Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi e possiede effetti obbligatori
La circolare illustra, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del legato di genere
Con la Circolare 19/E del 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito alla disciplina, e agli aspetti fiscali, del legato di genere.
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Legato di genere: di cosa si tratta?
Come spiega l’Agenzia, il legato di genere è un legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
Il legato di genere (o di cosa genericamente determinata) ex articolo 653 c.c., ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere. Ciò comporta che l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato; si tratta di un legato c.d. obbligatorio, configurando rispettivamente un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario.
Aspetti fiscali
Il legato di genere (da tener distinto dal c.d. legato di specie), in quanto debito dell’erede che, dunque, non grava sul valore dell’eredità o delle quote ereditarie, non viene decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore delle stesse.
Secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato dall’Agenzia: il valore ereditario (compreso il valore della quota) è determinato al netto dei legati. A tale regola non si sottrae anche il legato di quantità (o di genere), che, a differenza del legato di specie, possiede effetti obbligatori, nel senso che non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, sebbene conferisca, in capo al legatario, un diritto di credito nei confronti dell’onerato.
In questo senso, anche il legato pecuniario, a fini fiscali, deve essere escluso dal valore dell’asse, ma va distinto dalle passività deducibili, atteso che in questa categoria sono compresi i debiti del defunto, esistenti alla data di apertura della successione, e le spese mediche e funerarie
Se ne desume quindi che ai fini dell’imposta di successione, il legato di genere va distinto dalle “passività” dell’asse ereditario.
Trattamento fiscale
Il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede, ma anche in capo al legatario.
Ferma restando, specifica l’Agenzia, la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.