Con una recente sentenza, n. 11389 del 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia successoria, mettendo l’accento, tra le altre cose, da un lato sulla natura dell’accettazione tacita del legato, dall’altro, sulle implicazioni (sull’eredità) legate all’eventuale pagamento con soldi propri del debito del defunto.
Nel seguente articolo si ripercorrono e commentano alcuni elementi principali di questa pronuncia, per fare chiarezza su temi di natura successoria che spesso emergono come ostacoli nella corretta gestione della successione.
In particolare, l’analisi della Corte muove dal seguente (sintetizzato) caso, che verte sull’individuazione delle condizioni necessarie affinché l’eventuale adempimento spontaneo di un legato da parte di un chiamato alla successione possa comportare accettazione tacita dell’eredità e rendere, evidentemente, inefficace ogni successiva rinuncia.
Gli elementi dell’accettazione tacita
Come specificano e ribadiscono i giudici della Corte, per aversi accettazione tacita di eredità è necessario tanto che il chiamato all’eredità abbia agito con l’implicita volontà di accettarla, quando che l’atto che materialmente il chiamato pone in essere consiste in un adempimento che egli non avrebbe potuto compiere qualora non avesse la qualità di erede.
Il principio, dunque è quello c.d. pro herede gestio: l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di dominus dei beni ereditari.
Se il chiamato all’eredità paga con denaro proprio un debito del de cuius è accettazione tacita?
Sul punto i giudici sono chiari, come pure pacifica è la giurisprudenza in materia: non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.
Su questo punto basti considerare, tra le altre, anche la seguente pronuncia (n. 20878 del 2020) ove è affermato che: il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere.
L’esecuzione di un legato comporta accettazione tacita dell’eredità?
Ad avviso dei giudici, mutuando per certi versi il ragionamento logico del pagamento spontaneo del debito del de cuius da parte del chiamato, l’adempimento di un legato da parte del chiamato all’eredità non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari.
Infatti, il pagamento del legato può aver luogo non solo con disponibilità personali del chiamato, ma anche mediante la liquidazione di altri cespiti, mobiliari o immobiliari.
È ovvio, però, continuano i giudici, che se il pagamento o adempimento del legato avviente con somme ricavate dall’asse le cose cambiano: in questo caso, infatti, si tratterà di un atto che solo un erede potrebbe compiere, e quindi in quest’ultima circostanza l’esecuzione-adempimento del legato può effettivamente comportare l’accettazione tacita e l’inefficacia di una successiva rinuncia.
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima
In caso di rinuncia al legato in sostituzione di legittima, in particolare quando quest’ultimo è relativo a beni immobili, la rinuncia necessita della forma scritta. Mentre ove tale situazione non ricorra la rinuncia ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato.