Cosa accadrebbe se un imprenditore volesse evitare che, dopo la sua morte o un eventuale divorzio, il partner superstite sperperasse il patrimonio con una nuova fiamma giovane e appariscente? Negli Stati Uniti, la stilista e imprenditrice Rebecca Minkoff ha già trovato la risposta: inserire nel proprio trust una “floozy clause”. Tradotto liberamente: se, dopo il mio addio, ti accompagni a una donna giudicata troppo disinibita o “fuori contesto”, ti taglio fuori da ogni beneficio patrimoniale.
Una clausola provocatoria, certo. Ma anche una riflessione concreta su come, oggi, i patrimoni importanti si vogliano difendere non solo da rischi economici o fiscali, ma anche da scelte personali percepite come potenzialmente distruttive per il lascito familiare.
“Non è un termine tecnico né riconosciuto dal diritto, ma esprime con chiarezza la volontà della disponente: impedire che una nuova relazione del marito comprometta la trasmissione ordinata e ‘protetta’ del patrimonio ai figli”, spiega l’avvocato Massimiliano Campeis, managing partner dello Studio Campeis. “Il mezzo prescelto è un trust, uno strumento di origine anglosassone che consente di vincolare i vantaggi patrimoniali dei beneficiari a condizioni anche molto specifiche, come appunto la frequentazione di una persona ‘non gradita’”. E In Italia, come funziona? Si può fare?
Nel nostro ordinamento, replicare una clausola simile all’interno di un testamento è tecnicamente possibile, ma nei fatti molto complicato. “Il nostro Codice Civile prevede la possibilità di inserire condizioni nelle disposizioni testamentarie – spiega Campeis – ma queste non devono essere contrarie a norme imperative, al buon costume o all’ordine pubblico. E la giurisprudenza più recente tende a considerare il diritto alla libera autodeterminazione nelle relazioni personali come inderogabile”.
In altre parole: vietare a un erede di sposarsi o di intrattenere una relazione con una persona ‘non gradita’ potrebbe risultare nullo. Lo stesso vale per condizioni che, pur senza imporre divieti espliciti, producano effetti patrimoniali in conseguenza di scelte affettive o relazionali. “La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8941/2009, ha chiarito che qualsiasi vincolo che interferisca con le scelte fondamentali dell’individuo, come sposarsi o convivere, rischia di essere considerato illecito”, ricorda l’avvocato.
Per chi intende realmente proteggere la propria eredità da ‘intrusioni sgradite’, resta il trust – utilizzabile anche da soggetti italiani ed in relazione a beni collocati in Italia, per quanto necessariamente disciplinato da una legge straniera – oppure strumenti più “tradizionali” come l’onere testamentario. “Un onere impone a carico del beneficiario dell’attribuzione un obbligo di dare, fare o non fare; ma in mancanza di spontaneo adempimento da parte dell’onerato, è necessario ottenere una pronuncia giudiziale”, chiarisce Campeis.
Un’altra possibilità potrebbe essere quella di lavorare ex ante sull’architettura patrimoniale attraverso negozi compiuti in vita come donazioni in piena proprietà o con riserva di usufrutto, patti di famiglia e, nelle società, patti parasociali e previsioni statutarie che prevedano regole precise di trasmissibilità delle partecipazioni. “La pianificazione patrimoniale permette di operare con massima flessibilità, fatti salvi alcuni limiti inderogabili posti dall’ordinamento Italiano a presidio di diritti fondamentali”, sottolinea l’avvocato.
Il caso Minkoff apre una riflessione più ampia: fino a che punto un disponente può interferire con la libertà affettiva dei propri eredi? E quanto è lecito ‘moralizzare’ la successione? “In Italia, la libertà testamentaria è limitata anche dalla presenza delle cosiddette quote di legittima, riservate per legge a determinati eredi – spiega Campeis –. Al netto di ciò, la quota c.d. “disponibile” può essere attribuita con totale libertà. Quello che rimane difficilmente attuabile, utilizzando strumenti di diritto interno, è far cessare i diritti patrimoniali del beneficiario in conseguenza di sue scelte di natura personale, in particolar modo se in ambito affettivo-sentimentale. ”.
In effetti, anche senza scomodare clausole “floozy”, cresce l’interesse dei grandi patrimoni per strutture in grado di proteggere la ricchezza in caso di separazione, nuova unione, o scelte considerate poco coerenti con i valori familiari. La domanda sottesa è sempre la stessa: posso garantire che ciò che ho costruito vada ai miei figli e non altrove?. “Il trust – conclude Campeis – resta lo strumento più efficace, consentendo non solo di attribuire i beni ai beneficiari individuati dal disponente, ma anche di graduare entità, tempistiche e tipologia delle erogazioni di reddito o capitale in base alle esigenze dei beneficiari medesimi. Ma deve essere “costruito” con attenzione tanto agli aspetti di natura legale, finanziaria e fiscale, quanto alle esigenze concrete dei componenti della famiglia”.

