In proposito, va innanzi tutto considerato che vincite, premi e riconoscimenti conseguiti in esito alla partecipazione a giochi online da parte di persone fisiche, residenti in Italia, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di lavoro autonomo o di un eventuale rapporto di lavoro subordinato costituiscono redditi diversi.
Tali vincite, nel caso in cui siano oggetto di pagamento da parte di un sostituto d’imposta, sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquote che variano dal 10% al 25% a seconda dei casi (per i giochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, inclusi il lotto e le lotterie nazionali, il prelievo sulle vincite è regolato da apposite leggi speciali). In tali casi il vincitore non deve riportare in dichiarazione dei redditi l’importo della vincita, avendo già subito un prelievo definitivo sulle relative somme.
Per vincite e premi online, tuttavia, talvolta l’importo della vincita non viene corrisposto da un soggetto che riveste in Italia la qualifica di sostituto d’imposta. In tali casi, sulla base di quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria, il vincitore è tenuto a esporre l’importo della vincita nella propria dichiarazione dei redditi in base al criterio di “cassa”, assoggettando, senza alcuna deduzione, l’intero ammontare della vincita a tassazione in base alle aliquote progressive applicabili. Va poi osservato che restano fermi gli obblighi di monitoraggio fiscale nel caso di utilizzo di un conto corrente detenuto all’estero in relazione alle giocate online.
Va poi notato come già da alcuni anni alcune tra le più note case da gioco italiane (i cosiddetti casinò) abbiano ottenuto le concessioni necessarie per l’esercizio dei giochi pubblici a distanza e offrano la possibilità di effettuare scommesse online e di partecipare a giochi online. La scelta di queste case da gioco di offrire online le proprie prestazioni può assumere un particolare rilievo per i giocatori, alla luce del fatto che per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea è prevista l’esenzione dall’imposizione sui redditi.
Una peculiare attenzione va prestata rispetto alla partecipazione a talune simulazioni online, come nel caso del “metaverso”, dove è possibile prendere parte a giochi d’azzardo all’interno di veri e propri casinò virtuali costruiti all’interno della realtà virtuale, ma anche accumulare, sulla base delle più svariate attività, crediti virtuali oppure “token” certificabili e scambiabili con moneta virtuale convertibile in euro o dollari. Gli eventuali proventi conseguiti in tali contesti vanno valutati caso per caso ai fini fiscali, potendosi configurare fattispecie imponibili estranee non solo alle vincite ma anche all’intera categoria dei redditi diversi.
(Articolo scritto in collaborazione con Thomas Yang, di Lca Studio Legale)