L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19 del 6 luglio 2023, ha chiarito che in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, come quello del legato di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Il legato: cos’è e quali sono i vari tipi
Nel diritto successorio, il legato costituisce una disposizione mortis causa che attribuisce specifici diritti patrimoniali e che si contrappone all’eredità:
- l’erede acquista una quota dell’asse ereditario, subentrando nella posizione giuridica del defunto;
- il legatario acquista singoli beni o diritti individuati, integrando una successione a titolo particolare.
La disciplina civilistica individua due tipi di legato:
- legato di specie che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore. In tal caso, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento dell’apertura della successione;
- legato di genere che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere. In questo caso al legatario è attributo un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore. L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro.
Le considerazioni dell’Agenzia delle entrate
Con riferimento agli aspetti fiscali, l’Agenzia delle entrate ricorda che:
- ai sensi dell’art. 36 del DLgs. 346/90:
• gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto dagli eredi stessi e dai legatari;
• i legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati. - ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DLgs. 346/90 “Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano (…)”.
Finora, sulla base della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere (che vanta un diritto di credito nei confronti dell’erede non gravando quindi sull’eredità) non è stato decurtato dal valore dell’eredità, pertanto, la disposizione di cui al precedente punto 2) è stata applicata al solo legato di specie.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate sottolinea che tale impostazione fiscale comporta che:
- il legato di genere sia tassato non solo in capo all’erede (non essendo decurtato dal valore dell’eredità), ma anche in capo al legatario;
- la tassazione in capo all’erede di una ricchezza destinata a essere devoluta “al legatario non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario”.
In tal senso si devono leggere anche i chiarimenti espressi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 24421 del 2020. In particolare, con ordinanza n. 24421, è stato chiarito che, a fini fiscali, il legato di genere deve essere escluso dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie, al pari delle altre tipologie di legato. Successivamente, con ordinanza n. 19906, è stato ribadito che, ai fini dell’imposta di successione, il legato di genere va distinto dalle “passività” dell’asse ereditario.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia delle entrate giunge, quindi, alla conclusione che “ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.”