United States Copyright Office e AI – i precedenti
In data 16 marzo 2023, lo United States Copyright Office (“Copyright Office”) ha pubblicato il “Copyright Registration Guidance for Works Containing AI-Generated Materials” finalizzato a definire le sue linee guida in materia di esame delle domande di registrazione aventi ad oggetto opere che contengono materiale generato dall’uso della tecnologia di AI.
Il documento è nato per fornire indicazioni al crescente numero di soggetti che si rivolgevano all’autorità al fine di registrare opere create interamente o parzialmente con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Le conclusioni possono essere così riassunte: “When an AI technology determines the expressive elements of its output, the generated material is not the product of human authorship. As a result, that material is not protected by copyright and must be disclaimed in a registration application” (“Quando una tecnologia AI determina gli elementi espressivi del suo output, il materiale generato non è il prodotto di un autore umano. Di conseguenza, tale materiale non è protetto dal diritto d’autore e deve essere escluso dalla domanda di registrazione.”).
Cosicché, le opere realizzate da sistemi di AI senza alcun contributo umano, oltre al mero inserimento del c.d. prompt (ossia il comando impartito alla macchina per realizzare un determinato risultato), non possono godere della tutela offerta dal copyright.
Arte fatta con AI: il report
Nel 2023, il Copyright Office ha altresì avviato un più ampio confronto con gli stakeholder circa l’utilizzo di sistemi di AI nella produzione di opere aventi contenuto artistico e quindi potenzialmente tutelabili ai sensi del copyright.
I risultati del proficuo confronto (oltre 10.000 contributi provenienti dagli Usa e da 67 Stati esteri) hanno consentito di avviare la redazione di un report dedicato all’analisi delle questioni legali e regolamentari derivanti dall’utilizzo dell’AI alla luce dell’esistente normativa statunitense in materia di copyright (“Report”).
Stante la complessità del lavoro e delle questioni emerse in fase di confronto con gli stakeholder, la pubblicazione del Report è stata suddivisa in tre parti.
La prima parte del Report è stata pubblicata il 31 luglio 2024 e ha avuto a oggetto il tema delle repliche digitali (i.e., l’uso della tecnologia al fine di replicare digitalmente la voce e/o l’immagine di un determinato individuo). Argomento, questo, di assoluta importanza e attualità, visto anche il recentissimo caso della truffa arrecata a numerosi imprenditori italiani mediante la replicazione della voce del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.
In data 29 gennaio 2025, il Copyright Office ha quindi pubblicato la seconda parte, dedicata alla “copyrightability” delle opere realizzate da sistemi di AI, oggetto del presente articolo.
La terza parte del Report verterà infine sull’utilizzo di opere già tutelate dal copyright per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.
Tecnologia e copyright: l’approccio statunitense
Il sistema del copyright statunitense si basa sul riconoscimento che la human authorship (i.e., la paternità umana di un’opera) è un requisito essenziale.
Nel corso degli anni, l’elasticità del suddetto requisito è stata saggiata alla luce delle diverse innovazioni tecnologiche che si sono susseguite quali la fotografia, la cinematografia e il digitale (es. i videogiochi), mantenendo tuttavia inalterata la sua centralità ai fini della protezione delle opere. Si pensi, ad esempio, al caso Naruto v. Slater in cui una foto materialmente scattata da una scimmia non è stata ritenuta tutelabile in quanto difettante proprio dell’intervento di un essere umano quale autore.
Cosi come per le altre tecnologie, l’utilizzo dell’IA come ausilio all’autore (umano) nella realizzazione di un’opera non impedisce di per sé la tutela della stessa. Basti pensare al caso del software Autotune, sempre più utilizzato dai cantanti per modificare la loro voce nella realizzazione di canzoni, ma senza per questo inficiare il contributo personale e creativo di questi.
È dunque necessario procedere con un’analisi specifica dell’opera e del suo processo di creazione: se l’AI è stata un mero strumento a servizio del processo creativo realizzato dall’essere umano, l’opera potrà essere tutelata (“As commenters pointed out, where human-authored inputs are reflected in the output, they contribute more than just an intellectual conception”- Come hanno sottolineato i commentatori, quando gli input di origine umana si riflettono nell’output, essi contribuiscono a qualcosa di più di una semplice concezione intellettuale).
