Premessa: i casi Eurovita e Fwu Life
I recenti casi di dissesto che hanno coinvolto l’impresa di assicurazioni italiana Eurovita nel 2023 e in seguito l’assicuratore lussemburghese FwFwu, cosa sappiamo sulla nuova Eurovita lussemburgheseu Life hanno sollevato preoccupazioni sulla solidità patrimoniale e finanziaria delle compagnie assicurative e sulla tutela dei contraenti e dei beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita (polizze vita).
Questi episodi, molto rari nel settore delle assicurazioni e in particolare nel ramo vita, hanno messo in luce alcune criticità del sistema e la necessità di strumenti più efficaci per proteggere i consumatori.
La crisi finanziaria di Eurovita
Eurovita, compagnia assicurativa italiana specializzata nei rami vita, è entrata in crisi finanziaria a causa di una serie di problemi legati alla gestione del rischio e di una insufficiente capitalizzazione, aggravata dal rialzo dei tassi di interesse storicamente bassi e un aumento delle richieste di riscatto anticipato delle polizze da parte dei clienti.
Nel 2023, il Ministro dell’Impresa e del Made in Italy, su proposta dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha disposto l’amministrazione straordinaria della compagnia, evidenziando un grave squilibrio patrimoniale.
La vicenda si è risolta positivamente per i contraenti, grazie all’intesa raggiunta da cinque primarie compagnie assicurative italiane ed alcuni dei principali istituti bancari italiani, che ha consentito il trasferimento delle polizze Eurovita a una nuova entità partecipata dalle cinque compagnie, denominata Cronos Vita Assicurazioni e l’ammissione di Eurovita alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
A conclusione dell’operazione, il portafoglio assicurativo riferibile a Eurovita sarà rilevato dai cinque gruppi assicurativi, che diventeranno pertanto le nuove compagnie di riferimento degli attuali clienti di Cronos.
Il dissesto di Fwu Life Insurance
Anche il gruppo internazionale Fwu è stato interessato da difficoltà finanziarie che hanno un impatto su circa 100.000 contraenti italiani. In particolare, si tratta della capogruppo tedesca Fwu AG e delle due compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux SA, con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria AG, con sede in Austria, sottoposte alla vigilanza rispettivamente del Commissariat aux assurances (CAA) e della Finanzmarktaufsicht (FMA) ed entrambe operanti in Italia direttamente dall’estero in libera prestazione di servizi e, limitatamente alla società lussemburghese, anche attraverso una sede secondaria.
A luglio scorso, la holding tedesca ha presentato istanza di insolvenza a causa di un eccessivo indebitamento. Lo stesso giorno, la controllata con sede in Lussemburgo ha comunicato al Caa di non poter più soddisfare i requisiti di capitale, portando l’autorità a intervenire con il congelamento degli attivi a copertura delle riserve tecniche presso le banche depositarie e la sospensione temporanea dei pagamenti delle prestazioni previste dai contratti di assicurazione. In Austria, la compagnia Fwu Life Insurance Austria, pur non in stato di insolvenza, è stata sottoposta a stretta vigilanza dall’autorità locale
A entrambe le società è stato imposto il divieto di sottoscrivere nuovi contratti, anche in Italia.
Le conseguenze per contraenti e beneficiari
Le crisi di Eurovita e Fwu hanno creato significative preoccupazioni per contraenti e beneficiari.
Nel caso di Eurovita, l’autorità di vigilanza italiana l’Ivass ha bloccato temporaneamente i riscatti delle polizze per evitare un ulteriore aggravio del dissesto, nominando un commissario per gestire la crisi e proteggere gli assicurati.
Per Fwu, come detto, l’autorità di vigilanza di settore del Lussemburgo ha congelato gli asset della compagnia, sospeso i pagamenti e nominato un commissario per gestire le attività e le passività della compagnia, dopo che Fwu Life Insurance Lux ha dichiarato di non poter più rispettare i requisiti di capitale.
Anche l’Ivass, a tutela dei contraenti italiani, sta monitorando la situazione di Fwu in contatto con l’autorità di vigilanza europea Eiopa e con quelle del Lussemburgo e ha chiesto ai distributori italiani dei prodotti della Fwu Life Insurance Lux e della Fwu Life Insurance Austria di istituire un punto di contatto a cui la clientela potrà rivolgersi per gestire al meglio la propria posizione assicurativa.
