I trust sono oramai divenuti, a pieno titolo, strumenti classici del passaggio generazionale. Dopo un primo periodo di analisi e fisiologico scetticismo verso una figura di derivazione straniera che sembrava difficile conciliare con le categorie del diritto domestico, oggi si riscontra un grande interesse verso la materia, complice anche un trattamento fiscale favorevole che permette di scegliere tra l’altro il momento dell’effettiva imposizione.
Cos’è un trust: definizione semplice e funzionamento
Tecnicamente, un trust è l’espressione di un fenomeno gestorio.
Più precisamente, un trust è l’espressione del fenomeno gestorio per cui:
- uno o più disponenti (o settlor) nomina(no);
- uno o più fiduciari (o trustee) cui sono trasferiti dei diritti, perché questi utilizzino tali diritti unicamente per perseguire uno scopo (o più) e/o in favore di;
- uno o più beneficiari (o beneficiary); mentre
- uno o più guardiani (o enforcer, o protector, figura non sempre presente) vigila(no) sull’operato del trustee.
In maniera meno dogmatica, tecnicamente non precisa ma molto più efficace ad avviso di chi scrive: un trust è una sorta di cassetta di sicurezza, una scatola blindata (se creata con i giusti criteri) affidata ad un soggetto di fiducia in cui inserire i beni di proprio gradimento per assicurarsi che essi siano utilizzati per il raggiungimento dei propri desideri.
Nel passaggio generazionale, chiaramente, il desiderio è spesso quello di suddividere il patrimonio secondo il proprio volere ed in modo corretto tra gli eredi destinati, oltre che quello di preservare il patrimonio stesso dalle possibili vicissitudini della vita (propria e dei discendenti) conservandolo così per il godimento lungo le generazioni.
Trust e passaggio generazionale: perché è uno strumento chiave
Il trust non ha però solo la funzione di traghettare il patrimonio lungo le generazioni: è uno strumento che si presta ad essere utilizzato a molteplici fini perché capace di rispondere ad innumerevoli bisogni concreti, tutte le volte in cui sia opportuno o preferibile che la gestione di un fascio di diritti (o di rapporti, attivi o passivi che siano) venga affidata ad un terzo piuttosto che gestito in prima persona, per il raggiungimento di uno scopo o a vantaggio di altre persone.
Tipicamente, al di là delle esigenze successorie, si può trattare di necessità:
- professionali, per la segregazione del patrimonio di professionisti da possibili aggressioni (magari per responsabilità professionale);
- gestionali, finanziarie o di garanzia, per l’acquisto di pacchetti azionari, o per il deposito in escrow di somme o beni, o semplicemente per assicurarsi una più corretta gestione del patrimonio soprattutto in casi di capacità ridotta;
- societarie, in caso di necessità di ristrutturazione o passaggio generazionale non immediatamente perfezionabile, o di impossibilità di scelta di un leader per evitare lo stallo;
- benefiche, per la destinazione di beni a scopi non egoistici o caritatevoli.
Quando si usa un trust: i casi più comuni
In una elencazione (pur non esaustiva) delle ipotesi più comuni, i trust possono essere utilizzati per:
- preservare un patrimonio, tutte le volte in cui si ritenga sussistente il rischio che i successori possano smembrarlo o disperderlo, magari a causa di cattivi rapporti, o si voglia preservare la consistenza di un patrimonio in favore di più anelli lungo la catena delle generazioni future;
- segregare un patrimonio, dal momento che il trust assicura la costituzione di un patrimonio separato da quello del disponente (oltre che da quelli del trustee e dei beneficiari) e dunque l’impermeabilità del patrimonio rispetto alle vicende personali (e familiari), professionali ed alle conseguenti responsabilità sia del disponente che dei beneficiari;
- gestire e sfruttare collezioni d’arte, creare musei e/o attribuire le rendite – della eventuale dismissione di cespiti o dello sfruttamento economico – a soggetti predeterminati. Ciò accade tipicamente quando il titolare della collezione ritenga che i suoi successori non siano interessati, o in grado, o comunque non vogliano, gestire la collezione, o che essa possa diventare fonte di litigi tra i successori o venire da essi smembrata;
- gestire un patrimonio in favore di un successore, magari diversamente abile o incapace di gestirlo in via autonoma, allo scopo di assicurare l’accesso a (ed il mantenimento di) ogni cura necessaria al beneficiario;
- gestire aziende e società, mediante l’attribuzione – spesso congiunta da parte dei soci – di partecipazioni di controllo ad un trustee imparziale che sopprima di fatto il rischio di stallo decisionale;
- costituire beni in garanzia in favore di terzi o per scopi determinati, o destinare risorse per la risoluzione dei casi di crisi di impresa in modo coerente o alternativo rispetto alle procedure concorsuali;
- liquidare beni o sciogliere comunioni.
