Con la risposta a interpello n. 144 del 23 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che un trust estero – ancorché trattato fiscalmente come una società fiscalmente residente ai sensi della normativa del proprio Paese – non può beneficiare della ritenuta ridotta dell’1,2% prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. 600/1973, ma può invece beneficiare del regime di esenzione previsto per i capital gain su partecipazioni non qualificate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 461/1997.
La risposta assume particolare rilevanza per le attività di wealth planning e per la strutturazione di patrimoni familiari internazionali, alla luce della sempre maggiore mobilità delle persone e dei capitali.
La fattispecie: trust maltese con opzione per il trattamento societario
Il trust e la sua istituzione
L’interpello è stato presentato da una fiduciaria maltese, in qualità di trustee di un trust istituito secondo il diritto inglese. Il trust è stato creato da un disponente residente in Italia, con finalità successorie e di tutela patrimoniale a favore dei familiari.
L’opzione per il regime societario a Malta
La fiduciaria ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 27D(1) dell’Income Tax Act maltese, che consente al trustee di assoggettare il trust all’imposta sul reddito delle società come se fosse una società residente a Malta, beneficiando di un regime di participation exemption (Pex) su dividendi e capital gain da partecipazioni, analogo a quello previsto dalla normativa fiscale italiana.
Detta opzione ha l’effetto di rendere il trust un soggetto fiscalmente autonomo, obbligato alla tassazione in Malta dei propri redditi, ovunque prodotti.
La partecipazione in società italiana
Nel caso di specie, il trust detiene una partecipazione non qualificata in una società italiana, dalla quale riceverà dividendi e che potrà essere ceduta in futuro con possibile emersione di una plusvalenza. In vista di queste operazioni, il trustee ha chiesto chiarimenti circa l’applicazione delle norme italiane.
Il quesito del contribuente
Il trustee ha interpellato l’Agenzia chiedendo:
- se i dividendi distribuiti al trust dalla società italiana possano beneficiare, in luogo della ritenuta ordinaria del 26%, della ritenuta ridotta pari al’1,2%, ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973;
- se la plusvalenza derivante dall’eventuale futura cessione della partecipazione possa beneficiare dell’esenzione prevista per i capital gain su partecipazioni non qualificate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 461/1997.
L’Istante ha inoltre evidenziato che:
- l’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973 definisce il suo ambito soggettivo di applicazione facendo riferimento alle “società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società”;
- la norma richiede che il soggetto sia residente in uno Stato Ue/See incluso nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list);
- secondo la circolare n. 26/2009, i trust in generale devono essere esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 27, comma 3-ter, “salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali”;
- essendo il trust, per effetto dell’esercizio dell’opzione, trattato come una società residente a Malta (dunque soggetto all’imposta sul reddito societario), dovrebbe poter trovare applicazione la ritenuta ridotta del’1,2%.
La posizione dell’Agenzia sui dividendi
Tassazione dei dividendi: esclusione dell’aliquota ridotta dell’1,2%
L’Agenzia delle Entrate nega l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,2%, prevista dall’art. 27, comma 3-ter. In particolare, l’Agenzia evidenzia che la circolare n. 26/2009, nel commentare l’introduzione del comma 3-ter nell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, specifica che i soggetti residenti all’estero che possono beneficiare della ritenuta ridotta sono soltanto quelli cui può applicarsi la completa esenzione da ritenuta prevista dal successivo art. 27-bis dello stesso d.P.R. n. 600/1973 in materia di dividendi corrisposti da società figlia a società madre residente in un Paese Ue o See, vale a dire, alle società che, tra le altre, rivestono una delle forme giuridiche indicate nell’allegato alla Direttiva madre-figlia.
Di conseguenza, ancorché il trust sia soggetto alle imposte sui redditi societari a Malta, assumerebbe rilievo dirimente per escludere l’applicazione della ritenuta ridotta il fatto che il trust non abbia una delle forme societarie indicate nell’allegato della Direttiva 435/90 Cee.
I punti critici dell’interpretazione
La risposta dell’Agenzia non convince per una serie di ragioni.
In primis, è la stessa circolare n. 26/2009 che, nel prevedere che i trust in genere sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 27 comma 3- ter, “salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali”, ammette implicitamente che possano in determinate circostanze accedere al regime di riduzione della ritenuta, confermando così l’irrilevanza della forma giuridica ai fini dell’applicazione dell’art. 27 comma 3-ter.
