Una prima tesi, seguita da parte della dottrina e da una giurisprudenza meno recente (cfr. Cass. 2308/1964), ne ammette l’esistenza, sostenendo la possibilità di porre in essere atti dispositivi aventi effetti reali sulla quotina, come ad esempio la vendita da parte del coerede di una quota di un singolo bene facente parte della comunione ereditaria. Una seconda tesi, seguita da altra parte della dottrina e dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. 5485/2002), nega invece l’esistenza della quotina, smentendo che il comproprietario possa essere considerato anche contitolare della quota su un singolo bene in maniera distinta rispetto alla comproprietà della quota globale della comunione. Egli, infatti, non sarebbe legittimato a disporre con effetti reali né di un singolo bene dell’eredità né di una quota dello stesso; mentre potrebbe con effetti obbligatori.
In particolare, le Sezioni Unite civili della Cassazione n. 5068/2016 si sono pronunciate sul caso della donazione di quotina, equiparando il concetto di quotina a quello di “bene altrui” (interamente) quanto agli atti dispositivi. In applicazione di tale principio, hanno sancito la nullità per difetto di causa delle donazioni di quotina non accompagnate da un’espressa dichiarazione di scienza del donante rispetto all’altruità della cosa, in presenza della quale la donazione potrà essere considerata valida ma con soli effetti obbligatori (cioè avente per oggetto l’obbligo di far acquistare al donatario la proprietà del bene donato, che si trasmetterà solo all’esito della divisione della comunione e dell’assegnazione del bene al disponente).
Venendo alla trasmissibilità della quotina per legato, riveste particolare interesse il provvedimento del Tribunale di Brescia del 1° marzo 2018, il quale, aderendo all’impostazione della citata decisione delle Sezioni Unite ha ricondotto il legato di quotina alla figura del legato di cosa altrui ex art. 651 c.c., chiedendo che ne siano rispettati anche i relativi requisiti di validità.
Il legato di cosa altrui è invero un particolare tipo di legato mediante il quale il testatore può disporre di un bene che non rientra nel proprio patrimonio. Questo tipo di legato presenta due particolarità:
1) ha uno specifico requisito di validità, cioè la presenza di una dichiarazione scritta (nel testamento o in altro scritto) da cui risulti che il testatore conosceva l’altruità della cosa (art. 651.1 c.c.);
2) ha efficacia obbligatoria e consente all’onerato di liberarsi in due modalità alternative fra loro, ovvero a) facendo acquistare al legatario la proprietà della cosa altrui legata, o b) pagando al legatario il “giusto prezzo” (art. 651 c.c.), cioè il valore della cosa legata.
- affinché la disposizione testamentaria sia valida, è necessario che il testatore menzioni espressamente l’altruità della cosa;
- indipendentemente dalla volontà del testatore, il bene ottenuto in concreto dal legatario varia in funzione dell’esito della divisione ereditaria. Ove, difatti, il bene la cui quota il testatore ha legato venisse assegnata all’onerato, il legatario acquisterebbe la proprietà della cosa legata dal momento dell’assegnazione del bene (o della quota del bene) al coerede onerato (cfr. art. 649.2 c.c.); tuttavia, se così non fosse, l’onerato sarebbe tenuto, ai sensi dell’art. 651 c.c., all’obbligo (alternativo) di fare acquistare la proprietà della cosa al legatario o di pagargli il “giusto prezzo”, eventualità, quest’ultima, in cui il legatario non riceverebbe una quota del bene, ma il suo equivalente in denaro.
Si precisa che in dottrina vi sono voci contrarie (Bianca) che riconducono il legato di quotina alla fattispecie sub art. 652 c.c. (legato di cosa solo in parte del testatore: “Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente”).