Oicr esteri: esenzione da ritenuta se vigilati dalla Sec

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Gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani

Indice

I proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da Oicr esteri, a certe condizioni, non sono soggetti alla ritenuta alla fonte

I general partners e l’Advisor devono essere considerati come un unico soggetto giuridico dal momento che congiuntamente svolgono il ruolo di gestore dei Fondi

Con una recente risposta a interpello, n. 265 del 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in materia di esenzione sui proventi distribuiti da un fondo immobiliare residente in Italia a un fondo estero.

Sul punto, osserva l’Agenzia, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da Oicr esteri, a certe condizioni, non sono soggetti alla ritenuta alla fonte (ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DL 351/2001) sull’ammontare riferibile a ciascuna quota.

Per spiegare la conclusione a cui arriva l’Agenzia, è opportuno mettere in evidenza i punti cruciali della risposta a interpello resa a favore dell’istante, la cui istanza riguardava una società fiscalmente residente in Lussemburgo indirettamente posseduta da tre fondi di investimento e gestiti da una società quotata alla borsa di New York.

Ad avviso dell’Agenzia, poiché i fondi, e i general partners dei fondi, sono soggetti alla vigilanza della Securities and Exchange Commission si deve ritenere che ricalchino le medesime finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani e come tali possono essere non soggetti a ritenuta alla fonte.

Definizione di fondo comune di investimento

Il testo unico di finanza, Tuf, definisce il fondo comune di investimento l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

In particolare, la lettera k dell’art. 1, Tuf, stabilisce che l’organismo di investimento collettivo del risparmio consiste in un  organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’Oicr, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

A partire da questa definizione, osserva l’Agenzia, si mette in evidenza la caratteristica imprescindibile dell’Oicr:

  • la funzione economica, intesa come gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori
  • l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.

I proventi derivanti da fondi immobiliari italiani

Come noto, è previsto un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da Oicr esteri a condizione che siano istituiti in Stati e territori c.d. white list.

Tale regime di esenzione, specifica l’Agenzia, trova applicazione:

  • in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare
  • qualora gli investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l’investimento.

Inoltre, quanto a quest’ultimo punto, specifica l’Agenzia ai fini dell’esenzione il veicolo partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti dall’articolo 7, comma 3, con riferimento agli investitori.

La non imponibilità per gli Oicr esteri

L’Agenzia chiarisce che ai fini dell’identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria.

Tuttavia, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.

In questo senso, evidenzia l’Agenzia, si deve ritenere che non siano soggetti a ritenuta quegli Oicr esteri che soggiacciono al controllo e alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (Sec).

Questi, infatti, hanno gli stessi requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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