Quando si apre una successione con più eredi, possono verificarsi due scenari principali. Nel primo caso, la successione è regolata da testamento e il testatore stabilisce puntualmente la destinazione dei beni e la loro divisione. In questa ipotesi, i beni vengono attribuiti direttamente ai singoli eredi in conformità alle volontà testamentarie, garantendo un’assegnazione chiara e precisa. Nel secondo caso, se il testamento non prevede una divisione specifica, si crea una situazione di comunione ereditaria, dove tutti gli eredi diventano contitolari dell’intero patrimonio in proporzione alle rispettive quote ereditarie. E qui, senza una corretta pianificazione, possono iniziare i guai. Cerchiamo di capire perché, descrivendo prima com’è regolata la successione in Italia in base alla legge con l’aiuto di Claudio Tatozzi e poi analizzando i risvolti fiscali con Fabio Oneglia, entrambi partner dello studio legale e tributario Fivers.
La comunione ereditaria: una definizione
“La comunione ereditaria rappresenta una sottospecie della comunione ordinaria, ma con una maggiore complessità – precisa l’avvocato Claudio Tatozzi – Questa complessità deriva dalla varietà e dalla natura eterogenea dei beni coinvolti che sono condivisi da tutti i coeredi in base alla loro quota ereditaria”. Lo scioglimento della comunione può avvenire attraverso diversi strumenti, tra cui la divisione, che rimane la soluzione principale. “La divisione ha come obiettivo la distribuzione equa e soddisfacente dei beni tra gli eredi, rispettando le quote e gli interessi di ciascuno. Una volta effettuata la divisione, la comunione si scioglie e i beni vengono attribuiti ai singoli coeredi come se questi li avessero posseduti sin dall’apertura della successione”, continua Tatozzi.
La differenza trra divisione contrattuale e giudiziale
La divisione può essere di due tipi: contrattuale e giudiziale. La divisione contrattuale avviene mediante un accordo negoziale tra gli eredi, che godono di maggiore libertà nella definizione dei contenuti, pur dovendo sempre avere a mente i principi stabiliti dalla legge e dal testatore. Al contrario, la divisione giudiziale può essere promossa anche da un solo coerede e si svolge in sede giurisdizionale. Questo tipo di divisione prevede più fasi, la cui complessità varia a seconda delle circostanze, fino a culminare (nell’ipotesi di mancato accordo sul progetto divisionale proposto dal Giudice e dal Notaio delegato dallo stesso) in una sentenza che definisce le modalità di ripartizione.
Proporzionalità quantitativa e qualitativa e divisione in natura
“In entrambi i casi – dice Tatozzi – la divisione ereditaria deve rispettare alcuni principi fondamentali. Il principio della proporzionalità quantitativa che impone che il valore economico delle singole quote corrisponda il più possibile al valore della quota ereditaria del coerede a cui viene assegnata quella porzione. Il principio della divisione in natura che impone di privilegiare l’utilizzo diretto dei beni dell’asse ereditario, riducendo al minimo il ricorso a risorse esterne. Infine, il principio della proporzionalità qualitativa, che richiede che ogni coerede riceva una quota rappresentativa delle diverse tipologie di beni compresi nell’asse ereditario. Quest’ultimo principio, sebbene riconosciuto anche dalla giurisprudenza, non è assoluto e può essere derogato in base a specifiche circostanze, come stabilito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione”.
Le deroghe possibili al principio di omogeneità qualitativa
L’avvocato fa in particolare riferimento alla sentenza n. 27602 del 2024 secondo cui il principio di omogeneità qualitativa per genus, che guida la divisione dei beni ereditari (mobili, immobili e crediti), non è rigido né inderogabile. Questo principio mira a garantire una distribuzione equilibrata tra le categorie di beni, ma può essere adattato alle circostanze per tutelare meglio gli interessi degli eredi.
In pratica, non è necessario frazionare ogni singolo bene per rispettare le quote ereditarie: è possibile attribuire interi beni a ciascun erede, purché il valore complessivo delle quote sia proporzionato, anche mediante conguagli. La Corte sottolinea che il giudice ha la facoltà di adattare i criteri di divisione per evitare frazionamenti inutili e dannosi, privilegiando una soluzione che meglio soddisfi gli interessi complessivi degli eredi, a patto che questa sia adeguatamente motivata e ragionevolmente giustificata.
Cosa dice il codice Civile sui beni non comodamente divisibili
“La sentenza è coerente – conclude Tatozzi – con l’ipotesi di deroga espressamente prevista dal Codice Civile (artt. 720 – 722), che ricorre nel caso in cui nell’asse vi siano beni non comodamente divisibili. Per gioielli, opere d’arte o automobili, la legge stabilisce che vengano assegnati a uno degli eredi con compensazione in denaro per gli altri. In alternativa, si può procedere con la vendita dei beni indivisibili e la ripartizione del ricavato tra gli eredi. Il conguaglio in denaro può essere utilizzato in questi casi per bilanciare le quote e garantire una divisione equa”. Insomma, il principio di omogeneità è una linea guida e può essere derogato se è nell’interesse degli eredi, ad esempio evitando frazionamenti inutili. Una volta determinata la divisione, l’attenzione dell’erede andrà all’aspetto fiscale.
La fiscalità: l’imposta di registro
“Dal punto di vista fiscale, la divisione ereditaria assume rilevanza principalmente in relazione all’imposta di registro – dice Fabio Oneglia – La tassazione varia a seconda che la divisione abbia natura dichiarativa o costitutiva, sulla base del Testo Unico dell’Imposta di Registro (DPR 131/1986). La divisione con natura dichiarativa non comporta trasferimenti di ricchezza tra gli eredi. Essa si limita a disciplinare diversamente la situazione patrimoniale preesistente, assegnando agli eredi beni di valore proporzionale alle quote di diritto, e viene quindi tassata con l’aliquota dell’1%, prevista per gli atti di natura dichiarativa, senza effetti traslativi”.
Diversamente, la divisione con natura costitutiva modifica le quote di diritto, determinando un trasferimento di ricchezza tra gli eredi. “In questo caso, si applicano le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti patrimoniali – spiega Oneglia – L’articolo 34 disciplina espressamente il trattamento fiscale delle divisioni, stabilendo che, se i beni assegnati a un erede superano il valore della sua quota ereditaria della massa comune, la parte eccedente viene considerata come una vendita. La massa comune nelle comunioni ereditarie è costituita dal valore alla data della divisione dell’asse ereditario netto, determinato a norma dell’imposta di successione. I conguagli in denaro sono rilevanti se superiori al 5% del valore della quota di diritto e, in tal caso, sono soggetti a tassazione secondo le aliquote previste per gli atti traslativi (ad esempio, 9% per gli immobili, 15% per i terreni agricoli e 3% per altri beni), iniziando con l’aliquota prevista per i trasferimenti mobiliari, fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota, e poi con l’aliquota per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza ”.
In sintesi, la corretta definizione del trattamento fiscale della divisione ereditaria dipende dalla natura della divisione stessa, in conformità ai principi previsti dalla normativa dell’imposta di registro.

