Trust e imposta di successione: cosa cambia con la riforma
L’art. 4-bis del d.lgs. n. 346/1990 (Tus) stabilisce ora che nel caso di trust l’imposta si applichi ordinariamente al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari (cosiddetta “tassazione in uscita”), recependo quindi sul piano normativo quanto riconosciuto in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 34/E del 2022, con cui è stato abbandonato il principio della tassazione al momento della segregazione dei beni in trust (cosiddetta “tassazione in entrata”).
Tuttavia, la riforma ha riconosciuto la facoltà di optare per la tassazione anticipata al momento dell’apporto dei beni nel trust (“tassazione in entrata”), evitando una successiva imposizione al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari finali, purché appartengano alle stesse categorie soggettive.
Abrogazione del coacervo: perché è una svolta per trust e successioni
Tra le novità di maggior rilievo spicca l’abrogazione dell’istituto del coacervo. Nel sistema previgente, la regola del coacervo imponeva di sommare, ai fini del calcolo dell’imposta di successione o donazione, i trasferimenti già effettuati a favore del medesimo beneficiario, riducendo progressivamente la franchigia disponibile.
Il d.lgs. n. 139/2024, eliminando tale meccanismo, ha disallineato i due ambiti, riconoscendo una distinta franchigia per ciascun tipo di imposizione (donativa o successoria). Ciò significa che post riforma lo stesso beneficiario può beneficiare due volte della franchigia, una in sede di donazione (ossia, atti inter vivos), l’altra in occasione di un successivo e ulteriore trasferimento successorio (cioè atti mortis causa).
Franchigie su trust: come si applicano dopo la riforma
Il nuovo articolo 4-bis del Tus estende espressamente ai trust l’applicazione delle franchigie e delle aliquote previste dagli articoli 7 e 56 del Tus, rispettivamente in materia di successioni e donazioni.
Trust inter vivos e trust testamentario: quale franchigia si applica
Ciò significa che al momento della tassazione (“in uscita” o “in entrata”, a seconda dei casi), per determinare la tipologia di franchigia applicabile occorre fare riferimento alla causa sottostante il distacco patrimoniale dal disponente al trustee. Se la dotazione del trust è disposta per atto inter vivos, si applicano le regole e le franchigie delle donazioni; se la dotazione avviene per testamento, trova applicazione la franchigia successoria; se, invece, la dotazione avviene in parte tramite atto inter vivos ed in parte tramite devoluzione testamentaria, trovano applicazione entrambe le franchigie.
Trust e ottimizzazione fiscale: come sfruttare la doppia franchigia
La possibilità di sfruttare entrambe le franchigie apre concrete opportunità di ottimizzazione fiscale. Consideriamo un esempio pratico: un disponente può costituire un trust inter vivos, dotandolo di patrimonio mediante atto tra vivi (usufruendo della franchigia donativa di un milione di euro per ciascun figlio beneficiario), e successivamente incrementare la dotazione patrimoniale del trust già esistente mediante disposizione testamentaria, beneficiando della separata franchigia successoria, anch’essa pari a un milione di euro per figlio.
Il risultato? Ogni beneficiario può ricevere fino a due milioni di euro senza imposizione fiscale, combinando strategicamente atti inter vivos e mortis causa.
Trust e passaggio generazionale: nuove opportunità di pianificazione patrimoniale
L’abrogazione del coacervo e l’introduzione di una disciplina organica dei trust rappresentano un’opportunità concreta per ottimizzare il passaggio generazionale dei patrimoni. La possibilità di utilizzare entrambe le franchigie – donativa e successoria – fino a due milioni di euro per beneficiario, rende il trust uno strumento ancora più competitivo nella pianificazione patrimoniale delle famiglie con patrimoni significativi.
Cosa cambia per professionisti e consulenti di wealth management
Per i professionisti del wealth management, padroneggiare queste nuove dinamiche è essenziale per proporre soluzioni su misura che coniughino efficienza fiscale, protezione patrimoniale e corretta governance del passaggio generazionale.
(Articolo tratto dal semestrale n. 4 Family office e family business – dicembre 2025)

