Il cubo di Rubik, un’opera d’arte

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Un cubo di Rubik parzialmente risolto con la sezione superiore attorcigliata, che mostra vari quadrati colorati, tra cui verde, giallo, arancione, viola, rosso e bianco, su uno sfondo grigio neutro.

La Cassazione ha riconosciuto come “opera dell’ingegno” il celebre rompicapo colorato creato negli anni ’70 da Erno Rubik. La decisione in seguito a un processo intentato contro una persona – poi condannata – per aver riprodotto e venduto copie non autorizzate del celebre cubo, insieme a migliaia di adesivi raffiguranti personaggi Disney

Indice

Con la sentenza n. 27641 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il cubo di Rubik non è solo un celebre rompicapo colorato, ma anche una creazione d’arte dal diritto d’autore.

Una decisione che ha fatto discutere perché tocca il confine, sempre più sottile, tra design industriale e arte e che conferma come anche oggetti di uso quotidiano possano esprimere una forma di creatività degna di protezione.

Tutto nasce da un processo penale in cui un’imputata era stata condannata per aver riprodotto e venduto copie non autorizzate del celebre cubo, insieme a migliaia di adesivi raffiguranti personaggi Disney.

La difesa sosteneva che, dopo che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva annullato la registrazione del marchio tridimensionale del cubo di Rubik, nessuna tutela potesse più esistere.

Secondo questa tesi, caduto il marchio, il cubo sarebbe diventato un semplice oggetto di dominio pubblico, liberamente riproducibile.

La Cassazione, però, non è stata d’accordo.

I giudici della terza sezione penale hanno chiarito che la protezione del diritto d’autore è indipendente da quella del marchio o del design.

Il fatto che un oggetto non sia registrabile come marchio non significa che non possa essere considerato un’opera dell’ingegno.

La legge sul diritto d’autore tutela ogni forma di espressione creativa, purché risulti originale e frutto di un’elaborazione personale.

E nel caso del cubo di Rubik, questa creatività c’è eccome.

Inventato negli anni Settanta dall’ungherese Erno Rubik, il cubo non è solo un meccanismo ingegnoso, ma anche un oggetto di forte valore estetico e simbolico: i colori vivaci, la simmetria delle facce, il modo in cui le parti ruotano generando nuove combinazioni sono elementi che, secondo la Cassazione, trascendono la mera funzione ludica.

Il cubo, insomma, è un piccolo esempio di arte applicata all’industria.

GC – Sulla dignità artistica di alcuni oggetti di design

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che riconosce dignità artistica ad alcuni oggetti di design.

È un passaggio importante: significa ammettere che anche un prodotto pensato per il mercato può avere un contenuto creativo paragonabile a quello di un quadro, di una scultura o di un’opera di architettura.

Come accade per le sedie di Le Corbusier o le lampade di Castiglioni, il cubo di Rubik esprime una visione estetica e un linguaggio visivo originale.

Non è solo un gioco, ma una rappresentazione di ordine e caos, di colore e movimento: un “oggetto simbolo” che ha ispirato artisti, designer e persino musicisti.

E proprio per questo — afferma la Corte — rientra a pieno titolo nella categoria delle opere protette.

La Cassazione ha ribadito che la protezione autorale non richiede una funzione artistica “alta” nel senso tradizionale, ma soltanto la presenza di originalità e apporto personale.

Un’opera può essere utile, vendibile, riproducibile in serie, eppure restare espressione di un’idea creativa.

È questa la logica che ha guidato il riconoscimento del cubo come opera dell’ingegno: la sua forma geometrica e il suo meccanismo non sono casuali, ma frutto di una concezione estetica e intellettuale unica.

La decisione ha anche risvolti pratici: conferma la condanna dell’imputata per violazione del diritto d’autore, respingendo la richiesta di applicare la “particolare tenuità del fatto” a causa dell’ingente quantità di prodotti contraffatti.

Cubo di Rubik opera d’arte: una sentenza dal valore simbolico

Ma, al di là dell’aspetto penale, la sentenza ha un valore simbolico più ampio.

Essa invita a ripensare il rapporto tra arte e design, mostrando come la creatività possa manifestarsi in forme diverse, anche nelle cose di tutti i giorni.

Un oggetto può essere insieme gioco, invenzione tecnica e opera estetica: e il cubo di Rubik, con la sua perfezione cromatica e geometrica, ne è la prova vivente.

Con la sentenza n. 27641/2025, la Corte di Cassazione riconosce che la bellezza può nascondersi anche dietro un rompicapo di plastica.

