Con risposta 143 dello scorso 27 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a dei fondi non residenti ed alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote del fondo stesso.
Il caso: fondo estero con sede a Singapore
Il caso analizzato riguarda una società di gestione di fondi di investimento costituita a Singapore e soggetta alla supervisione dell’Autorità Monetaria di Singapore che gestisce un fondo di investimento costituito a Singapore nella forma di una “non umbrella venture capital company”.
Il fondo di Singapore intende investire in un fondo immobiliare italiano che ha lo scopo di sviluppare un progetto residenziale di lusso e in proposito chiede all’Agenzia delle Entrate se in capo al fondo di Singapore i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo italiano beneficino dell’esenzione da ritenuta e le plusvalenze, derivanti dall’eventuale cessione delle quote del fondo italiano, beneficino dell’esenzione da tassazione.
I requisiti fiscali secondo l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, coerentemente con precedenti posizioni, ribadisce innanzitutto che le caratteristiche imprescindibili di un fondo sono la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.
L’agenzia precisa poi che per quanto riguarda l’esenzione da ritenuta, in caso di fondi esteri che partecipano a fondi immobiliari italiani, possono beneficiare di tale regime i fondi istituiti in paesi White List (da individuarsi in base all’elenco di paesi contenuto nel Dm del 4 settembre 1996) che presentano requisiti sostanziali e finalità di investimento dei fondi italiani, a prescindere dalla forma giuridica anche se privi di soggettività tributaria, a condizione che siano soggetti vigilanza o la vigilanza esista sulla società di gestione.
Plusvalenze su cessione di quote: trattamento fiscale
In relazione alla plusvalenza in caso di cessione delle quote del fondo immobiliare italiano, l’Agenzia conferma che l’esenzione da tassazione si applica, tra gli altri, agli investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria istituiti in paese White List.
Conclusioni dell’Agenzia nel caso specifico
Alla luce di ciò, con riferimento al caso in esame, sulla base del presupposto che il fondo di Singapore – che in base all’atto costitutivo si qualifica come organismo di investimento collettivo sotto forma di persona giuridica e che è gestito da una società di gestione sotto la vigilanza e supervisione dell’Autorità Monetaria di Singapore – soddisfi i requisiti sopra indicati, l’Agenzia ritiene che i proventi distribuiti dal fondo immobiliare italiano non siano soggetti a ritenuta e che in caso di cessione delle quote del fondo immobiliare italiano la plusvalenza benefici del regime di esenzione da tassazione.