Si è sempre letto e parlato di quanto sia importante per un collezionista pianificare il proprio patrimonio artistico, ossia pensare al futuro della sua collezione quando è ancora in tempo di prendere tutte le decisioni per il futuro della sua collezione. Tuttavia, sempre più spesso al fianco della parola pianificazione si incontrano strumenti giuridici validi ma a volte smisurati per la necessità del collezionista.
Quando si affronta il tema della pianificazione con il collezionista, per prima cosa bisogna ascoltare le necessità o i suoi desiderata e studiare la scelta più efficiente in termini legali, fiscali e culturali, ma soprattutto avere sempre in mente che la collezione è parte del patrimonio oggetto di pianificazione e non un elemento estraneo e di poco valore, rispetto magari ad asset immobiliari o societari, che può essere trattato come costola distaccata del corpo patrimoniale.
I dubbi che ogni collezionista ha sono legittimi e frutto della sua esperienza di collezionista e familiare e pertanto per operare qualsiasi scelta e metterla al riparo da azioni per la lesione della quota di legittima, il collezionista dovrà affrontare la pianificazione della collezione in concerto con la pianificazione dell’intera sfera patrimoniale.
Testamento opere d’arte: uno strumento semplice ma efficace
Lo strumento più semplice, più antico ma non meno efficace, creato ai fini della pianificazione patrimoniale è il testamento.
Il testamento è un atto unilaterale non ricettizio che ha il preciso compito di realizzare la voluntas testantis, ossia permette al collezionista di decidere, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, come disporre della sua collezione, potendo cambiare idea in ogni momento, atteso che il testamento può essere modificato fino all’ultimo momento di vita del testatore.
La duttilità del testamento che in fase di pianificazione è il frutto di uno studio congiunto tra notai, avvocati e commercialisti, permette al collezionista di decidere della sua collezione fino al momento del suo trapasso per permettergli di stare al passo con i cambiamenti familiari, del mercato, delle istituzioni e quindi poter scegliere se mantenere la collezione unita e costituire un proprio museo privato tramite l’istituto giuridico della Fondazione in sede testamentaria (ad esempio), ovvero, se destinarla a persone specifiche (legato), se predisporre una donazione in favore di un’istituzione, e così via.
L’importanza del dettaglio
Se il collezionista dovesse decidere di utilizzare l’istituto giuridico del testamento per la trasmissione della collezione, è importante che all’interno dell’atto – per qualsiasi disposizione il testatore abbia deciso – siano individuate le opere, costituenti la collezione, nella loro specificità. Troppe volte sono state individuate le opere in maniera generica quale “statua antica” oppure “quadro di ..” o anche “quadro in salone sopra la camino” che non hanno permesso la puntuale individuazione dell’opera e quindi creato delle criticità soprattutto in quelle situazioni in cui il testatore aveva deciso di dividere puntualmente la collezione tra i suoi eredi, ovvero distogliere dalla sfera familiare la collezione per esempio in favore della costituzione di una fondazione.
Testamento opere d’arte: una certificazione alla provenienza
L’importanza di individuare le opere costituenti la fondazione risponde anche alla necessità di individuare la provenienza delle opere. Oggi al fine di poter compiere qualsiasi azione sulle opere che sia essa la vendita, la donazione o darla in comodato d’uso gratuito ad un museo, viene sempre richiesta oltre all’attestato di autenticità dell’opera la sua provenienza. Ed è quindi chiaro che un elenco analitico delle opere d’arte costituenti la collezione che dalla sfera patrimoniale del testatore collezionista verranno trasmesse nella sfera patrimoniale dell’erede costituisce una prova relativa alla provenienza delle stesse.
In conclusione, oltre alla funzione probatoria relativa alla provenienza del bene il testamento si dimostra uno strumento giuridico dai caratteri duttili che permettono al collezionista di compiere numerose operazioni sia in sede di pianificazione che post mortem come la costituzione di fondazioni o trust c.d. testamentario.