Legato di rendita (vitalizia o perpetua)
Il legato di rendita vitalizia è riconosciuto dall’articolo 1872, secondo comma, del codice civile. Con esso, il legatario – per volontà del testatore – si vede attribuito il diritto di ricevere periodicamente, per tutta la durata della sua vita, una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili dall’onerato. Salvo che il testatore stabilisca diversamente, la prestazione periodica oggetto della rendita vitalizia costituisce un debito di valuta: pertanto, l’onerato dovrà corrispondere al legatario l’importo così come determinato dal testatore, senza tenere conto dell’eventuale cambiamento del potere d’acquisto del denaro in termini di svalutazione o rivalutazione monetaria.
Viceversa, l’ammissibilità del legato di rendita perpetua – con cui il testatore stabilisce che la prestazione periodica da parte dell’onerato venga corrisposta al legatario e, dopo la morte di quest’ultimo, ai suoi eredi – è incerta. Da un lato, infatti, vi è chi la nega, alla luce dell’articolo 698 del codice civile, che sancisce il divieto di disporre rendite successive e, su tale scorta, prescrive che la disposizione con cui una rendita è lasciata a più persone successivamente ha valore soltanto a favore di coloro che, alla morte del testatore, si trovino per primi chiamati a goderne; mentre dall’altro vi è chi la ammette, ritenendolo un unico legato, idoneo a cadere in successione in favore degli eredi del legatario.
Legato di alimenti
È previsto dall’articolo 660 del codice civile e può operare solo se – e per il periodo in cui – il legatario versi in stato di bisogno e non possa provvedere al proprio mantenimento (sub specie di vitto, alloggio, vestiario e beni necessari similari), durante l’arco temporale che il de cuius ha indicato per la somministrazione. La stessa misura del legato è quindi variabile, essendo normalmente assegnato in proporzione al bisogno di chi lo riceve (e non potendo in ogni caso superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale) e delle condizioni economiche dell’onerato che deve somministrarlo.
Legato di mantenimento
Ancorché non sia previsto dalla legge, è unanimemente ammesso. Come il legato di alimenti, le prestazioni periodiche oggetto dello stesso sono variabili (e sempre proporzionali alle sostanze dell’onerato), ma – a differenza del primo – devono parametrarsi (non al mero stato di bisogno, bensì) al tenore di vita del legatario, al fine di mantenerlo inalterato.
Modalità di adempimento dei legati di prestazioni periodiche in via generale
Le generali modalità di adempimento dei legati di prestazioni periodiche, a prescindere dalla tipologia specifica alla quale appartengono, sono individuate dall’art. 670 del codice civile. In particolare – e stante l’assoluta libertà di scelta del testatore circa la periodicità di erogazione della prestazione da parte dell’onerato in favore del legatario (es. giorni, settimane, mesi, anni) – è stabilito che il primo termine deve comunque decorrere dalla morte del testatore (es., se la periodicità di erogazione indicata da quest’ultimo è annuale, il primo anno scadrà dopo 365 giorni dal decesso del testatore stesso). Inoltre, il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché egli fosse in vita soltanto all’inizio di esso (come dire che, laddove il legatario morisse dopo un giorno dall’apertura della successione del testatore che ha disposto il legato, spetterebbe comunque ai successori del legatario l’intera prestazione dovuta per la prima scadenza). Infine, quanto all’esigibilità della prestazione periodica, è previsto che essa possa richiedersi soltanto dopo la scadenza del termine di riferimento, salvo che si tratti di legato alimentare (nel qual caso, la prestazione può essere domandata anche all’inizio del termine di riferimento, alla luce della specifica funzione di sostentamento di tale tipo di legato).
La figura dell’onerato
L’onerato è il soggetto obbligato ad adempiere la prestazione periodica nei confronti del legatario. Laddove sia un erede puro e semplice, sarà tenuto all’adempimento del legato con tutto il suo patrimonio; mentre ove sia un erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario o sia un legatario egli stesso, dovrà adempiere al legato nei limiti, rispettivamente, dell’eredità ricevuta dal de cuius ovvero della cosa al medesimo legata.