Nel recente panorama giuridico italiano, la sentenza n. 7442 del 2024 della Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta nella comprensione e applicazione della tassazione della donazione indiretta e informale.
Tale sentenza ha chiarito con precisione come tali trasferimenti patrimoniali debbano essere trattati ai fini fiscali, delineando un confine più netto rispetto al passato tra le donazioni dirette e quelle indirette.
La sentenza della Cassazione n. 7442 del 2024 sulla donazione indiretta
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 ha affrontato nuovamente la questione dell’assoggettabilità a imposta delle donazioni, in particolar modo di quelle indirette e informali.
La differenza tra la donazione diretta, indiretta e informale, è agevole da comprendere.
Le donazioni configurano contratti con cui, per spirito di generosità, un soggetto arricchisce l’altro senza ottenere un corrispettivo in cambio. Tali contratti sono soggetti a specifici obblighi di forma scritta e di registrazione, che invece non sussistono nel caso delle donazioni indirette ed informali.
Cos’è la donazione indiretta
Le donazioni indirette si ravvisano in tutte quelle operazioni economiche che, seppur sembrano avere altri fini, come ad esempio l’acquisto di una casa per un figlio o la rinuncia all’eredità (con accrescimento della quota degli altri eredi), nella sostanza costituiscono comunque donazioni, ossia atti economici effettuati con spirito di generosità nei confronti di un’altra persona.
Le casistiche possono essere molteplici e variegate: l’importante è che l’operazione economica sia sempre assistita da una finalità benefica e generosa nei confronti di un altro soggetto.
Cos’è la donazione informale
Le donazioni informali, infine, sono molto simili alle donazioni indirette, sempre dotate di spirito di generosità e liberalità, ma si sostanziano nel compimento di atti materiali, come ad esempio un ordine di bonifico bancario o la cointestazione di un conto corrente.
A prescindere dalle distinzioni appena delineate, si evidenzia che tutte queste forme di donazioni, per essere definite tali, devono comportare l’arricchimento di un soggetto cui consegue l’impoverimento del donante.
Così definite le differenze, quale è la tassazione delle donazione indiretta e informale?
In generale, le donazioni indirette e informali sono esenti dall’imposta sulle donazioni perché non soggette all’obbligo di registrazione. In altre parole, non sussiste alcun obbligo di registrazione formale di tali atti di liberalità, contrariamente alle donazioni dirette (altresì dette, appunto, formali), nonostante le tre categorie menzionate perseguano comunque la medesima finalità.
Detto ciò, secondo la Cassazione, per tutte quelle donazioni che non sono soggette alla registrazione (e quindi per quelle indirette e informali) non c’è una automatica tassazione, a meno che le parti non procedano volontariamente alla registrazione della donazione indiretta, oppure quando la stessa sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
Le differenze tra donazioni formali e donazioni indirette e informali
Dunque, il quadro attualmente previsto in Italia con riguardo alle donazioni prevede delle importanti differenziazioni tra le donazioni formali (sottoposte a specifiche regole di forma delineate all’interno del Codice Civile) e le donazioni indirette e informali, con la ulteriore considerazione che, l’assenza di requisiti formali non rileva in alcun modo nel contesto prettamente fiscale.
Chiarito il complesso quadro attualmente vigente in Italia, è buona cosa approfondire la tematica dal punto di vista del contesto europeo.
La tassazione della donazione in Europa
A livello europeo, la tassazione delle donazioni si presenta come particolarmente frammentata. Infatti, a fronte di una tassazione in Italia che si presenta come una delle più “leggere” nel contesto europeo, vi sono Stati che adottano una tassazione più elevata e altri che non applicano alcuna imposta.
Il caso della Spagna: com’è tassata la donazione?
Un esempio del primo tipo è la Spagna, in cui l’imposta sulla donazione si applica ai beni e ai diritti acquisiti dai residenti spagnoli per donazione o altri trasferimenti legali inter vivos.
Allo stesso tempo, l’imposta è applicabile anche in relazione a soggetti non residenti a condizione che, come avviene in Italia, i beni e i diritti oggetto siano esistenti nel territorio spagnolo al momento della donazione.
Ulteriormente, è bene considerare la caratterizzazione fiscale della Spagna, nella quale le comunità autonome, come ad esempio la Catalogna, godono di ampi poteri in materia di legislazione fiscale, potendo stabilire, autonomamente, sgravi fiscali per gli atti in questione.
Il caso della Svezia: com’è tassata la donazione?
Invece, relativamente al secondo tipo di Stato, nel quale non è presente alcuna forma di tassazione per le donazioni, un esempio è la Svezia, che ha abbandonato la tassazione delle donazioni nel 2004, a fronte di una politica rivolta ad accelerare il passaggio generazionale a tutela delle frange più giovani della popolazione.
Il caso della Svizzera: com’è tassata la donazione?
Vi sono peraltro alcuni casi particolari.
Uno riguarda la Svizzera, nella quale non è presente, nella legislazione federale alcuna imposizione sulle donazioni. Tuttavia, a eccezione dei cantoni di Svitto e Obvaldo, le rappresentanze locali prelevano imposte sulle donazioni a condizione che il donante sia residente nel rispettivo cantone, o se oggetto della donazione siano beni immobili ivi situati. Inoltre, in tutti i cantoni, i coniugi sono esenti dalle imposte, e la maggior parte dei cantoni esenta anche i discendenti diretti.
Il caso del Regno Unito: com’è tassata la donazione?
Un altro, infine, riguarda il Regno Unito, nel quale non esiste una imposta specifica sulle donazioni. Le donazioni a beneficio di persone fisiche sono soggette all’imposta di successione con aliquote fino al 40% se il donante muore entro sette anni dalla data della donazione.
Le donazioni a qualsiasi altra entità, ad esempio i trust, possono essere soggette a un’imposta del 20%, comprensiva di addizionale se il donante muore entro sette anni dalla donazione.