In caso di successione con la presenza di più eredi, è comune chiedersi se uno di essi possa vendere la propria quota ereditaria a un estraneo. Questo dubbio emerge frequentemente tra coloro che hanno diritto all’eredità.
La legge, ai sensi dell’art. 732 del Codice Civile, certamente prevede la possibilità di vendere la quota ereditaria ad estranei, ma stabilisce che prima di rivolgersi ad essi un coerede è tenuto a consultare gli altri coeredi e offrire loro la possibilità di acquisire la sua quota.
Ciò che il legislatore, attraverso questa disposizione, intende tutelare è la protezione in via preferenziale del patrimonio ereditario a favore anzitutto del ‘nucleo originario’, vale a dire a coloro che sono legati da un vincolo di parentela con il defunto.
Il diritto di prelazione tra coeredi
Ai sensi del citato art. 732 c.c. il coerede che non ha interesse alla quota dell’eredità lui spettante ha il dovere di notificare la proposta di alienarla, dunque di venderla, anzitutto agli altri coeredi i quali hanno diritto di prelazione sugli estranei alla comunione ereditaria.
In particolare, l’erede che vuole liberarsi della sua quota a titolo oneroso (non si tratta quindi del caso di donazione) dovrà comunicare agli altri coeredi il prezzo che ha individuato per la vendita, e solo qualora questi non risultino interessati chi ha interesse a vendere potrà rivolgersi all’esterno della comunione ereditaria e alienare la sua parte a un estraneo (si noti, tuttavia, che per ‘estraneo’ non si intende a tutti i costi un terzo. Estraneo può essere anche un parente che tuttavia non è coinvolto nella comunione ereditaria).
È bene specificare che la norma in questione, che individua il diritto di prelazione, si occupa del caso in cui il coerede voglia liberarsi della sua quota per venderla e non per donarla. L’alienazione si intende quindi a titolo oneroso, in quanto la norma impone al coerede di comunicare il prezzo agli altri coeredi.
Come deve essere effettuata la comunicazione?
La comunicazione che il coerede effettua agli altri eredi circa la sua volontà di vendere la quota a lui spettante equivale ad una proposta contrattuale, di modo che, in caso di accettazione di uno o più coeredi, la vendita si intende perfezionata. In questo senso, come ha stabilito parte della giurisprudenza, la comunicazione dell’alienazione della quota al coerede, effettuata ai sensi dell’art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell’esercizio della prelazione (altri orientamenti tendono a ritenere che non sia necessaria la forma scritta e che la “notificazione” al coerede avente diritto alla prelazione della proposta di alienazione può consistere in qualsiasi forma di comunicazione, anche verbale).
Il diritto di prelazione dunque, consente ai coeredi di essere contattati in via preferenziale dal coerede che vuole vendere la sua quota, il quale dovrà trattare i coeredi in modo uguale alla proposta che avrebbe fatto all’estraneo, vale a dire proponendo loro la vendita a parità di condizioni. Infatti la prelazione consiste nel diritto di essere preferiti ad altri nella conclusione di un contratto a parità di condizioni.
La giurisprudenza in tema di comunione ereditaria, ha stabilito che la c.d. denuntiatio della vendita, vale a dire la comunicazione dell’interesse a vendere la propria quota, per essere conforme al citato art. 732 c.c., deve essere tale da permettere ai coeredi di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, per stabilire se esercitare, o meno, il diritto di prelazione.
Ne deriva che grava sull’alienante uno specifico dovere di informazione completa dei coeredi, in quanto costoro devono essere resi edotti di ogni aspetto rilevante della cessione, in particolare dell’identità dei beni trasferiti e del prezzo complessivo della vendita.
Entro quando deve essere esercitata la prelazione?
I coeredi che ricevono avviso della proposta di vendere la quota non possono tuttavia rimanere inerti a lungo se vogliono esercitare il loro diritto a essere preferiti. Infatti, l’art. 732 c.c. prevede che il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni.
In questo lasso di tempo, il coerede che intende alienare la sua quota, di contro, non potrà prendere impegni con estranei. In base allo ius prelationis – qualora perduri il regime di comunione e non sia ancora intervenuta la divisione – se uno dei partecipanti alla comunione intende alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata. Pertanto, chi intende alienare la propria quota non potrà concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto.
È possibile rinunciare alla prelazione?
Il coerede può rinunciare alla prelazione ex art. 732 c.c. non solo dopo la comunicazione ricevuta dal coerede che vuole liberarsi della quota (rinuncia, questa, che si traduce, più propriamente, nel mancato esercizio del diritto rispetto ad una specifica proposta notificatagli) ma anche preventivamente e, dunque, in epoca precedente rispetto ad un’alienazione solo genericamente progettata.
Cosa accade se il coerede che vuole vendere non avvisa gli altri coeredi?
In mancanza della notificazione, i coeredi avranno diritto di riscattare (retratto successorio) la quota dall’acquirente da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Ovviamente, i coeredi dovranno poi rimborsare per intero il prezzo realmente pagato dall’estraneo che ha acquistato la quota nonché le spese, i legittimi pagamenti e gli interessi.
Occorre specificare che l’esercizio del retratto successorio comporta l’integrale sostituzione al compratore del coerede che lo abbia esercitato e non è possibile esercitare questo diritto in modo parziale.
Il diritto di prelazione e il conseguente diritto di riscatto non si trasmettano a chi acquisti una quota ereditaria per atto inter vivos: la prelazione e da questa l’eventuale esercizio del retratto sono istituti posti a tutela della figura del coerede in quanto tale e non rappresentano uno strumento di limitazione della più generale libertà di contrarre.
Posto che la normativa sulla prelazione ereditaria garantisce che i coeredi abbiano la possibilità di mantenere l’integrità del patrimonio familiare, privilegiando il “nucleo originario” rispetto agli estranei, l’osservanza delle regole relative alla notifica e ai termini è essenziale per tutelare i diritti di tutti i coeredi. Per tale ragione, in caso di mancata notifica, dunque se il coerede non informa gli altri coeredi della volontà di vendita:
• Gli altri coeredi possono esercitare il retratto successorio.
• Devono rimborsare all’acquirente il prezzo pagato, oltre a eventuali spese e interessi.
• Il retratto si applica integralmente, senza possibilità di frazionamento.