Trust e imposta di successione: le nuove regole

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La parola "TRUST", in grassetto e in lettere nere, è centrata su uno sfondo blu con un effetto luminoso e radiante, che dà un senso di importanza e concentrazione.

Come cambia la tassazione dei trust dopo l’introduzione dell’art. 4-bis TUSD: focus su imposta di successione e donazione, e nuovi rischi fiscali.

Indice

La recente Risposta a interpello n. 170/2025 – con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 (testo unico delle imposte di successioni e donazioni “Tusd”) – offre lo spunto per alcune considerazioni riguardo al trattamento ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni dei trust.

Tassazione in uscita vs tassazione in entrata: il nuovo art. 4-bis Tusd

Ai sensi del nuovo art. 4-bis Tusd, i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, «ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari», con la conseguenza che l’imposta si applica «al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari», con aliquote e franchigie proprie del rapporto tra disponente e beneficiario, confermando la regola generale della tassazione “in uscita”, già elaborata in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 8179/2021) e infine confermata dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 34/2022).

L’art. 4-bis Tusd fa tuttavia salva la tassazione “in entrata”, prevendo che il disponente possa optare per l’applicazione dell’imposta al momento della istituzione del trust o in occasione di ciascuna disposizione di beni o diritti in favore del fondo del trust. In tale ipotesi, la determinazione dell’imposta avviene sulla base della situazione esistente alla data del conferimento in relazione al valore complessivo dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario (per aliquote e franchigie applicabili).

Il caso trattato con la Risposta 170/2025: il trust cosiddetto successivo è un beneficiario?

Descrizione del caso

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, tre fratelli avevano istituito un trust, avente come beneficiari i discendenti in linea retta di ciascuno di essi, con la finalità di preservare l’integrità dell’assetto proprietario e la gestione del patrimonio conferito, composto da partecipazioni sociali e immobili. In aderenza alle disposizioni del regolamento, il trustee aveva poi istituito tre ulteriori trust autonomi, ognuno dedicato a ciascuno dei rami discendenti, aventi le caratteristiche, le regole di attribuzione e soprattutto i medesimi beneficiari “finali” del trust originario, con l’intenzione di dotarli di parte dei beni del trust originario al fine di soddisfare le rispettive esigenze famigliari.

Posizione del trustee e dell’Agenzia delle Entrate

Secondo il trustee la dotazione dei trust successivi deve considerarsi quale atto in continuità con la segregazione originaria dei disponenti e dunque non deve ritenersi assoggettata a imposta mancando il presupposto dell’”arricchimento gratuito dei beneficiari”.

Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate secondo cui il trasferimento dei beni dal trust originario ai trust successivi evidenzierebbe il compimento dello scopo per cui il primo era stato istituito, ossia garantire la stabilità e l’integrità dell’assetto proprietario del gruppo famigliare. I trust “derivati” rappresentano infatti i “nuovi” soggetti chiamati a proseguire la gestione dei suddetti beni, facendo venire meno l’effetto segregativo originariamente posto in essere con la costituzione del “primo” trust.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile sia l’imposta sulle liberalità con aliquota 8% senza alcuna franchigia, che le imposte ipotecaria e catastale proporzionali sui trasferimenti immobiliari non essendo nel caso di specie applicabili le franchigie e aliquote ridotte previste per i legami di parentela.
Tuttavia sono diverse le ragioni per le quali le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello in commento non convincono.

Un trust può essere considerato un beneficiario finale?

Innanzitutto, il beneficiario finale si identifica con il soggetto titolare di un diritto o di una situazione giuridica qualificata – ancorché meramente potenziale o eventuale – sul fondo in trust, in favore del quale il trustee ha la facoltà o l’obbligo di disporre attribuzioni patrimoniali in esecuzione del regolamento del trust.
Sotto questo profilo, risulta evidente che né il trustee né, tantomeno, il trust in quanto entità distinta (di cui è dubbio si possa riferire in termini “soggettivi”), possano essere considerati beneficiari nel senso sopra delineato. Attribuire la qualifica di beneficiari ai trust successivi – che non sono altro che nuovi vincoli di destinazione del medesimo patrimonio, istituiti in attuazione delle disposizioni del trust originario – significa dunque travisare il significato stesso del trust, quale strumento di segregazione e protezione patrimoniale a vantaggio esclusivo dei beneficiari finali.

