Trust e creditori: due sentenze che smontano la protezione patrimoniale
Istituire un trust per mettere al riparo il patrimonio dai creditori è una tentazione ricorrente. L’effetto segregativo – i beni conferiti escono formalmente dalla sfera giuridica del disponente – alimenta l’idea che, una volta “blindati”, quei cespiti siano intoccabili. Nessuno potrà più aggredirli, neppure il giudice. Sbagliato.
A dimostrarlo, quasi in simultanea, sono due recenti pronunce di merito: la Corte d’Appello di L’Aquila (sentenza del 9 dicembre 2025) e la Corte d’Appello di Firenze (decreto del 15 dicembre 2025).
Due storie diverse – un trust “familiare” svuota-patrimonio e un conferimento immobiliare pre-fallimentare – ma un identico messaggio: se il trust è usato contro i creditori, l’ordinamento lo smonta. Pezzo per pezzo.
Il trust che svuota il patrimonio: casa, redditi e beni conferiti
Il primo caso arriva dall’Abruzzo. Un uomo, tenuto a versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie e al figlio in forza di un decreto di omologa del 2007, accumula un arretrato superiore a 44.000 euro. Nel frattempo, dal 2018, sono già pendenti procedimenti esecutivi per il recupero delle somme. Eppure, nel gennaio 2021, il debitore decide di istituire un trust e di conferirvi praticamente tutto: l’unica casa di proprietà, l’attività commerciale di bar, i redditi presenti e futuri (stipendi, Tfr, trattamenti pensionistici), i conti correnti bancari e postali, le polizze vita e perfino un’autovettura.
A quel punto, l’ex coniuge e il figlio agiscono con la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Il Tribunale di Teramo accoglie la domanda e dichiara l’atto inefficace nei loro confronti.
Il disponente propone appello e gioca più carte: sostiene che il credito non esiste perché nel frattempo c’era stata una riconciliazione coniugale; che il trust persegue interessi familiari meritevoli di tutela; che il figlio, inserito tra i beneficiari, non è pregiudicato.
La Corte d’Appello di L’Aquila respinge tutto.
Revocatoria e trust: basta anche un credito “eventuale” per agire
Il primo argomento smontato dai giudici riguarda l’esistenza del credito. L’appellante sosteneva che la riconciliazione di fatto con la moglie avrebbe fatto venir meno l’obbligo di mantenimento e, di conseguenza, il presupposto stesso della revocatoria. La Corte non ci sta.
Richiamando un principio consolidato in Cassazione (nn. 4212/2020, 11755/2018, 5619/2016), ricorda che ai fini dell’azione revocatoria il credito va inteso in senso lato: non serve che sia certo, liquido ed esigibile. Basta una ragione creditoria anche solo eventuale o litigiosa, purché non pretestuosa. Il fatto che il debitore contesti l’importo non elimina il credito, ma lo qualifica come “litigioso” – e questo è più che sufficiente.
Del resto – annota la Corte con una punta di ironia logica – anche a voler seguire la tesi dell’appellante sulla riconciliazione, questi si riconoscerebbe comunque debitore almeno per il periodo anteriore alla stessa. Quanto all’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, la Corte richiama Cass. n. 22161/2019: conta il momento in cui il credito sorge, non quello in cui viene accertato dal giudice.
Svuotare il patrimonio con un trust non tutela dai creditori
Ma è sulla consistenza del conferimento che la pronuncia diventa più incisiva. Il debitore aveva trasferito al trust l’unico immobile di proprietà, l’attività commerciale, tutti i redditi correnti e futuri, i conti correnti, le polizze vita. In pratica, tutto.
La Corte osserva che una spoliazione patrimoniale di queste proporzioni non richiede neppure la prova della totale incapienza: è sufficiente che l’atto renda più difficile o incerta la possibilità per i creditori di soddisfarsi. E qui la difficoltà è evidente.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte smonta l’argomento più insidioso: il figlio è beneficiario del trust, quindi non sarebbe pregiudicato. In realtà – ragionano i giudici – il figlio-creditore non avrebbe potuto rivalersi sui beni segregati se non dopo la morte del trustee e del secondo trustee, con esclusione dalla partecipazione agli utili.
In altre parole, il trust trasformava un credito esigibile in una mera aspettativa futura e condizionata: una compressione concreta della garanzia patrimoniale, non una sua tutela.
Quanto alla scientia damni, la conclusione è quasi scontata. I procedimenti per il recupero dei crediti pendevano dal 2018, tre anni prima dell’istituzione del trust. La Corte vi legge non solo la consapevolezza del pregiudizio, ma una dolosa preordinazione a sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori.
Trust e fallimento: quando il conferimento blocca l’esdebitazione
Il secondo caso si colloca in un contesto diverso ma complementare: quello fallimentare. Nel 2016, il Tribunale di Lucca dichiara il fallimento di una società e dei soci illimitatamente responsabili. Uno di questi, prima del fallimento, aveva conferito in un trust due beni immobili di sua proprietà. La curatela, per recuperare l’attivo sottratto, è costretta a promuovere un giudizio di revocatoria, poi definito con transazione.