In secondo luogo il rinvio alla circolare n. 26/2009 non può ritenersi decisivo, in quanto la circolare si limita a spiegare che i soggetti che possono applicare la ritenuta ridotta sono “in linea di principio, (i) medesimi soggetti che, in presenza delle ulteriori condizioni previste dal richiamato articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973, possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta”, mentre nel proseguo della trattazione non fa mai alcun riferimento al requisito della forma giuridica societaria. Anzi, la circolare conclude ritenendo applicabile la ritenuta ridotta “agli enti e società esteri” che sono residenti in un Paese Ue/See incluso nella white list e che sono soggetti passivi della locale imposta sulle società. D’altra parte, l’impiego del sintagma “in linea di principio” non costituisce un rapporto di equivalenza tra le caratteristiche richieste per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 27-bis e quelle di cui all’art. 27, comma 3-ter, ma rappresenta tutt’al più un riferimento incidentale.
Ancora, l’esclusione del trust dal beneficio della ritenuta ridotta appare incoerente rispetto alla ratio della norma che ha introdotto detta riduzione di aliquota, che è quella di evitare discriminazioni tra i soggetti Ires residenti e i soggetti Ue/See che sono soggetti alle imposte sui redditi societari.
Da ultimo, l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia potrebbe porsi in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con l’art. 63 Tfue.
L’esclusione dei trust dall’aliquota ridotta potrebbe infatti configurare una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
La posizione dell’Agenzia sulle plusvalenze
Tassazione delle plusvalenze: confermata la piena esenzione
Diversamente, l’Agenzia ha confermato che la plusvalenza derivante dalla eventuale cessione della partecipazione italiana da parte del trust rientrerebbe nel regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 461/1997. Tale norma si applica a tutti i soggetti fiscalmente residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, senza richiedere ulteriori qualificazioni formali.
Il riconoscimento della soggettività passiva del trust ai fini dell’imposta societaria maltese è stato ritenuto dall’Agenzia sufficiente per rientrare nel perimetro soggettivo della norma, garantendo l’applicazione dell’esenzione.
Implicazioni pratiche per il wealth planning
Dividendi e rischi fiscali
Considerata la posizione restrittiva dell’Agenzia, i soggetti interessati a pianificare la percezione di dividendi da partecipazioni italiane tramite trust esteri Ue/See devono considerare che in generale la società dovrebbe applicare sui dividendi la ritenuta alla fonte nella misura ordinaria del 26% (salva la possibilità, da verificare caso per caso, di applicare al trust la minore aliquota convenzionale).
Resta comunque salva per il trust estero la possibilità di presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso per la differenza tra il 26% e l’1,2% e impugnare il probabile silenzio-rifiuto dell’Agenzia.
Plusvalenze e opportunità
L’esenzione prevista invece per le plusvalenze conferma la validità del trust come strumento di pianificazione patrimoniale, soprattutto per quanto riguarda l’“exit strategy” da partecipazioni italiane.
Requisiti per accedere all’esenzione
L’assenza di imposizione in Italia rappresenta quindi un’opportunità concreta, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
• il trust sia residente in uno Stato incluso nella c.d. white list;
• il trust sia soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società nel proprio ordinamento;
• non si tratti di un trust fittiziamente interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973.
Conclusioni: rigidità interpretativa e sfide future
La risposta n. 144/2025 evidenzia un approccio restrittivo dell’Agenzia delle Entrate, fondato su una lettura formale della normativa interna, che risulta non coerente con l’esigenza di garantire una parità di trattamento dei soggetti esteri rispetto ai soggetti Ires residenti.
Se da un lato viene riconosciuta l’esenzione per le plusvalenze, dall’altro l’esclusione dall’aliquota ridotta per i dividendi rappresenta un limite significativo alla pianificazione patrimoniale mediante trust, specie nei contesti transnazionali.
Nel medio periodo, sarà importante osservare gli sviluppi giurisprudenziali e le evoluzioni della prassi amministrativa, auspicando una maggiore apertura interpretativa che privilegi la sostanza economica e la soggettività fiscale effettiva rispetto alla forma giuridica del soggetto estero.
(Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lorenzo Marantonio, di Alma Led)