Il trust è infatti sempre caratterizzato da un certo grado di “provvisorietà”, dipendente dalle istruzioni impartite dal disponente ed è volto esclusivamente a istituire un “contenitore giuridico” (i.e. il trust), che non deve essere concettualmente assimilato – secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate – ai soggetti effettivamente ed esclusivamente coinvolti nel rapporto patrimoniale, ossia disponenti e beneficiari.

È peraltro la stessa disposizione dell’art- 4-bis Tusd a escludere la possibilità di assoggettare a tassazione le attribuzioni effettuate in favore del trust che, per il tramite del trustee, per sua natura altro non è che un mero gestore fiduciario del patrimonio segregato del disponente, con funzioni di amministrazione, conservazione e successiva attribuzione ai beneficiari finali secondo quanto previsto nel rispettivo atto istitutivo.

Quali alternative possono ipotizzarsi?

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 170/2025 – non condivisibile – espone i contribuenti al rischio di vedersi applicare l’imposta di successione e donazione, tra l’altro nella misura più elevata pari all’8%, anche in assenza di un’attribuzione definitiva di beni e diritti, sulla base della sola circostanza di averli conferiti in un trust successivo, senza quindi aver generano alcun beneficio economico (“arricchimento”) in capo ai beneficiari finali.

Ciò impone un attento riesame delle strutture già esistenti e delle clausole che prevedono la devoluzione del patrimonio a trust successivi o strutture analoghe, prevedendo ad es. anziché trust successivi l’istituzione di trust da “affiancare” al trust originario ovvero, valutando l’opzione per la combinazione della tassazione “in entrata” degli apporti di beni al trust originario e della tassazione in “uscita” del trust successivo, in modo da procrastinare a “tempi migliori” la problematica, esponendosi tuttavia al rischio di possibili incrementi futuri di valore dei beni nonché del livello di tassazione.

(Articolo scritto in collaborazione con Gilda Natoli, dello Studio Di Tanno Associati)

Domande frequenti su Trust e imposta di successione: le nuove regole

Qual è la principale novità introdotta dall'art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 riguardo ai trust ai fini dell'imposta di successione e donazione?

Il nuovo art. 4-bis Tusd introduce un nuovo regime di tassazione per i trust, distinguendo tra tassazione in uscita e tassazione in entrata. Questo modifica il precedente approccio alla tassazione di tali strumenti.

Cosa chiarisce la Risposta a interpello n. 170/2025 dell'Agenzia delle Entrate in merito ai trust successivi?

La Risposta n. 170/2025 affronta la questione se un trust cosiddetto 'successivo' possa essere considerato un beneficiario ai fini dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti su questo specifico aspetto dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.

Qual è la posizione dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla qualificazione di un trust come beneficiario finale?

L'articolo discute la posizione del trustee e dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità che un trust possa essere considerato un beneficiario finale. Questa interpretazione è cruciale per determinare l'applicazione dell'imposta.

Quali sono le implicazioni finanziarie della nuova normativa per i trust?

La nuova normativa, con l'introduzione dell'art. 4-bis Tusd, impatta direttamente sul trattamento fiscale dei trust, modificando le modalità di tassazione in uscita e in entrata. Questo può avere conseguenze significative sulla pianificazione patrimoniale.

Quali alternative di pianificazione patrimoniale possono essere considerate alla luce delle nuove regole sui trust?

L'articolo suggerisce che, in base alle nuove disposizioni e alle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, potrebbero essere ipotizzabili diverse alternative di pianificazione patrimoniale. Queste alternative mirano a ottimizzare la gestione degli asset nel rispetto della normativa fiscale.

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Vignetta in B/N di Carlo Andrea Curti, partner di Di Tanno.

di Carlo Andrea Curti

Avvocato e partner di Di Tanno Associati, Carlo Andrea Curti vanta una consolidata esperienza nella fiscalità finanziaria, internazionale, immobiliare e nel contenzioso tributario. Le sue aree di specializzazione comprendono: la fiscalità dei fondi di investimento alternativi (private equity, immobiliari, venture capital, private debt), le operazioni di finanza straordinaria, i patrimoni degli Hnwi. È membro delle commissioni Tax & legal di Aifi, di Italian Tech Alliance e del comitato credito di Confindustria Assoimmobiliare.

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