposizione di ricorsi pretestuosi ed eccessivamente tardivi.
Altri strumenti di risoluzione delle controversie assicurative
Il ricorso all’arbitro assicurativo è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, in alternativa agli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie già fruibili da chi intende far valere un proprio diritto in ambito assicurativo. La mediazione, ad esempio, è obbligatoria per le controversie riguardanti i contratti assicurativi e il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Vi è poi la negoziazione assistita, obbligatoria ad esempio per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti.
Inoltre, il nostro ordinamento prevede già la possibilità di esperire azioni di natura collettiva per tutelare interessi omogenei, quali l’azione rappresentativa dei consumatori che può essere promossa solo da associazioni di consumatori qualificate o organismi pubblici indipendenti, oppure l’azione di classe che può essere promossa anche da un solo individuo, non necessariamente consumatore, al quale poi si aggiungono per adesioni altri reclamanti.
Entrambe le azioni possono essere utilizzate da più contraenti per far valere diritti nei confronti di una compagnia di assicurazione o di un intermediario, per ottenere provvedimenti di natura compensativa (e, dunque, anche risarcitori e restitutori) o inibitoria. Questi strumenti offrono un’efficace tutela collettiva alle pretese dei contraenti mentre rappresentano un maggiore rischio per le imprese, essendo più onerosa e complessa la difesa rispetto a quella di azioni individuali.
L’attività dell’arbitro assicurativo si aggiunge poi alla gestione dei reclami svolta dall’Ivass in base alla disciplina vigente.
Conclusioni
L’istituzione dell’arbitro assicurativo segna un passo importante per la tutela dei contraenti nel settore delle assicurazioni, offrendo uno strumento efficace, rapido ed economico e contribuendo a rafforzare la fiducia nel settore assicurativo. Inoltre, in combinazione con altri meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, l’arbitro rappresenta una misura deflattiva del contenzioso ordinario, traducendosi quindi in un vantaggio anche per le imprese e gli intermediari coinvolti.