Participation exemption (Pex): cos’è e come funziona l’esenzione su plusvalenze
Ai fini della disciplina della participation exemption (che si ricorda essere il regime che consente l’esenzione da tassazione per il 95% del suo ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni) il requisito relativo all’esercizio da parte della società ceduta di un’impresa commerciale non è escluso nel caso in cui l’immobile strumentale sia in costruzione, purché in seguito nell’immobile stesso sia iniziata l’attività di impresa.
È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha affermato con ordinanza 14800 dello scorso 2 giugno.
Il caso: plusvalenze e contestazione dell’Agenzia delle Entrate
La fattispecie ha ad oggetto una società che cede la partecipazione in un’altra società ed applica il regime della participation exemption alla tassazione della plusvalenza.
L’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento disconosce la possibilità di applicare tale regime sostenendo che la società ceduta non soddisfa il requisito della commercialità necessario, tra gli altri, per applicare l’imposizione agevolata. In particolare, a parere dell’Agenzia, la società non svolge attività di impresa poiché l’attività della società è costituita fino al momento della cessione esclusivamente dalla costruzione, effettuata da terzi, dell’unico immobile con destinazione alberghiera e nei tre anni precedenti la società non dichiara alcun ricavo (in proposito, la disciplina dalla participation exemption richiede che il requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa sussista ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso).
La posizione dell’Agenzia delle Entrate sugli immobili in costruzione
Secondo l’Agenzia solo dal momento in cui l’immobile viene utilizzato per l’attività alberghiera, fattispecie che si è verificata dopo la cessione, il requisito della commercialità sarebbe soddisfatto. Di conseguenza, il regime dell’esenzione su partecipazioni (Pex) viene negato e viene accertato un maggior reddito assoggettando a tassazione l’intera plusvalenza. In sostanza l’attività preparatoria, costituita dalla costruzione dell’edificio a destinazione alberghiera, poi effettivamente esercitata, non è considerata sufficiente dall’Agenzia delle Entrate.
La decisione della Cassazione: l’attività preparatoria è impresa
Al riguardo la Corte di Cassazione precisa innanzitutto che l’attività preparatoria costituisce attività di impresa, come già affermato a più riprese dalla stessa Corte. Inoltre, ricorda come l’Agenzia delle Entrate stessa (nella Circolare del 29.3.2013 in tema di participation exemption) abbia affermato come il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di start up sempre che la società partecipata dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo inizi a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.
Le implicazioni pratiche per l’esenzione su partecipazioni
Alla luce di quanto sopra, la Cassazione conclude che anche la fase di costruzione di un edificio a destinazione alberghiera, poi effettivamente intrapresa, costituisce utilizzo del fabbricato nell’esercizio d’impresa e di conseguenza il regime della participation exemption a condizione che gli altri requisiti siano soddisfatti, risulta applicabile.

