Mai più anonime: opere fotografiche, fotografie semplici e copyright

Cosa succede se non si riesce a identificare l’autore di una foto? La si può utilizzare, o addirittura vendere in asta?

Di fotografie anonime è ormai “pieno il mondo”, soprattutto il mondo dell’online.

Accade spesso, perciò, di non riuscire ad identificare l’autore di un determinato scatto, e quindi di non essere in grado di capire se l’immagine è sottoposta a copyright, o se, viceversa, il suo utilizzo sia libero. E questo nonostante si adotti un comportamento virtuoso.

Ma qual è il quadro normativo di riferimento, e come ci si deve comportare in base alla legge? In astratto, la situazione è chiara, ma le cose possono complicarsi nella pratica.

La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 – L.D.A.) innanzitutto prevede che, salve le eccezioni elencate nello stesso art. 88, “… Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia …” (v. art. 88 L.D.A.).

La medesima legge distingue poi tra tre categorie di fotografie: 1) le opere fotografiche d’ingegno, che ricadono sotto la previsione dell’art. 2, n. 7 della normativa appena citata, e che dunque godono della tutela piena, ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss. della legge sul diritto d’autore; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “… immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale …”, prive del carattere creativo, le quali – pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare – sono tutelate più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. L.D.A.; 3) le fotografie di “… scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili …”, prive di tutela secondo quanto previsto dall’art. 87, II comma L.D.A.

Merita poi di essere citato l’art. 90 della L.D.A., in base al quale la fotografia deve riportare il nome del fotografo o del committente, la data dell’anno di produzione, e, se del caso, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata; ove queste indicazioni non vengano fornite, la riproduzione della fotografia non sarà considerata abusiva e non saranno dovuti i compensi di cui alla L.D.A., a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore (v. II comma dell’art. 90).

L’inquadramento giuridico è dunque chiaro e netto, ma cosa dire di fronte alla molteplicità di varianti e incognite che si presentano in concreto, tanto più quando la fotografia di cui si discute è anonima?

Emblematica è una vicenda seguita dal nostro studio qualche anno fa: una casa d’aste internazionale mise in vendita un gruppo di immagini in bianco e nero, ritraenti una nota cantante lirica e in buona parte scattate, a fine anni ’50, in varie occasioni, più o meno mondane, da autore anonimo; la casa d’aste venne citata in causa dal titolare di un archivio fotografico, che dimostrò di aver acquistato tempo addietro i negativi di quelle immagini, e quindi di esserne divenuto proprietario.

Il titolare dell’archivio sosteneva trattarsi di vere e proprie “opere fotografiche”, protette dal diritto d’autore / copyright anche se anonime, e quindi chiedeva che la casa d’aste gli pagasse un sostanzioso importo a titolo di risarcimento del danno per l’uso non autorizzato di quegli scatti.

Dopo un procedimento d’urgenza e due gradi di giudizio ordinario, i Giudici stabilirono che la mancanza dei nomi dell’autore/degli autori delle fotografie rilevava, non per negare la fama o il prestigio dell’artista che le aveva realizzate, e la natura artistica delle stesse, bensì per escludere che l’archivio potesse far valere contro terzi i propri diritti di esclusiva. La casa d’aste fu dunque mandata indenne da qualsiasi responsabilità o obbligo di risarcimento.

La direzione tracciata da questi Giudici è chiara e ancora attuale: l’elemento dell’anonimato (o, viceversa, quello dell’esser noto il nome dell’autore di una fotografia) è il primo a dover essere valutato, anche e addirittura prima di stabilire se la fotografia sia artistica, o “d’ingegno”, o semplice, e se, dunque, essa goda della tutela autoriale più ampia o, rispettivamente, più ristretta, secondo le regole qui sopra riassunte.

Le considerazioni sull’originalità e creatività del fotogramma arrivano, perciò, dopo le valutazioni compiute sulla paternità dell’opera.

di Cristina Riboni

Cristina Riboni è entrata a far parte dello Studio Legale CBM & Partners nel 2008. Dal gennaio 2020 è partner dello Studio.
Sin dai tempi della pratica professionale segue il settore del contenzioso civile, nell’ambito del quale si è
specializzata nelle controversie inerenti il mercato dell’arte, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale.
Affianca all’attività svolta in sede contenziosa l’attività stragiudiziale, assistendo collezionisti privati,
gallerie, case d’asta ed operatori del settore dell’arte, per conto dei quali cura, in particolare, la predisposizione della relativa contrattualistica.

Domande frequenti su Mai più anonime: opere fotografiche, fotografie semplici e copyright

Cosa succede quando non si riesce a identificare l'autore di una fotografia trovata online?

Quando l'autore di uno scatto fotografico online non è identificabile, diventa difficile determinare se l'immagine sia protetta da copyright o se il suo utilizzo sia libero. Questo crea incertezza sull'applicabilità delle norme sul diritto d'autore.

Qual è la principale problematica legata alle fotografie anonime nel mondo online?

La proliferazione di fotografie anonime online rende complicato stabilire la titolarità dei diritti d'autore. Di conseguenza, gli utenti si trovano spesso nell'impossibilità di verificare se l'utilizzo di un'immagine sia lecito o meno.

Come influisce l'anonimato delle fotografie sulla gestione del copyright?

L'anonimato delle fotografie ostacola l'applicazione del copyright, poiché senza un autore identificato è arduo accertare la sussistenza di tale diritto. Ciò rende più complessa la tutela delle opere fotografiche.

Quali sono le implicazioni legali dell'utilizzo di fotografie di cui non si conosce l'autore?

L'utilizzo di fotografie di cui non si conosce l'autore comporta il rischio di violare il copyright, anche adottando un comportamento apparentemente virtuoso. La mancanza di identificazione dell'autore rende incerto lo status giuridico dell'immagine.

In che modo l'anonimato delle opere fotografiche online influisce sulla loro potenziale monetizzazione o sfruttamento?

L'anonimato delle opere fotografiche online rende difficile la loro monetizzazione o sfruttamento, poiché senza un autore identificato è impossibile stabilire accordi di licenza o verificare la titolarità dei diritti. Questo limita le opportunità di investimento e guadagno.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

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