Chiusa la procedura nel 2019, il fallito chiede l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 della legge fallimentare: la liberazione dai debiti residui verso i creditori insoddisfatti. È il “fresh start” che l’ordinamento riserva all’imprenditore onesto ma sfortunato. Il Tribunale di Lucca rigetta l’istanza per difetto di meritevolezza.
La Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 15 dicembre 2025, conferma.
Esdebitazione e trust: il nodo della buona fede verso i creditori
La Corte fiorentina parte da una premessa importante: al caso si applica ancora la legge fallimentare e non il Codice della crisi (entrato in vigore nel luglio 2022), come chiarito da Cass. n. 14835/2025.
Quanto al merito, recepisce l’orientamento della Cassazione (n. 28505/2024) secondo cui, alla luce della Direttiva Ue n. 1023/2019 (cosiddetta “Insolvency“), la scarsa soddisfazione dei creditori non basta, da sola, a precludere l’esdebitazione. Ciò che conta è che la minore entità del patrimonio non sia il risultato di condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente o distrattive del debitore.
Ed è proprio su questo versante che il trust diventa determinante. La Corte qualifica il conferimento di immobili in un trust come “distrazione dell’attivo” ai sensi dell’art. 142, comma 1, n. 5, L.F.
Il concetto – precisano i giudici – non va letto in senso riduttivo come sottrazione materiale di beni: è distrazione qualsiasi attività volta a limitare la garanzia patrimoniale generica. Il richiamo al 78° considerando della Direttiva Insolvency è puntuale: l’imprenditore disonesto e in mala fede non va inteso in senso morale, ma come soggetto la cui condotta non sia improntata alla buona fede verso i creditori. Creare un vincolo di indisponibilità su beni propri per sottrarli all’aggressione esecutiva rientra in pieno in questa nozione.
E non è tutto. La Corte aggiunge che il conferimento ha rallentato la procedura fallimentare, costringendo la curatela ad avviare un contenzioso. Il fatto che il debitore abbia poi transatto non sana il vizio: la transazione – osserva il collegio – non era un atto di spontanea collaborazione, ma una scelta quasi obbligata dato l’esito prevedibile della revocatoria, che peraltro gli consentiva di mantenere la titolarità dei beni conferiti nel trust.
Trust e protezione patrimoniale: cosa dicono davvero i giudici
Le due decisioni si muovono su binari processuali differenti – la revocatoria ordinaria nel caso aquilano, il giudizio di esdebitazione in quello fiorentino – ma convergono su un punto essenziale: la segregazione patrimoniale del trust non è un salvacondotto.
Sul piano della revocatoria, il trust istitutivo è atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto a un regime probatorio più favorevole per il creditore: basta la scientia damni del disponente, senza necessità di provare la mala fede del terzo. La nozione lata di credito – comprensiva di ragioni eventuali e litigiose – amplia ulteriormente il perimetro di tutela. E non vale l’argomento che il trust sia stato istituito per fini “familiari” meritevoli, se nei fatti priva i creditori di ogni possibilità concreta di soddisfarsi.
Sul piano fallimentare, il conferimento in trust non si limita a esporre il debitore alla revocatoria (anche fallimentare, ex art. 67 L.F.), ma può comprometterne la possibilità di ottenere l’esdebitazione. La condotta di chi segrega beni in vista di – o durante – una situazione di difficoltà finanziaria viene valutata come contraria a buona fede, con effetti che si protraggono ben oltre la chiusura della procedura concorsuale.
Come usare il trust senza rischi: le cautele contro la revocatoria
Chi si avvicina al trust come strumento di protezione patrimoniale deve dunque sapere che l’effetto segregativo è reale e legittimo, ma non è assoluto. La giurisprudenza conferma che l’azione revocatoria ordinaria è pienamente esperibile contro l’atto istitutivo, e che i tribunali sono sempre più attenti a verificarne la causa concreta, distinguendo tra pianificazione genuina e intento elusivo.
Le due pronunce suggeriscono alcune cautele fondamentali. Istituire un trust in pendenza di debiti – anche solo contestati o litigiosi – è un’operazione ad altissimo rischio revocatorio, soprattutto se il conferimento impoverisce in misura rilevante il patrimonio residuo del disponente. Il mero inserimento del creditore tra i beneficiari non neutralizza il pregiudizio: ciò che conta è l’effettiva possibilità per il creditore di soddisfarsi, che la segregazione per definizione comprime. E chi istituisce un trust in prossimità di una procedura concorsuale non rischia solo la revocatoria, ma anche la preclusione dell’esdebitazione – un effetto a lungo termine sulla propria posizione debitoria che difficilmente viene messo in conto.
In definitiva, il trust resta uno strumento di grande efficacia per la pianificazione patrimoniale e successoria, purché sia strutturato con causa concreta lecita e meritevole, e non si trasformi – per tempi, contenuti e circostanze – in un espediente per aggirare la funzione di garanzia che l’art. 2740 c.c. attribuisce al patrimonio del debitore. La segregazione protegge. L’abuso della segregazione, no.