Trust di garanzia ed escrow: come funziona e quando conviene
Il trust può essere utilizzato anche a fini di escrow, tutte le volte in cui sia necessario, ad esempio, che un terzo detenga un bene al fine di garantire l’adempimento dell’obbligazione di un soggetto.
Ciò può avvenire sia con riferimento ai casi di cessione di partecipazione societaria, in cui tipicamente sopravvivono per periodi determinati specifiche garanzie o, nelle ipotesi ad esempio di leveraged buy out, obblighi di fare da parte dei venditori e manager, sia con riferimento alle compravendite in generale, sia e soprattutto nei contratti commerciali. Il trustee diventa, in sintesi, un garante per tutti.
Esemplificativamente, si può porre il caso degli immobili (che dimostra peraltro la piena compatibilità dello strumento con le categorie giuridiche italiane).
Nel sistema dell’equity, nel caso di pagamento del prezzo di un immobile mediante accensione di un mutuo, la banca mutuante ed il mutuatario (ove parte del prezzo sia di sua competenza diretta) sono soliti depositare il prezzo presso un professionista, perché questi adempia sia all’obbligazione del venditore di cancellare le ipoteche sussistenti sul bene, sia all’obbligazione del compratore di pagare il prezzo e concedere la nuova ipoteca sul bene a garanzia del mutuo.
La somma depositata costituisce automaticamente un trust, addirittura senza necessità di istituzione esplicita (si tratta di un c.d. constructive trust) con conseguente separazione di tale patrimonio rispetto a quello del soggetto depositario della somma (e mandatario delle parti).
Il che produce implicitamente un’affidabile garanzia per tutte le parti dell’obbligazione: per il venditore, rispetto al pagamento del prezzo, per il compratore, per l’estinzione delle garanzie precedenti, e per la banca mutuante, rispetto sia all’estinzione della garanzia precedente (e dunque alla libertà del bene) che per l’accensione della garanzia in proprio favore.
In Italia la costituzione di un trust di questo tipo dovrebbe essere esplicita per essere riconoscibile, e pertanto solitamente si supplisce mediante un contratto di escrow ed una serie di mandati incrociati da parte di venditore, compratore ed istituto mutuante in favore del professionista delegato.
Trust, immobili e aziende: differenze rispetto al deposito prezzo
Nel caso degli immobili e delle aziende, supplisce inoltre in parte la normativa sul cosiddetto deposito prezzo, che prevede l’obbligo del notaio (o del pubblico ufficiale) di versare su apposito conto corrente dedicato l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito.
Chiaramente, però, la norma è limitativa rispetto alle possibilità offerte da un trust, se pur concede – in linea con quanto permetterebbe anche un trust – il beneficio della separazione patrimoniale del conto dedicato (ma non della specifica somma) rispetto al residuo patrimonio del professionista. Quest’ultimo può disporre delle somme affidategli solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate e può procedere solo una volta eseguite la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente, verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti, a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
Un trust permette invece maggiore efficacia, perché consente al trustee di utilizzare una (professionale) discrezionalità nell’utilizzo del bene per il raggiungimento dello scopo concreto e dunque la migliore soddisfazione di colui che risulta creditore della prestazione. Ciò non solo e non tanto in riferimento al denaro, ma soprattutto nel caso in cui al trustee siano affidati dei beni diversi che potrebbe essere necessario liquidare o trasformare in bene diverso, o direttamente assegnare ad un soggetto per una migliore soddisfazione del beneficiario identificato come avente diritto.
Perché il trust è uno strumento così flessibile
Logico corollario di quanto sopra è che il trust è strumento assai duttile, dalle infinite possibilità di concreto utilizzo, tanto da poter soddisfare esigenze di stampo fortemente diverso tra loro, e proprio per questo particolarmente affascinante ed efficace per il raggiungimento degli scopi di ciascuno. Non esistono trust ‘uguali’, riproducibili “per modelli”, perché ogni trust è il riflesso delle variegate esigenze legate all’unicità delle persone e delle vicende umane. Da maneggiare, ovviamente, con la massima cura.