Se l’opera è stata invece interamente generata dall’AI, ossia in mancanza di un contributo umano tangibile, nessuna tutela può esserle riconosciuta. Ciò include anche la creazione di opere mediante la formulazione di comandi (prompts) sempre più specifici sino all’ottenimento del risultato auspicato (“Prompts alone, however, at this stage are unlikely to satisfy those requirements” – In questa fase, tuttavia, è improbabile che i soli prompt soddisfino tali requisiti.).
A tal proposito, si segnala che esiste già un’opera generata con il supporto dell’AI registrata dallo US Copyright Office: si tratta di A Single Piece of American Cheese (2024), la prima registrata dall’ufficio statunitense, cui lo scorso 30 gennaio 2025 è stata riconosciuta la “selection, coordination, and arrangement of elements otherwise generated by an AI generator” (la presentazione all’ufficio era stata fatta nell’agosto 2024).
Gli approcci internazionali
La posizione del Copyright Office statunitense trova sostegno anche nelle (simili) conclusioni raggiunte da parte delle autorità di diversi paesi.
Ai sensi del diritto della Corea del Sud (v. “A Guide on Generative AI and Copyright”, 2023), non è difatti possibile tutelare un’opera realizzata dall’AI se un essere umano non ha contribuito in modo creativo alla creazione della relativa forma espressiva. Tuttavia, “if a human had performed additional work on the AI output, such as modifying, or making additions or deletions, only the part that had undergone such change is copyrightable” (se un essere umano ha eseguito un lavoro aggiuntivo sull’output dell’AI, come modificare, o fare aggiunte o cancellazioni, solo la parte che ha subito tale cambiamento è tutelabile dal diritto d’autore).
Al fine di garantire la tutela di un’opera realizzata tramite AI, il Giappone richiede invece la valutazione dei seguenti criteri: (1) la quantità e il contenuto dei prompt(s) formulati dall’utente; (2) il numero di tentativi che l’utente ha posto in essere per realizzare l’opera; (3) la selezione dell’opera da parte dell’utente tra più risultati creati dall’AI (output); e (4) qualsiasi successiva aggiunta e modifica all’opera generata dall’I.A. da parte dell’autore (umano) (v. “General Understanding on AI and Copyright in Japan”, 2024).
La selezione di due o più immagini all’interno del più ampio bacino di risultati (output) realizzati dall’AI e la successiva attività di modifica delle stesse da parte dell’utente è stato considerato sufficiente per riconoscere la tutela autoriale di un’opera anche dalla giurisprudenza della Cina (Li vs Liu, Beijing Internet Court, Nov. 27, 2023) ed è attualmente in discussione una proposta di legislazione in tal senso (Law of the People’s Republic of China on Artificial Intelligence – Scholar’s Draft Proposal).
La posizione dell’Europa
Pur vantando una delle prime legislazioni ad hoc sul tema dell’AI (i.e., il Regolamento UE 2024/1689), l’Unione Europea deve invece ancora pronunciarsi con una singola voce sul delicato equilibrio fra diritto d’autore e AI.
Nondimeno, un questionario realizzato sotto la Presidenza ungherese dell’Ue del luglio-dicembre 2024 (“Policy questionnaire on the relationship between generative Artificial Intelligence and copyright and related rights, Dec. 20, 2024”, p. 15) ha evidenziato come ci sia un consenso generalizzato sull’idea che solo una persona fisica possa essere considerata un autore e che, pertanto, le opere generate esclusivamente dall’I.A. senza alcun contributo umano non possano essere protette dal diritto d’autore. Viceversa, le opere realizzate da un autore (umano) con il mero ausilio dell’AI possono ottenere la tutela autorale se soddisfano i requisiti richiesti dalla relativa normativa nazionale, previa valutazione caso per caso.
Si auspica tuttavia che il coro degli stati europei venga presto sostituito da una singola voce dell’Unione.
In copertina: Invoke, A Single Piece of American Cheese (2024).