Mai più anonime: opere fotografiche, fotografie semplici e copyright

Cosa succede se non si riesce a identificare l’autore di una foto? La si può utilizzare, o addirittura vendere in asta?

Di fotografie anonime è ormai “pieno il mondo”, soprattutto il mondo dell’online.

Accade spesso, perciò, di non riuscire ad identificare l’autore di un determinato scatto, e quindi di non essere in grado di capire se l’immagine è sottoposta a copyright, o se, viceversa, il suo utilizzo sia libero. E questo nonostante si adotti un comportamento virtuoso.

Ma qual è il quadro normativo di riferimento, e come ci si deve comportare in base alla legge? In astratto, la situazione è chiara, ma le cose possono complicarsi nella pratica.

La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 – L.D.A.) innanzitutto prevede che, salve le eccezioni elencate nello stesso art. 88, “… Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia …” (v. art. 88 L.D.A.).

La medesima legge distingue poi tra tre categorie di fotografie: 1) le opere fotografiche d’ingegno, che ricadono sotto la previsione dell’art. 2, n. 7 della normativa appena citata, e che dunque godono della tutela piena, ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss. della legge sul diritto d’autore; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “… immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale …”, prive del carattere creativo, le quali – pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare – sono tutelate più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. L.D.A.; 3) le fotografie di “… scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili …”, prive di tutela secondo quanto previsto dall’art. 87, II comma L.D.A.

Merita poi di essere citato l’art. 90 della L.D.A., in base al quale la fotografia deve riportare il nome del fotografo o del committente, la data dell’anno di produzione, e, se del caso, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata; ove queste indicazioni non vengano fornite, la riproduzione della fotografia non sarà considerata abusiva e non saranno dovuti i compensi di cui alla L.D.A., a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore (v. II comma dell’art. 90).

L’inquadramento giuridico è dunque chiaro e netto, ma cosa dire di fronte alla molteplicità di varianti e incognite che si presentano in concreto, tanto più quando la fotografia di cui si discute è anonima?

Emblematica è una vicenda seguita dal nostro studio qualche anno fa: una casa d’aste internazionale mise in vendita un gruppo di immagini in bianco e nero, ritraenti una nota cantante lirica e in buona parte scattate, a fine anni ’50, in varie occasioni, più o meno mondane, da autore anonimo; la casa d’aste venne citata in causa dal titolare di un archivio fotografico, che dimostrò di aver acquistato tempo addietro i negativi di quelle immagini, e quindi di esserne divenuto proprietario.

Il titolare dell’archivio sosteneva trattarsi di vere e proprie “opere fotografiche”, protette dal diritto d’autore / copyright anche se anonime, e quindi chiedeva che la casa d’aste gli pagasse un sostanzioso importo a titolo di risarcimento del danno per l’uso non autorizzato di quegli scatti.

Dopo un procedimento d’urgenza e due gradi di giudizio ordinario, i Giudici stabilirono che la mancanza dei nomi dell’autore/degli autori delle fotografie rilevava, non per negare la fama o il prestigio dell’artista che le aveva realizzate, e la natura artistica delle stesse, bensì per escludere che l’archivio potesse far valere contro terzi i propri diritti di esclusiva. La casa d’aste fu dunque mandata indenne da qualsiasi responsabilità o obbligo di risarcimento.

La direzione tracciata da questi Giudici è chiara e ancora attuale: l’elemento dell’anonimato (o, viceversa, quello dell’esser noto il nome dell’autore di una fotografia) è il primo a dover essere valutato, anche e addirittura prima di stabilire se la fotografia sia artistica, o “d’ingegno”, o semplice, e se, dunque, essa goda della tutela autoriale più ampia o, rispettivamente, più ristretta, secondo le regole qui sopra riassunte.

Le considerazioni sull’originalità e creatività del fotogramma arrivano, perciò, dopo le valutazioni compiute sulla paternità dell’opera.

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