La vigilanza europea e le problematiche di prevenzione
Nonostante le rigide disposizioni di vigilanza prudenziale dettate a livello europeo (la Direttiva Solvency II attualmente in corso di revisione) e recepite dai vari Stati membri, è evidente che qualcosa non ha funzionato anche dal punto di vista dei controlli e non si è riusciti a prevenire il grave deterioramento delle condizioni finanziarie delle società interessate, ma solo a intervenire quando ormai la situazione non era recuperabile, anche mediante significativi provvedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese per le gravi carenze riscontrate (ad esempio per Eurovita sia a livello di governo, gestione e controllo dei rischi finanziari, che nella valutazione del rischio di solvibilità attuale e prospettica).
Il nuovo fondo di garanzia per le polizze vita: una protezione parziale per contraenti e beneficiari
Anche in considerazione dell’impatto che ha avuto il caso Eurovita per i contraenti italiani, con l’ultima legge di bilancio per l’anno finanziario 2024 è stato introdotto il fondo di garanzia per le polizze vita, quale misura per tutelare i contraenti di polizze vita in caso di dissesto della compagnia emittente.
Il Fondo sarà finanziato dalle imprese assicurative e dagli intermediari aderenti sia quelle con sede legale in Italia che le compagnie e gli intermediari comunitari che operano in Italia, mentre l’adesione è obbligatoria per le imprese italiane e gli intermediari italiani con una raccolta premi superiore ad una certa soglia.
Questo strumento è stato introdotto con l’obiettivo di intervenire principalmente durante le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese aderenti, a tutela di beneficiari e aventi diritto alle prestazioni assicurative di polizze (le cosiddette prestazioni protette, quali i diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo).
Pertanto, nell’ipotesi in cui un’impresa assicurativa sia sottoposta a una procedura concorsuale il fondo di garanzia potrà risarcire i contraenti e i beneficiari interessati entro un massimo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Fanno eccezione le prestazioni protette dedotte in specifici tipi di contratti sulla vita, quali quelli pensionistici, per i quali il suddetto limite non opera.
Affinché il fondo di garanzia sia operativo è necessario che con decreto ministeriale sia nominato un collegio promotore con il compito di predisporre il regolamento interno del fondo e, conseguentemente, convocare l’assemblea istitutiva del fondo che procederà poi alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Nelle more dell’approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività del fondo, il comitato di gestione provvisorio amministrerà il fondo ed eserciterà i poteri attribuiti al fondo dalla legge. Il suddetto decreto ministeriale è di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informativa precontrattuale: tutela preventiva dei diritti del contraente
Anche alla luce delle recenti vicende, non si può non considerare che l’informativa precontrattuale rimane lo strumento essenziale per garantire la tutela preventiva dei diritti del contraente. Infatti, fornire informazioni chiare e complete sui rischi del contratto e sulla solidità finanziaria della compagnia assicurativa permette ai consumatori di fare scelte consapevoli.
La normativa di settore regola puntualmente il contenuto dell’informativa e l’Ivass è recentemente intervenuto introducendo importanti modifiche regolamentari finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione della documentazione precontrattuale, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per assicurare sia la massima trasparenza verso il contraente nel rapporto con il distributore, sia la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del contraente, con particolare riguardo alle garanzie e coperture assicurative offerte, alle esclusioni e limitazioni, ai costi del prodotto.
Sebbene il Codice delle Assicurazioni private già preveda che l’informativa precontrattuale debba contenere le informazioni necessarie affinché il cliente possa pervenire a una decisione informata, anche con riguardo alla situazione patrimoniale dell’impresa, nonché il riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della stessa, nella prassi le imprese si limitano a indicare nell’apposita sezione dell’informativa limitate informazioni, quali il patrimonio netto e l’’indice di solvibilità, non sempre di facile comprensione da parte della platea dei clienti finali.
Proposte di miglioramento per la trasparenza e la comprensione
Per migliorare ulteriormente la trasparenza e garantire una comprensione adeguata della salute patrimoniale dell’impresa, potrebbe essere necessario un ulteriore intervento normativo che dovrebbe mirare a standardizzare e semplificare ulteriormente le informazioni richieste alle imprese al fine di presentare dati finanziari in modo più intuitivo e accessibile sia per i clienti più sofisticati che per la clientela retail.