La riforma, introdotta dal primo gennaio con il D.Lgs. 139/2024, rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e trasparenza fiscale (anche) dei trust opachi, perché semplifica la gestione e la tassazione sia per i beneficiari che per i trustee, stabilendo come norma generale la tassazione in uscita. Ma vediamo cosa ne pensa l’avvocato Fuccella.
Allora avvocato, partiamo dalla base. Quali sono le principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal primo gennaio 2025, riguardo alla tassazione dei beni conferiti in un trust opaco?
Il D.Lgs. 139/2024 ha portato significative innovazioni nella tassazione dei trust in generale e, per quel che ci riguarda, anche per quelli opachi, rendendo il sistema più chiaro e strutturato. Il legislatore ha compiuto un passo rilevante: ha finalmente dato dignità normativa espressa al trust, riconoscendolo come istituto centrale nell’ambito dei vincoli di destinazione. Le novità principali riguardano il momento della tassazione, la base imponibile, le opzioni disponibili per il disponente e la regolamentazione dei trust già esistenti. La riforma introduce definitivamente la tassazione all’uscita come regola generale, con l’imposta che si applica solo quando i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari, eliminando la tassazione prematura anticipata. Pertanto, il valore dei beni da tassare è quello in quel preciso momento, non quello storico. Anche se il trust è stato istituito anni prima, la disciplina da applicare è quella vigente al momento del trasferimento, non quella in vigore alla data di costituzione del trust. Questo punto, chiarito dal Notariato, sgancia definitivamente il trust dalla logica degli atti condizionati. Sono anche stati chiariti i criteri di territorialità per la tassazione dei trust con asset internazionali, in modo da evitare incertezze interpretative.
La riforma fiscale ha chiarito parecchio il quadro, soprattutto per i trust opachi. In particolare, come influisce la nuova disciplina fiscale sulle attribuzioni di reddito effettuate da un trust opaco ai beneficiari residenti in Italia?
ll decreto D.Lgs. 139/2024 si è occupato concentrato prevalentemente della tassazione indiretta dei trust (imposta sulle successioni e donazioni). La disciplina delle imposte dirette per i trust non ha subito modifiche da questo provvedimento. Su quel versante restano valide le regole già esistenti, delineate in parte dalla normativa precedente e chiarite dalla prassi amministrativa.
Se il trust opaco è residente in Italia, i redditi prodotti vengono tassati direttamente sul trust, soggetto all’Ires, e le successive distribuzioni ai beneficiari non comportano un’ulteriore tassazione sul reddito. Tuttavia, il quadro cambia per i trust opachi esteri. In questi casi, la nuova disciplina – introdotta dall’art. 13 del D.L. 124/2019 (convertito con L. 157/2019) – stabilisce che anche le attribuzioni di reddito possono divenire imponibili in capo ai beneficiari residenti in Italia. In particolare, se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, i redditi corrisposti ai beneficiari sono qualificati come redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies del TUIR.
Nel dettaglio, l’art. 44 del TUIR individua come redditi di capitale quelli imputati ai beneficiari di trust trasparenti, anche se non residenti, e quelli corrisposti a residenti italiani da trust e istituti analoghi stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47‑bis del Tuir. Per i trust opachi, questo significa che solo le somme erogate da trust istituiti in paesi a regime fiscale privilegiato – intesi come quei Paesi in cui il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia – sono considerate redditi di capitale. Di conseguenza, i redditi distribuiti a beneficiari residenti vengono tassati ordinariamente tramite l’Irpef e vanno inseriti nel quadro RL della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, per evitare stratagemmi, se non si riesce a distinguere tra redditi accumulati e capitale originario, l’intero ammontare distribuito viene considerato reddito imponibile.
Quindi, in sintesi, quali sono gli effetti principali per i beneficiari?
In sintesi, le distribuzioni da trust opachi istituiti in paesi a fiscalità privilegiata sono tassate come redditi di capitale secondo il criterio di cassa, che regola ordinariamente la proprio tassazione dei redditi di capitale, a differenza di quanto avviene per i trust trasparenti, nei quali si applica il criterio di imputazione. Il meccanismo dell’imputazione per trasparenza, infatti, risulterebbe incompatibile con la struttura dei trust opachi, nei quali i beneficiari non vantano alcun diritto a percepire i redditi prodotti dal trust. Inoltre, in caso di impossibilità di distinguere tra redditi e capitale originario, l’intera somma viene considerata reddito imponibile, evitando così possibili elusioni. Questo approccio “all in” evita ambiguità e garantisce una maggiore trasparenza e certezza fiscale, allineando il trattamento dei trust alle regole generali previste per le liberalità dirette.
