Accade spesso, perciò, di non riuscire ad identificare l’autore di un determinato scatto, e quindi di non essere in grado di capire se l’immagine è sottoposta a copyright, o se, viceversa, il suo utilizzo sia libero. E questo nonostante si adotti un comportamento virtuoso.
Ma qual è il quadro normativo di riferimento, e come ci si deve comportare in base alla legge? In astratto, la situazione è chiara, ma le cose possono complicarsi nella pratica.
La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 – L.D.A.) innanzitutto prevede che, salve le eccezioni elencate nello stesso art. 88, “… Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia …” (v. art. 88 L.D.A.).
Merita poi di essere citato l’art. 90 della L.D.A., in base al quale la fotografia deve riportare il nome del fotografo o del committente, la data dell’anno di produzione, e, se del caso, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata; ove queste indicazioni non vengano fornite, la riproduzione della fotografia non sarà considerata abusiva e non saranno dovuti i compensi di cui alla L.D.A., a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore (v. II comma dell’art. 90).
L’inquadramento giuridico è dunque chiaro e netto, ma cosa dire di fronte alla molteplicità di varianti e incognite che si presentano in concreto, tanto più quando la fotografia di cui si discute è anonima?
Il titolare dell’archivio sosteneva trattarsi di vere e proprie “opere fotografiche”, protette dal diritto d’autore / copyright anche se anonime, e quindi chiedeva che la casa d’aste gli pagasse un sostanzioso importo a titolo di risarcimento del danno per l’uso non autorizzato di quegli scatti.
Dopo un procedimento d’urgenza e due gradi di giudizio ordinario, i Giudici stabilirono che la mancanza dei nomi dell’autore/degli autori delle fotografie rilevava, non per negare la fama o il prestigio dell’artista che le aveva realizzate, e la natura artistica delle stesse, bensì per escludere che l’archivio potesse far valere contro terzi i propri diritti di esclusiva. La casa d’aste fu dunque mandata indenne da qualsiasi responsabilità o obbligo di risarcimento.
La direzione tracciata da questi Giudici è chiara e ancora attuale: l’elemento dell’anonimato (o, viceversa, quello dell’esser noto il nome dell’autore di una fotografia) è il primo a dover essere valutato, anche e addirittura prima di stabilire se la fotografia sia artistica, o “d’ingegno”, o semplice, e se, dunque, essa goda della tutela autoriale più ampia o, rispettivamente, più ristretta, secondo le regole qui sopra riassunte.
Le considerazioni sull’originalità e creatività del fotogramma arrivano, perciò, dopo le valutazioni compiute sulla paternità dell’opera.