Il cubo di Rubik non è solo un passatempo, ma un piccolo capolavoro del pensiero creativo: un esempio di come l’arte possa incontrare la funzionalità e di come il diritto sappia cogliere, anche nel quotidiano, la forza universale dell’ingegno umano.

SH – L’arte può manifestarsi anche nelle cose di tutti i giorni

La sentenza della Corte di Cassazione sul Cubo di Rubik riaccende il dibattito sull’antico legame tra arte e design. Oggi queste due categorie sembrano distinte, ma non è sempre stato così. All’inizio del Novecento, movimenti come il Bauhaus e l’Art Nouveau si proposero di superare questa separazione, integrando estetica e funzionalità. Artisti e artigiani collaboravano per creare oggetti d’uso quotidiano che fossero anche espressioni artistiche: lampade, sedie, teiere, edifici…La bellezza non era riservata ai musei, ma pensata per la vita di tutti i giorni.

Anche in Italia, figure come Gio Ponti hanno progettato oggetti industriali caratterizzati da una forte impronta visiva e simbolica. Le loro opere, pur essendo funzionali e riproducibili, esprimono uno stile e una visione personali. Molti artisti, d’altronde, hanno creato opere d’arte partendo da oggetti d’uso comune, mescolando le categorie di arte e design. Lucio Fontanaad esempio, realizzò straordinari vasi, piatti, crocifissi, gambe di tavoli, cappe di camini, maniglie e appendiabiti in ceramica invetriata per le case milanesi.

Del resto, già nel 1917 Marcel Duchamp aveva sfidato i confini dell’arte esponendo un comune orinatoio come scultura: anche un oggetto industriale, se sottratto al proprio contesto, può diventare arte.Oggi musei come il MoMA di New York espongono oggetti di design accanto ad opere d’arte contemporanea — inclusi i giocattoli, come lo stesso cubo. 

Un esempio di eleganza logica, estetica, simbolica

Nel 1939, Ponti scriveva, a proposito delle ceramiche di Fontana: “La tradizione non ‘decorava’, riempiva invece di fantasioso lavoro stoffe, mobili, ceramiche, arnesi, ricami, metalli, vetri come riempiva di figure gli arazzi, gli affreschi i bassorilievi e i quadri, ché l’arte è una sempre e non è né pura né applicata, né maggiore né minore, né pittorica né decorativa: è arte dove è, e non lo è dove manca.” La Corte di Cassazione, dunque, non ha fatto altro che riconoscere ciò che la storia e la cultura avevano già intuito: l’arte può manifestarsi anche nelle cose di tutti i giorni, se vi è una forma originale e artistica di espressione. E il Cubo di Rubik, con la sua eleganza logica, estetica, e simbolica, ne è un eccellente esempio.

Domande frequenti su Il cubo di Rubik, un’opera d’arte

Quali sono i principali aspetti da considerare quando si investe in Il cubo di Rubik, un’opera d’arte?

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Quali sono i rischi principali associati a Il cubo di Rubik, un’opera d’arte?

I rischi associati a Il cubo di Rubik, un’opera d’arte sono molteplici e richiedono una attenta valutazione preventiva. La volatilità del mercato rappresenta il rischio più evidente, con fluttuazioni di valore che possono essere significative e improvvise, influenzate da fattori economici, geopolitici o settoriali.

Quali sono le prospettive future per Il cubo di Rubik, un’opera d’arte?

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Come posso valutare la performance dei miei investimenti in Il cubo di Rubik, un’opera d’arte?

La valutazione della performance degli investimenti in Il cubo di Rubik, un’opera d’arte richiede un approccio multi-dimensionale che consideri diversi parametri oltre al semplice rendimento assoluto. Il rendimento totale è la metrica primaria da considerare, includendo sia le plusvalenze che i dividendi o interessi generati.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Sharon Hecker

Storica dell’arte e curatrice americana (laurea alla Yale University, dottorato alla UC Berkeley), esperta di arte italiana moderna e contemporanea. Ha collaborato con musei come la Peggy Guggenheim Collection. Ideatrice di The Hecker Standard fornisce consulenze su due diligence a collezionisti, studi legali, wealth manager e family office. Membro dell’Advisory Board, International Catalogue Raisonné Association (ICRA), Vetting Committee TEFAF NY (Committee Chair) e Maastricht, e coordina l’Expert Witness Pool della Court of Arbitration for Art (CAfA).

di Giuseppe Calabi

Senior partner dello studio legale CBM & Partners, è esperto di diritto dell’Arte ed ha partecipato ai lavori di riforma del Codice dei Beni Culturali.
È consulente legale di Consorzio Netcomm. È inoltre membro della commissione sul diritto d’autore dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e del comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali costituito dall’Agcom.

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