Regime Pex 2026: nuove regole su dividendi e plusvalenze
La Legge di bilancio per il 2026 ha introdotto delle modifiche alla tassazione di dividendi e plusvalenze. In particolare, concentrando l’attenzione sulle società di capitali, l’imponibilità solo del 5% dell’ammontare delle plusvalenze e dei dividendi (cosiddetto regime Pex) si applica se si verifica, oltre alle condizioni già presenti, almeno una delle seguenti ulteriori condizioni: partecipazione al capitale non inferiore al 5% o partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Ai fini del computo della prima soglia (5% del capitale), rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena societaria.
Per quanto riguarda la seconda soglia (500.000 euro) la norma fa riferimento al valore fiscale della partecipazione, che deve essere quindi determinato e ricostruito secondo criteri fiscali. In altri termini, non è sufficiente fare riferimento al valore contabile o di bilancio della partecipazione.
Le due condizioni, come visto, sono alternative, nel senso che basta rispettare una delle due per poter applicare il regime Pex.
Pex 2026 e plusvalenze: i nodi interpretativi della nuova norma
In questa sede non si entra in dettaglio su alcuni aspetti che dovranno essere chiariti, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione della nuova norma alle plusvalenze (ad esempio, se il calcolo delle soglie debba essere effettuato con specifico riferimento alla partecipazione ceduta o, come appare più in linea con il tenore letterale della norma, alla partecipazione complessivamente detenuta al momento della cessione). Si ritiene invece utile concentrare l’attenzione su considerazioni sistematiche e di carattere operativo.
Participation exemption e doppia imposizione: perché la norma è contestata
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre rilevare che l’introduzione della norma è stata fortemente osteggiata (si noti che la formulazione originariamente prevista, seppur relativa ai soli dividendi, era ben più pesante), in quanto il regime Pex non è un regime di favore ma un meccanismo che tende ad eliminare la cosiddetta doppia imposizione economica: tassazione del reddito sia in capo alla società che lo produce sia in capo al socio (che realizza la plusvalenza o incassa il dividendo).
Pex 2026 e investimenti della liquidità: effetti per le holding
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere operativo, quali saranno i soggetti e le operazioni sui quali la nuova normativa impatterà in maniera più significativa?
Tralasciando in questa sede le considerazioni in merito alle operazioni di private equity e alla remunerazione dei manager, si focalizza l’attenzione sul lato investimenti della liquidità.
Il caso tipico è quello della holding di famiglia che vende la partecipazione nella società operativa, realizza la liquidità e la investe in parte in titoli azionari quotati. In questa fattispecie, la condizione secondo la quale la partecipazione al capitale deve essere non inferiore al 5% risulta raramente raggiungibile (trattandosi di società quotate). Lo stesso discorso potrebbe valere per la seconda condizione, che richiede una concentrazione importante dell’investimento su un unico titolo azionario.
Club deal e Pex 2026: impatti fiscali su exit e dividendi
Un altro comparto che potrebbe essere impattato è quello dei club deal. Si pensi, ad esempio, ad una serie di investitori che partecipano con proprie società in una holding comune che effettua l’investimento nella società target del club deal. Al momento dell’exit (vendita della partecipazione nella target da parte della holding comune) o della distribuzione dei dividendi dalla target alla holding comune, la plusvalenza o i dividendi sarebbero tassati solo per il 5% del loro ammontare se sono verificate le condizioni per l’applicazione della Pex (ivi inclusa una delle condizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2026).
I dividendi successivamente distribuiti dalla holding comune alle società personali sarebbero imponibili per il 5% del loro ammontare (come avveniva prima della modifica normativa) ma solo se è verificata una delle due condizioni sopra indicate. Questo aspetto potrebbe risultare problematico in presenza di numerosi investitori o di importi non particolarmente significativi investiti da ciascun partecipante al club deal.

