L’accettazione tacita dell’eredità individua l’istituto che, nel nostro ordinamento, l’ingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto al momento dell’apertura della successione.
Questa modalità di ingresso nel patrimonio ereditario, per quanto diffusa, è anche – talvolta – complessa, in quanto in quanto il codice civile non indica in modo tassativo le circostanze in cui essa si realizza.
Vi sono però delle circostanze che permettono di comprendere e valutare quando, e in che casi, si perfeziona un’accettazione tacita dell’eredità.
La chiamata all’eredità
Prima di entrare nel merito dell’istituto dell’accettazione tacita dell’eredità, è importante delineare la distinzione tra chiamato all’eredità ed erede.
Alla morte di una persona vi è l’apertura della successione e i potenziali successori vengono individuati attraverso la chiamata all’eredità, la quale può avvenire per legge o per testamento.
Tuttavia, il chiamato all’eredità non è ancora erede: per poter assumere questa qualifica occorrerà accettare espressamente o tacitamente.
Quindi essere semplicemente stati indicati come chiamati all’eredità non equivale ad essere eredi, posto che il chiamato è semplicemente il soggetto designato dal testatore o dalla legge come potenziale successore.
Accettazione tacita
Questa forma di accettazione si perfeziona attraverso il compimento di atti concludenti, che nessun altro soggetto avrebbe potuto compiere se non animato dalla volontà (appunto) di diventare erede.
La sola volontà, però, non basta. Occorre anche il compimento di atti oggettivamente incompatibili con la posizione del semplice chiamato: atti che esprimono, in maniera inequivocabile, la volontà di accettare.
Non si tratta di atti meramente dispositivi, come la vendita di un bene ereditario o il pagamento di un debito del de cuius, ma anche di atti di gestione dei beni oggetto dell’eredità.
Tali comportamenti costituiscono attività non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede.
Valgono tutti gli atti?
Come detto, validi ai fini dell’accettazione sono solo gli atti che il soggetto avrebbe diritto a compiere esclusivamente nella qualità di erede.
Ad esempio, non rilevano ai fini dell’accettazione dell’eredità:
• gli atti compiuti dal chiamato sui beni del de cuius quando questi era ancora in vita;
• oppure gli atti che, dopo la morte del de cuius, si riducono alla mera conservazione o alla semplice amministrazione del patrimonio ereditario.
Tutti gli atti previsti dall’art. 460 cod. civ. – quali il compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea – non provocano la mutazione dello status da chiamato a erede.
Accettazione catastale
Un caso emblematico è rappresentato dalla voltura catastale. Tale atto ha valore sia fiscale (ai fini delle imposte) sia civile, in quanto serve a certificare formalmente il passaggio della titolarità dei beni immobili.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, solo chi intende accettare l’eredità assume l’onere di eseguire la voltura, rendendo palese il proprio intento di subentrare nella titolarità del bene.
Accettazione fiscale
Oltre agli aspetti catastali, l’accettazione può desumersi anche da atti volti all’adempimento di obblighi fiscali, quali:
• il pagamento di imposte dovute dal de cuius,
• oppure la richiesta di rateizzazione di debiti tributari.
Anche questi atti, ove incompatibili con la posizione di semplice chiamato, possono costituire elementi rivelatori di un’accettazione tacita.
Prescrizione
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni a partire dal giorno dell’apertura della successione.
Trascorso tale termine senza che vi sia stata accettazione espressa o tacita, il diritto si estingue e con esso la possibilità di subentrare nei beni ereditari.
L’eredità vacante
Nel caso in cui nessuno degli eredi chiamati all’eredità abbia accettato la stessa e, nel frattempo, si sia decorso il termine decennale di prescrizione, l’eredità verrà considerata “vacante”.
In assenza di altri soggetti legittimati, i beni verranno devoluti allo Stato, ai sensi dell’art. 586 c.c.