Il D. Lgs. 139/2024 sancisce definitivamente il principio della tassazione in uscita come regime ordinario per i trust opachi. Cosa significa in pratica e cosa cambia?
Significa che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo quando i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari, non al momento del conferimento nel trust. L’idea alla base di questa regola è che l’evento fiscalmente rilevante non è il trasferimento dei beni al trust, ma l’arricchimento effettivo del beneficiario finale. Tuttavia, è stata prevista anche una tassazione anticipata: il decreto ha introdotto un regime opzionale di tassazione in entrata. Il disponente del trust (o il trustee, se si tratta di un trust testamentario) può scegliere di pagare l’imposta anticipatamente, cioè al momento del conferimento dei beni nel trust. Questa opzione può essere vantaggiosa se si vogliono cristallizzare le aliquote e le franchigie attuali, evitando eventuali aumenti futuri della tassazione. Facciamo un esempio pratico concreto: se Tizio conferisce un immobile in un trust nel 2025 a beneficio futuro dei suoi figli, con il regime ordinario (tassazione in uscita) non si applica alcuna imposta sulle donazioni al momento del conferimento. L’imposta sarà dovuta solo soltanto quando, ad esempio, nel 2030 il trustee trasferirà l’immobile (o i suoi proventi) ai figli beneficiari in attuazione del trust. A quel tale punto si applicheranno le aliquote e le eventuali franchigie previste dalla legge, in base al rapporto di parentela tra Tizio (il disponente) e i figli (i beneficiari). Al contrario, prima della riforma, in assenza di una norma chiara, si temeva che l’imposta potesse essere pretesa già nel 2025 sul valore dell’immobile conferito. Con il nuovo regime, questo rischio viene eliminato (salvo, naturalmente, che non si scelga volontariamente di avvalersi della tassazione anticipata).
Ma ci sono dei rischi se si opta per la tassazione anticipata?
Optare per la tassazione in entrata permette di determinare subito l’imposta sulle successioni e donazioni, calcolata in base al valore dei beni conferiti e al rapporto di parentela tra disponente e beneficiari noti in quel momento. Tuttavia, ci sono due aspetti da considerare. Se i beneficiari non sono determinati, come appunto nel trust opaco, la normativa impone che l’imposta venga calcolata applicando l’aliquota più elevata (8%) e senza franchigie, come misura di tutela per l’Erario. Inoltre, se il beneficiario effettivo, al termine del trust, dovesse appartenere a una categoria con un’aliquota inferiore o con una franchigia più alta, non sarebbe possibile ottenere il rimborso dell’imposta già pagata. Nella tassazione in uscita, che è il regime predefinito, l’imposta si calcola solo quando il trustee trasferisce i beni ai beneficiari: e quindi questi rischi non esistono.
In sostanza, questo regime opzionale può risultare vantaggioso in determinate situazioni: ad esempio se si ritiene che in futuro le aliquote possano aumentare o le franchigie ridursi, oppure se si vuole “cristallizzare” una situazione favorevole (come l’attuale grado di parentela e la relativa franchigia esente), evitando incertezze normative negli anni a venire. Di contro, occorre valutare il costo finanziario legato all’anticipazione del pagamento di un’imposta che, a regime ordinario, sarebbe dovuta in futuro (forse molti anni dopo, al momento dell’assegnazione ai beneficiari). In sintesi, l’opzione in entrata offre uno strumento di pianificazione: va calibrato caso per caso, soppesando il beneficio della certezza e dell’eventuale risparmio futuro con l’onere immediato che comporta.
Quali sono le implicazioni pratiche per i trustee nella gestione di un trust opaco alla luce delle nuove regole fiscali?
Le nuove regole fiscali impongono ai trustee di trust opachi una serie di accorgimenti pratici nella gestione del trust. In primo luogo, i trustee dovranno tenere traccia accurata dei conferimenti effettuati nel trust (quando, da chi e per quale valore) e della categoria di beneficiari prevista, poiché ciò rileva sia ai fini di un’eventuale opzione per la tassazione “in entrata” sia per applicare correttamente l’imposta all’atto delle future attribuzioni.
Se il disponente (o il trustee, in caso di trust testamentario) decide di esercitare l’opzione per pagare subito l’imposta sui conferimenti, il trustee dovrà assicurarsi che l’imposta di donazione venga calcolata e versata correttamente al momento del trasferimento dei beni nel trust. In caso contrario, quando si segua il regime ordinario di tassazione all’uscita, il trustee dovrà supportare i beneficiari al momento delle distribuzioni, coordinando con i beneficiari la predisposizione e registrazione dell’atto di attribuzione e garantendo il rispetto dei tempi di legge per la dichiarazione.

